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Il Consorzio Elettra 2000 ha di recente collaborato con la Fondazione Ugo Bordoni, partner del consorzio stesso, per l’organizzazione di un workshop di approfondimento dedicato all’impatto ambientale, sanitario e sociale dei campi elettromagnetici. L’incontro si è svolto lo scorso 15 novembre, a Roma, ospitato congiuntamente dal Comitato dei Soci Fondatori ed dal Comitato Scientifico della Fondazione Bordoni. I Comitati hanno dedicato un pomeriggio di approfondimento alla analisi dello stato dell’arte della conoscenza scientifica riguardante gli effetti dei campi elettromagnetici sulla salute e sulle novità dal punto di vista della possibile revisione dei limiti di esposizione. Sono stati invitati a partecipare ai lavori, in qualità di relatori, i neo-eletti rappresentanti italiani all’ICNIRP, la dott.ssa Carmela Marino, oggi riconfermata al secondo mandato, ed il prof. Guglielmo D’Inzeo. Hanno fornito il loro contributo al workshop anche il prof. Paolo Vecchia, Presidente Emerito dell’ICNIRP, e la dott.ssa Susanna Lagorio dell’Istituto Superiore di Sanità.
I rappresentanti dell’ICNIRP hanno illustrato le attività attualmente in corso, soffermandosi anche sul modus operandi adottato ai fini nello svolgimento della complessa attività di revisione della letteratura scientifica. Questa revisione è necessaria per la corretta definizione delle restrizioni di base e dei livelli di riferimento riportati nelle varie edizioni delle Linee Guida per la limitazione dell’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nel range 0 – 300 GHz.
L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per fare chiarezza sullo stato dei lavori relativi all’aggiornamento delle Linee Guida e alle possibili modifiche dei limiti. Si tratta di un’attività avviata dall’ICNIRP alcuni anni ed estremamente complessa poiché richiede la revisione del sapere scientifico oggi disponibile in materia di effetti dei campi sulla salute.
La revisione dei limiti di esposizione è da sempre argomento di grande interesse per i cittadini, reso ancor più delicato da alcune anticipazioni sui possibili esiti dei lavori di revisione giunte alla stampa nei mesi passati. L’ICNIRP ha pubblicamente smentito tali anticipazioni e ha, al contrario, informato circa la necessità di un ulteriore periodo di indagine prima di poter arrivare alla conclusione dei propri lavori.
L’intervento dei relatori è stato seguito da un un lungo dibattito che ha coinvolto tutti i partecipanti sul tema della adeguatezza dei limiti in vigore da quasi due decenni in Italia. A fronte di un quadro di conoscenze scientifiche che va sempre più consolidandosi, l’approccio normativo iper-cautelativo adottato in Italia sin dal 1998 e pressoché congelato, mostra in modo sempre più evidente le proprie limitazioni. Da un lato, infatti, questo approccio che ha privilegiato l’adozione di limiti stringenti non basati su conoscenze scientifiche, non è stato sufficiente a tranquillizzare le preoccupazioni di una fascia di popolazione particolarmente preoccupata circa i possibili effetti dell’esposizione a lungo termine, dall’altro lato il quadro normativo ha necessariamente condizionato lo sviluppo delle reti radiomobili dispiegate in Italia sinora e ci si interroga oggi cosa accadrà in vista dei prossimi sistemi 5G.
Per una migliore preparazione dell’incontro la Fondazione Bordoni ha predisposto un documento riguardante l’attività ICNIRP e lo stato dell’arte dei lavori per la revisione delle Linee Guida. Tale documento offre una analisi dettagliata dei processi, basati sulla rilettura in chiave critica della letteratura scientifica, che l’ICNIRP ha avviato ai fini della revisione delle proprie Linee Guida alla base degli standard internazionali in materia di esposizione ai campi elettromagnetici; il tutto con lo scopo di chiarire le motivazioni alla base di una possibile revisione delle Linee Guida con le relative tempistiche.
