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Radiazioni non ionizzanti Segnaletica di Pericolo: Radiazioni non ionizzanti Indica zone in cui possono essere operativi apparati operano nel campo delle Radio Frequenze (RF), delle Microonde (MW) e nell'Ultravioletto (UV) |
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Campi magnetici Segnaletica di Pericolo: Campi magnetici forti Indica aree dove il campo magnetico è pari o superiore a 0.5 mT (5 Gauss); in queste zone è vietato introdurre materiale ferromagnetico e l'accesso è consentito solo al personale autorizzato, o a persone a cui non sono state accertate controindicazioni, è vietato l'accesso a portatori di pacemaker, di protesi con circuiti elettronici portatori di clips vascolari, preparati metallici intracranici, schegge metalliche situate in prossimità di strutture anatomiche vitali. |
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Tensione elettrica Segnaletica di Pericolo: Tensione elettrica
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Divieto di accesso ai portatori di pacemaker Segnaletica di avvertimento: Divieto di accesso Indica una zona il cui accesso è vietato ai portatori di pacemaker e di protesi con circuiti elettronici. In queste zone è sconsigliato accedere anche nel caso di impianti metallici presenti sul corpo (preparati intracranici e schegge metalliche situate in prossimità di strutture anatomiche vitali) |
Nelle indicazioni applicative del Decreto Legislativo 81/2008 curate dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di Lavoro delle Regioni e delle Province Autonome, vengono riportati una serie di suggerimenti su come muoversi in particolari situazioni che possono presentarsi man mano che si procede con la stesura del documento di valutazione del rischio. Di seguito sono riportate, in forma domanda/risposta alcune delle situazioni che possono presentarsi:
1) Cosa fare in caso di esposizione a sorgenti non strettamente correlate alla attività lavorativa?
Se la sorgente causa di esposizione indebita non ricade sotto la gestione del datore di lavoro, quest'ultimo deve ad ogni modo valutare il rischio ed eventualmente verificare il rispetto della normativa vigente da parte dell'esercente della sorgente al limite avvalendosi di un organo di controllo. Nel documento della valutazione del rischio a quella sorgente devono essere applicati i limiti vigenti per la tutela della popolazione.
Se la sorgente ricade sotto la gestione del datore di lavoro, ma non è strettamente correlata con la specifica attività del singolo lavoratore, le esposizioni indebite devono essere eliminate o ricondotte entro le restrizioni previste dalla normativa vigente per la tutela della popolazione.
2) Come gestire la valutazione del rischio nel caso di lavoratori portatori di protesi o di altri dispositivi medici impiantati?
I lavoratori portatori di dispositivi medici o di protesi impiantate vengono considerati lavoratori sensibili al rischio, secondo la definizione riportata all'Articolo 183 del Testo Unico. Per tali lavoratori dovrà essere effettuata una valutazione del rischio ad hoc; tale valutazione prescinderà dal rispetto dei valori di azione o dei limiti di esposizione e dovrà essere fatta con la collaborazione del medico competente, anche sulla base delle informazioni fornite dal medico di base, dalla struttura sanitaria che ha in cura il soggetto e tenendo conto delle caratteristiche intrinseche del dispositivo fornite dalla casa produttrice.
3) Come comportarsi se la valutazione del rischio non evidenzia nessun superamento?
Se la valutazione non evidenzia il superamento dei valori di azione non è necessario adottare nessuna misura di prevenzione
4) Come comportarsi in caso di superamento dei valori di azione?
Nel caso di superamento dei valori di azione occorre adottare misure tecniche e organizzative finalizzate a ridurre l'esposizione. Le misure tecniche e organizzative possono includere:
La valutazione del rischio viene fatta partendo dall'approccio documentale che prevede la ricognizione delle sorgenti presenti in azienda e la lettura della documentazione relativa al fine di verificare se il macchinario rientra in una lista di confomità a priori.
Nel caso il macchinario rientrasse in una lista di conformità a priori il documento di valutazione del rischio si fermerà alla parte documentale e non sarà neccessario nessun ulteriore passo.
Nel caso il macchinario non rientrasse nella lista di conformità a priori, occorrerà verificare, attraverso una opportuna attività di misura in loco che siano rispettati i valori di azione.
Qualolra dalla campagna di misure risultasse che i valori di azione sono rispettati la valutazione del rischio si fermerà non occorrendo ulteriori valutazioni.
Nel caso si verificasse un superamento dei valori d'azione, le strade da percorrere sono sostanzialmente due:
Il tutto segue lo schema sotto riportato: