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Le indicazioni su come procedere in caso di superamento dei VLE per effetti sensoriali e dei VA inferiori consentiti in deroga, sono riportate all’Art. 208, comma 6.
In caso di superamento dei VLE per effetti sensoriali e dei VA inferiori consentiti in deroga (Art. 208, comma 4 e 5) il datore di lavoro deve comunicare all’organo di vigilanza territorialmente competente il superamento dei suddetti valori mediante una relazione tecnico-protezionistica contenente le seguenti informazioni:
- motivazioni legate al processo produttivo o alla pratica lavorativa che richiedono il superamento
- livello di esposizione dei lavoratori
- entità del superamento
- numero di lavoratori interessati
- tecniche di valutazione utilizzate
- specifiche misure di protezione adottate
- azioni intraprese in caso di sintomi transitori.
Le indicazioni relative all’obbligo di effettuare la valutazione del rischio e le periodicità da seguire sono riportate nell’Art. 181 del D.Lgs. 81/2008. Il nuovo testo dell’Art. 209 stabilisce invece una serie di obblighi a carico del datore di lavoro nella procedura di valutazione del rischio.
L’Art. 181 istituisce l’obbligo del datore di lavoro di procedere alla valutazione dei rischi in modo da verificare l’eventuale presenza di superamenti di valori limite di esposizione (VLE) e valori di azione (VA) e nel caso adottare le opportune misure.
Vengono inoltre fornite le seguenti indicazioni:
- La valutazione dei rischi deve essere effettuata con cadenza almeno quadriennale
- Deve essere effettuata da personale qualificato, con conoscenze in materia, nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Deve essere aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che la rendono obsoleta (installazione di nuovi macchinari, variazione di locali, spostamento macchinari), o in seguito ad esiti particolari della sorveglianza sanitaria.
L’art. 209 nella versione aggiornata dal D.Lgs. 159/2016 conferma per il datore di lavoro l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio, fornendo una serie di indicazioni procedurali.
Per prima cosa fornisce indicazioni su documentazione da tenere in considerazione per la parte documentale della valutazione del rischio, in particolare:
- Linee Guida pratiche redatte dalla UE
- Norme tecniche valide a livello europeo
- Linee Guida emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI)
- Specifiche di buona prassi indicate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (la cui composizione e modus operandi sono specificati all’Art. 6 del D.Lgs. 81/2008)
- Banche dati dell’INAIL e delle Regioni
- Informazioni fornite dai produttori e distributori delle singole attrezzature
- Livelli di emissione individuati nei certificati di macchina in conformità alla legislazione europea
In molti casi la valutazione del rischio può fermarsi alla parte documentale. Qualora non fosse sufficiente la parte documentale, per dimostrare il non superamento dei VLE, il datore di lavoro dovrà procedere alla misurazione e/o al calcolo dei livelli di campo elettromagnetico.
Eccezioni:
La valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di campo non sono obbligatori nei luoghi di lavoro aperti al pubblico nelle quali sono rispettate le limitazioni previste per il pubblico dalla Raccomandazione 1999/519/CE
La valutazione, misura e calcolo non deve essere fatta nelle aree in cui si utilizzano solamente attrezzature destinate al pubblico e conformi alle norme comunitarie.
Nell’effettuare la valutazione del rischio il datore di lavoro deve porre attenzione ad una serie di elementi specifici quali:
- Frequenza del campo elettromagnetico
- Livello di campo elettromagnetico
- Durata e tipo di esposizione
- Valori limite di esposizione e valori di azione
- Effetti biofisici diretti
- Potenziali effetti sulla salute di lavoratori appartenenti alle categorie sensibili al rischio (soggetti portatori di dispositivi medici impiantati, lavoratrici in gravidanza)
- Effetti indiretti eventuali
- Esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione
- Disponibilità di azioni di risanamento
- Informazioni raccolte durante la sorveglianza sanitaria
- Informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature
- Presenza di sorgenti multiple di esposizione
- Possibilità di esposizione simultanea a campi a diversa frequenza
In caso si rendano necessarie misure specifiche per migliorare il livello di sicurezza, queste devono essere precisate nel documento di valutazione del rischio.
Il Decreto 159/2016 apporta anche delle modifiche all’Art. 219 del Testo Unico, relativo alle sanzioni.
Le sanzioni previste a carico di datore di lavoro ed in alcuni casi anche dei dirigenti sono le seguenti:
- Arresto da 3 a 6 mesi ( o ammenda variabile da 2.740 a 7.014 euro) per il datore di lavoro che violi l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio
- Arresto da 3 a 6 mesi ( o ammenda variabile da 2.192 a 4.384 euro) per il datore di lavoro che in caso di superamento dei valori di azione non provveda ad effettuare una valutazione atta a verificare che non ci sia stato superamento dei limiti di esposizione
- Arresto da 3 a 6 mesi ( o ammenda variabile da 2.192 a 4.384 euro) per il datore di lavoro che nell’ambito della valutazione del rischio non presta attenzione a tutti gli elementi indicati all’art. 209, comma 5 (frequenza del segnale, effetti diretti ed indiretti, esistenza di attrezzature o pratiche alternative che diminuiscono l’esposizione, presenza di sorgenti multiple di esposizione o esposizione multifrequenza)
- Arresto da 3 a 6 mesi ( o ammenda variabile da 2.192 a 4.384 euro) per il datore di lavoro che in caso di superamento dei valori di azione non dimostra il non superamento dei limiti e non applica un programma di misure tecniche e organizzative intese a prevenire il superamento dei valori limite per effetti sensoriali e sanitari. Queste sanzioni si applicano anche in caso di mancanza nei confronti dei lavoratori a rischio
- Arresto da 2 a 4 mesi (o ammenda variabile tra 822 e 4.384 euro) per il datore di lavoro ed il dirigente violi i seguenti obblighi:
- adozione di misure specifiche per i portatori di dispositivi medici
- apposizione di idonea segnaletica nelle zone a rischio
- formazione ed informazione del lavoratori
- utilizzo di eventuali dispositivi di protezione individuale
- adozione di misure immediate nel caso di superamento dei valori di soglia
- aggiornamento della valutazione dei rischi
- aggiornamento delle misure di prevenzione in caso di manifestazione di sintomi transitori