Si tratta di importanti elementi per comprendere la relazione che i processi internazionali di revisione possono eventualmente avere sul quadro nazionale italiano, dove la sensibilità pubblica e politica in materia è da sempre più spiccata che altrove.
La migliore gestione del tema dei campi elettromagnetici in Italia è uno degli obiettivi perseguiti dal Consorzio Elettra 2000 per propria missione statutaria. Si tratta di un obiettivo condiviso pienamente dalla Fondazione Ugo Bordoni, che nel proprio ruolo di interlocutore tecnico della Pubblica Amministrazione, intende adoperarsi per incrementare il dialogo con i decisori istituzionali e politici e con tutte le parti interessate al fine della identificazione di una strategia nazionale in materia di radioprotezione che permetta di garantire la protezione dei cittadini e di beneficiare pienamente della diffusione delle tecnologie radio più evolute.
A distanza di qualche anno dal loro lancio in Italia, avvenuto dal 2012, le reti di quarta generazione LTE hanno raggiunto un elevato grado di penetrazione, confrontabile, in termini di popolazione, con quello delle reti di generazione precedente. La progressiva maturazione della connettività e dei servizi 4G hanno certamente avuto un ruolo di primo piano nel costante incremento di SIM con accesso a internet che ha caratterizzato gli ultimi anni.
Le analisi dell’AGCOM confermano tale andamento rilevando che nell’ultimo anno il numero delle SIM con accesso ad internet è cresciuto del 10,8% arrivando a circa 52 milioni di unità. Da giugno 2012 le SIM che hanno svolto traffico dati sono passate dal 27,8% ad oltre il 53% del totale. I dispositivi mobili stanno diventando quindi il principale mezzo di accesso ad internet per le applicazioni più disparate, con un conseguente aumento del volume di traffico che, a giugno 2016, ha registrato un incremento di oltre il 50% rispetto alle osservazioni per il 2015.
Nei prossimi anni è previsto un consolidamento della copertura 4G sfruttando le disponibilità di porzioni di spettro già assegnate agli operatori radiomobili, incluse le bande a 800, 1800 e 2600 MHz e la più recente banda a 1400 MHz. Nei prossimi anni i diritti d’uso saranno assegnati anche per altre frequenze, partendo dalla banda a 3,7 GHz e, successivamente, a 700 MHz, indicate in Europa – assieme alle frequenze a 26 GHz nella gamma delle onde centimetriche - come le bande pioniere per i futuri sistemi 5G che vedranno la luce dal 2018 con realizzazioni sperimentali in vari Paesi Europei già nel 2017.
Già prima dell’avvento del 5G, si stanno affacciando sul mercato nuove tecnologie che permettono di aumentare di ordini di grandezza la capacità delle reti e l’efficienza spettrale dei canali. Si tratta di soluzioni intese a garantire anche basse latenze ed altissima affidabilità.
Siamo di fronte quindi a uno scenario di sviluppo per il radiomobile in cui sarà necessario combinare l’uso di tecnologie di diversa generazione, utilizzare porzioni di spettro con caratteristiche elettromagnetiche notevolmente differenti e sviluppare reti sempre più complesse in grado di soddisfare requisiti di capacità, latenza e affidabilità molto stringenti e contrastanti tra loro.
Ciò ha necessariamente impatto anche sulla struttura delle reti future e sui siti che ne faranno parte, i quali avranno verosimilmente una conformazione differente rispetto quella attuale, potendo, ad esempio, essere composti un numero di settori più elevato rispetto a quelli attuali (tipicamente 3 settori per sito). La necessità di aumentare la capacità e l’efficienza spettrale determinerà inoltre un incremento sulla complessità dei sistemi di antenna (massive MIMO) e sulle dimensioni degli elementi radianti.
