Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi
Comune di Mantova
Il Comune di Mantova ha regolamenti propri per quanto riguarda l'installazione di antenne per telefonia mobile
- Con le sentenze della Corte Costituzionale n.307 e , nel caso della regione Lombardia, la sentenza n.331, viene confermata l'autonoma capacità delle regioni e degli enti locali di regolare l'uso del proprio territorio.
- L'aspetto della pianificazione nella legge regionale è trattato dall'articolo 4 "Livelli di pianificazione" , che assegna ai comuni il compito di individuare le aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione. Tali criteri sono indicati nella Delibera della Giunta Regionale n.VII/7351 del 11.12.2001. in base alla quale i comuni devono suddividere il territorio comunale in:
- Area 1: l'insieme delle parti di territorio comunale che, una per ciascun centro o nucleo abitato, sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato; non possono essere compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione. In area1, al di fuori delle "aree di particolare tutela" è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione con potenza totale ai connettori di antenna fino a 1000 W.
- Area 2: la parte di territorio comunale non rientrante in Area 1; in area 2, fuori da aree di particolare tutela è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W.
- Area di particolare tutela: è compresa nel raggio di 100 metri dal perimetro esterno di proprietà di edifici e strutture "sensibili". All'interno di tali aree é permessa l'installazione di impianti di radiotelevisione e telecomunicazione fino a 300 W di potenza, con la sola esclusione in corrispondenza delle strutture sensibili di cui all'art. 4, comma 8 L.R. n.11/01.
- La L.R. n.11/01, art. 4 comma 7, stabilisce che gli impianti radiobase per telefonia mobile con potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W non richiedono una specifica regolamentazione urbanistica, salvo il divieto di installazione in corrispondenza delle strutture sensibili elencate nel comma 8 dello stesso articolo 4.
Regolamento per l’arredo e il decoro dell’ambiente urbano
Art. 5.5 Antenne radiotelevisive, antenne paraboliche, impianti di telefonia cellulare.
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I criteri indicati nel Regolamento sono quelli vigenti sul territorio della Regione Lombardia, non sono state apportate varizioni specifiche.
Criteri di localizzazione di impianti di telecomunicazione e radiotelevisione