Siamo così di fronte a un quadro di sviluppo molto vivace che, in Italia, dovrà necessariamente scontrarsi, ancora una volta, con i vincoli addizionali imposti dal quadro normativo vigente in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.
Come già accaduto a fronte dello sviluppo della quarta generazione LTE, per via dei limiti cautelativi imposti in Italia sarà molto complicato ampliare i siti esistenti introducendo tecnologie radiomobili evolute.
Il rispetto del valore di attenzione pari a 6 V/m imposto dalla normativa, infatti, impedisce in molti casi di aggiungere ai siti esistenti le nuove stazioni radiobase, necessarie per l’introduzione delle nuove tecnologie, poiché si avrebbe un inammissibile superamento delle soglie fissate dalla legge. Questo crea una situazione di stallo difficilmente superabile nonostante l’evoluzione della normativa sull’esposizione della popolazione ai CEM preveda che la verifica del rispetto del valore di attenzione avvenga considerando le potenze medie trasmesse dagli impianti nell’arco delle 24 ore e non le potenze massime nominali. Le ragioni sono molteplici. Innanzitutto, l’analisi dei fattori di riduzione della potenza α24[1], svolta a partire dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge, mostra percentuali significative di sistemi 3G e 4G per i quali i fattori α24 hanno valori che non consentono l’espansione dei sistemi (ad esempio l’aggiunta di una portante UMTS o di un layer LTE) essendo la potenza media trasmessa prossima a quella massima nominale. Ciò vale in particolare per i sistemi 4G il cui carico di traffico è in continua e rapida crescita. Inoltre, l’applicazione dei fattori α24 richiede un iter autorizzativo analogo a quello previsto per l’attivazione di un nuovo impianto o l’espansione di un impianto esistente: il processo è oneroso anche in termini di tempo, in contrasto con l’esigenza di rapido sviluppo delle reti. Infine, l’obbligo di utilizzare come fattore di riduzione della potenza il valore giornaliero peggiore entro un determinato arco temporale[2] rende in molti casi non conveniente il suo impiego rispetto ai guadagni di potenza che ne deriverebbero. Ne consegue che è ancora molto elevato il numero di sistemi attivati a potenza ridotta rispetto a quella ottimale di progetto o addirittura depotenziati per consentire, ad esempio, l’attivazione di nuove frequenze 4G.
Secondo una stima di Telecom Italia, attualmente il numero dei siti esistenti, disponibili per un dispiegamento ottimale dei sistemi 4G nelle bande di frequenza già assegnate agli operatori, è sostanzialmente trascurabile. Quindi neppure l’ulteriore aggiunta di bande addizionali per il 5G (3600 MHz, 700 MHz) sui siti esistenti è praticabile, poiché non ci sono margini per aumentare la potenza degli impianti. Questo rappresenta un forte impedimento allo sviluppo delle reti e rischia di rallentare, se non addirittura impedire in specifiche situazioni, l’adozione del 5G in Italia. Anche la realizzazione di possibili trials pre-commerciali dei servizi 5G, richiamati anche dalla Commissione Europea nel proprio piano di azione per il 5G[3], potrebbe rivelarsi scarsamente praticabile.
Il medesimo Piano di azione invita gli Stati Membri a superare le difformità in termini di limiti elettromagnetici, indicando nell’adozione di soluzioni specifiche non armonizzate un ostacolo, non necessario, che può impedire lo sviluppo rapido e economicamente efficiente delle reti radio.
Una posizione simile era già stata espressa nel marzo del 2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che nel documento sulla “Strategia italiana per la banda ultralarga” indica la necessità di adeguare agli altri Paesi europei i limiti in materia di elettromagnetismo, per creare le condizioni più favorevoli allo sviluppo delle piattaforme di telecomunicazione.
A distanza di oltre un anno e mezzo, tuttavia, non sono state ancora avviate azioni in tale direzione e l’Italia continua a mantenere limiti di esposizione ben più stringenti di quelli basati sulle evidenze scientifiche più aggiornate, raccomandati dall’Europa e adottati dalla maggior parte dei Paesi.
Nella corsa allo sviluppo dei sistemi 5G, occorre quindi sollecitare il decisore politico per la promozione di azioni efficaci e l’adozione di misure adatte a favorire lo sviluppo delle reti di telecomunicazione.
[1] Il “fattore di riduzione della potenza giornaliero” è il rapporto fra la potenza media trasmessa nell’arco della giornata e la potenza massima nominale dell’impianto. Il suo valore è compreso fra 0 e 1: maggiore è il carico di traffico giornaliero e più il fattore si avvicina al valore unitario. Per “fattore di riduzione della potenza” (a24) di un determinato sistema si intende il più alto dei suoi fattori di riduzione giornalieri entro un periodo di osservazione di 12 mesi.
[2] Cfr. nota 1. In pratica, come cautela contro il superamento del fattore a24 dichiarato ed operare le conseguenti riduzioni a conformità, il valore a24 dichiarato dagli operatori è sempre superiore rispetto a quello peggiore osservato nel periodo di riferimento pari a 12 mesi.
[3] Brussels 14.9.2016, COM(2016) 588 “5G for Europe: An Action Plan”.
Il Comitato SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) consiste in un gruppo di scienziati afferenti a varie discipline e specializzazioni facente capo alla Commissione Europea, che si occupa della valutazione dei nuovi e futuri rischi per la salute, quali ad esempio i farmaci di nuova generazione, i campi elettromagnetici, le nano particelle, ecc…
Questo gruppo di esperti effettua continue revisioni della letteratura scientifica per campi di competenza e, con periodicità due anni viene prodotto un dettagliato report sullo stato delle conoscenze, contenente anche indicazioni sulle priorità di ricerca.
Il Report SCENIHR 2015 dal titolo “Potential health effects of exposure to electromagnetic fields (EMF)” contiene informazioni scientifiche aggiornate a fine 2014 e preziose indicazioni per gli studiosi su come procedure per riempire i gaps conoscitivi nel campo degli effetti dei campi elettromagnetici.
L’analisi dei dati scientifici viene fatta in modo estremamente rigoroso, tenendo anche tenendo conto delle modalità espositive che, nel corso degli anni sono variate, talvolta anche in modo radicale.
Il report analizza anche le questioni inerenti i meccanismi di interazione alcuni dei quali sono ormai noti. La conoscenza di questi meccanismi permette dal punto di vista sanitario di fornire una spiegazione a determinati effetti e dal punto di vista dosimetrico di estrapolare i risultati scientifici riguardanti una singola frequenza a range vicini per caratteristiche in modo da poter effettuare una analisi del rischio relativa a tutto lo spettro.
I risultati più recenti della attività di ricerca scientifica vengono riportati focalizzando la presentazione sulla tipologia di effetto e sul range di frequenza a essi cui compaiono.
Un’ampia sezione del report viene dedicata ai gaps conoscitivi che, secondo gli esperti del Comitato SCENIHR occorrerebbe colmare. Di seguito sono riportate, in ordine di priorità, tutte le indicazioni fornite ai ricercatori dal Comitato SCENIHR.
Radiazione Tera Hz (onde sub millimetriche)
Il numero di studi riguardanti gli effetti non termici della radiazione TeraHz è estremamente limitato.
Le indagini effettuate in vivo su animali hanno mostrato degli effetti benefici a livello intravascolare e di microcircolazione mentre non hanno evidenziato alcuna tossicità o cancerogenicità. Sulla base del fatto che la radiazione THz, grazie alla sua altissima frequenza è in grado di penetrare solo superficialmente all’interno del corpo umano, il Comitato SCENIHR indica come altamente prioritario un set di indagini sugli effetti sulla pelle e sulla cornea, focalizzando gli studi soprattutto sugli effetti a lungo termine della esposizione della pelle a campi a bassa intensità e della esposizione acuta dell’occhio a campi estremamente elevati.
Frequenza | Priorità |
Radiazione THz |
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Campi a radiofrequenza (RF)
L’elevato numero di studi sin qui condotti non mostra un aumento del rischio di tumori cerebrali e di tumori in genere derivante dalla esposizione a campi a radiofrequenza, sia negli adulti che nei bambini, anche se, per i soggetti in età pediatrica, gli studi non hanno avuto una durata sufficientemente lunga per essere considerati conclusivi.
Alcuni studi hanno sollevato questioni relative ad un aumento del rischio di glioma e neurinoma acustico negli utilizzatori più assidui di telefono cellulare (heavy users). L’analisi dei risultati degli studi di coorte, degli studi caso controllo e dei trend di incidenza negli anni delle due patologie, non ha messo in evidenza una correlazione per quanto riguarda il glioma, per il neurinoma acustico invece ci sono ancora alcuni punti da chiarire.
Ha trovato invece conferma anche nelle indagini più recenti la teoria riguardante gli effetti della esposizione ai campi a radiofrequenza sulla attività cerebrale, sia in stato di veglia che durante il sonno. In particolare è stato dimostrato che la modulazione del segnale RF ha effetto sia sul sonno non REM che sulle fasi REM e che le onde theta e delta prodotte durante il sonno non REM subiscono variazioni in presenza di campi RF. Tali effetti sono comunque transitori, non patologici e non sembrano presentare implicazioni a lungo termine.
Per quanto riguarda gli effetti a livello cognitivo, non esistono evidenze convincenti e conclusive su eventuali variazioni nelle funzioni cognitive dell’uomo in seguito alla esposizione ai campi a radiofrequenza.
Relativamente alla cosiddetta ipersensibilità il Comitato SCENIHR, dopo attenta valutazione degli studi più recenti, conferma quanto già indicato nei pareri precedenti e quanto riportato dall’OMS: i sintomi legati alla sensibilità idiopatica, pur essendo potenzialmente invalidanti e peggiorativi della qualità della vita, non sono correlabili in alcun modo alla esposizione ai campi elettromagnetici; questa considerazione può essere estesa sia alle esposizioni acute (short term exposures) che a quelle croniche (long term exposures). Gli studi effettuati sull’uomo relativamente a disordini di tipo neurologico conseguenti alla esposizione non hanno fornito a tutt’oggi risultati conclusivi.
Per quanto concerne gli effetti su riproduzione e sviluppo, il Comitato SCENIHR, nelle precedenti relazioni periodiche aveva concluso che non sono rilevabili effetti per le esposizioni a livello sub termico. Gli studi più recenti condotti su animali e sull’uomo hanno confermato pienamente questa ipotesi. Le indagini effettuate sullo sviluppo dei bambini esposti ed eventuali problemi comportamentali hanno fornito risultati ambigui.
Per il prossimo biennio il Comitato SCENIHR ha individuato le seguenti priorità di studio:
Frequenza | Priorità |
Campi RF |
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Frequenze intermedie (IF)
Gli studi sugli effetti della esposizione a campi a frequenze intermedie sono pochi per trarre conclusioni in un senso o nell’altro. Indagini recenti effettuate in vivo su animali hanno indicato una assenza di effetti su riproduzione e sviluppo per campi con frequenza compresa nel range 20-60 kHz, mancano completamente gli studi epidemiologici.
Il Comitato SCENIHR, in virtù dell’elevato utilizzo di campi a frequenze intermedie, soprattutto in ambito professionale, indica come prioritario concentrare gli sforzi accademici e di ricerca su questa tipologia di campi con particolare riferimento ad indagini epidemiologiche su gruppi di soggetti esposti per motivi professionali e caratterizzazione dei livelli di esposizione.
Frequenza | Priorità |
Frequenze intermedie |
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Campi a bassa frequenza
Gli studi epidemiologici più recenti confermano un lieve rischio di leucemie infantili per esposizioni croniche a campi magnetici a frequenza industriale (50 Hz) di intensità dell’ordine di 0.3 – 0.4 μT. Allo stato attuale delle conoscenze però non sono stati identificati meccanismi in grado di fornire una spiegazione conclusiva ad una eventuale associazione esposizione a campi ELF/leucemia infantile.
Gli studi focalizzati sulla attività cerebrale sono troppo eterogenei per quanto riguarda frequenze, durata delle esposizioni, parametri considerati, metodi statistici applicati, per poter trarre alcun tipo di conclusione. Le medesime considerazioni valgono per gli effetti a livello comportamentale.
Non sono state invece trovate associazioni convincenti tra esposizione ai campi ELF e comparsa di sintomi tipici della ipersensibilità, in questo settore specifico però il Comitato SCENIHR indica la necessità di ulteriori indagini e di repliche indipendenti degli studi finora condotti.
Gli studi epidemiologici più recenti non mostrano evidenze convincenti su un aumento del rischio di patologie neuro degenerative, inclusa la demenza, in seguito ad esposizioni a campi a frequenza industriale.
Resta ancora senza una risposta convincente l’interrogativo su eventuali associazioni tra esposizione ai campi ELF ed insorgenza o maggiore progressione della sindrome di Alzheimer, studi epidemiologici specifici in questo campo assumono un carattere di urgenza.
Le indagini finalizzate allo studio di effetti sui bambini conseguenti alla esposizione materna a campi ELF presentano problemi metodologici che devono essere valutati. Gli effetti rilevati sono per lo più non plausibili e necessitano di repliche prima di poter essere indicati in una valutazione di rischio espositivo.
Una indagine in particolare mostrerebbe una associazione tra esposizione della madre a campi ELF durante la gravidanza ed insorgenza di asma ed obesità nel bambino. Questi risultati necessitano di una replica attraverso studi di coorte effettuati con valutazioni dosimetriche dettagliate e analisi degli eventuali fattori confondenti.
Non sono stati invece evidenziati effetti a livello di funzioni riproduttive sull’uomo.
Sulla base degli studi pubblicati il Comitato SCENIHR ha evidenziato le seguenti priorità di studio:
Frequenza | Priorità |
Campi ELF |
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Campo magnetico statico
Gli studi specifici sugli effetti del campo magnetico statico sono pochi.
Alcune indagini hanno evidenziato alterazioni reversibili della catena del DNA nei pazienti a poche ore dalla esecuzione di un esame con risonanza magnetica nucleare. I test effettuati su animali hanno confermato quanto evidenziato sull’uomo. Tuttavia, i ricercatori, sulla base di indagini su animali e dello studio dei meccanismi di interazione, propendono per l’ipotesi che l’effetto non sia dovuto unicamente al campo magnetico statico ma ad una serie di fattori che caratterizzano l’ambiente MRI tra cui la presenza di intensi gradienti di campo magnetico.
Gli studi in vitro più recenti hanno messo in evidenza effetti, transienti, a livello cellulare per esposizioni a campi superiori ai 30 μT (modifiche del ciclo cellulare, variazioni della permeabilità, alterazioni della struttura superficiale).
L’esistenza di alterazioni nell’espressione di alcuni geni (con tendenza alla over espressione) per esposizioni a campi di intensità compresa nel range mT- T già rilevata nelle indagini meno recenti è stata confermata da ulteriori studi effettuati su animali. Tuttavia, trattandosi in genere di singoli studi, spesso non ancora replicati, non è possibile fornire indicazioni fondate sulla stima del rischio.
Studi effettuati su personale operante in ambiente MRI hanno messo in evidenza, confermando quanto già indicato negli anni precedenti, effetti dovuti al movimento del corpo all’interno di un forte campo magnetico statico (superiore a 2 T). Tali effetti consistono in nausee, comparsa di magneto fosfeni, sensazione di vertigine. Tali effetti, i cui meccanismi sono noti, sono transienti e rimane ancora da verificare quanto possano inficiare le capacità lavorative dei soggetti esposti.
Per quanto riguarda invece gli effetti del campo elettrico statico i dati scientifici sono estremamente scarsi. Gli effetti indicati, sulla base di indagini effettuate sulla popolazione riguardano le soglie di percezione e generiche sensazioni di fastidio.
Su questo tema e sugli effetti a lungo termine delle esposizioni professionali a campi estremamente intensi occorre un’ulteriore sforzo scientifico.
Le priorità individuate dal Comitato SCENIHR sono riportate in tabella.
Frequenza | Priorità |
Campo magnetico statico |
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Campo elettrico statico |
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Quelle riportate nell’articolo sono le priorità di ricerca indicate dal Comitato SCENIHR per i prossimi due anni. A questo si aggiunge la necessità di indagini sulla esposizione combinata a campi a diversa frequenza e sulla coesposizione campi elettromagnetici/agenti cancerogeni con l’intento di verificare se i campi elettromagnetici possono avere un effetto di accelerazione o, come ipotizzato per i campi a radiofrequenza, un effetto protettivo.
Glossario:
Sonno REM: REM è acronimo di Rapid Eye Moviment. Si tratta di una fase del sonno durante la quale un organismo profondamente addormentato presenta attività della corteccia cerebrale molto vicina a quella caratterizzante la veglia. Il consumo di ossigeno nel cervello cresce, aumenta il ritmo respiratorio e la pressione cardiaca, il battito cardiaco è meno regolare.In questa fase del sonno, caratterizzata anche da rapidi movimenti oculari, si verificano anche i sogni.
Onde theta: onde cerebrali aventi frequenze comprese tra 4 e 7.9 Hz. Sono presenti nelle fasi di addormentamento e nel sonno REM.
Onde delta: onde cerebrali aventi frequenza compresa tra 0.5 e 4 Hz. Sono tipiche del sonno profondo
Livello subtermico: livello di campo elettrico al di sotto del quale non si registra un apprezzabile aumento di temperatura in un corpo esposto ad un campo elettromagnetico
MRI: Magnetic Resonance Imaging. Tecnica di imaging utilizzata in campo medico per visualizzare parti interne del corpo. I tomografi a risonanza magnetica utilizzano intensi campi magnetici, onde radio e gradienti di campo magnetico per aquisire dati relativi ai tessuti e agli organi.
Magneto fosfeni: sensazioni visive transitorie che possono verificarsi quando un soggetto viene a trovarsi in presenza di campi magnetici molto intensi o si muove rapidamente al loro interno
Il 2016 è stato un anno ricco di novità per l’ICNIRP. A maggio, nel corso dell’ICNIRP International Workshop tenutosi a Cape Town, Eric van Rongen e Maria Feychting sono stati eletti rispettivamente Presidente e Vice Presidente per il periodo 2016-2020.
La Commissione ICNIRP è stata in parte rinnovata, il contributo italiano non manca, infatti la dott.ssa Carmela Marino, responsabile dell'Unità Tecnica Biologia delle Radiazioni e Salute dell'Uomo dell'ENEA è stata confermata come membro ICNIRP per il secondo mandato ed il prof. Guglielmo D'Inzeo, ordinario di Interazione Bioelettromagnetica all'Univesità la Sapienza di Roma è stato nominato membro della Commissione.
Nel corso di un successivo incontro operativo tenutosi all’Aja da parte della Commissione ICNIRP è stata decisa l’apertura di tre nuovi sottogruppi di lavoro rispettivamente dedicati a ultrasuoni, dosimetria, gaps di ricerca.
Il gruppo di lavoro sugli ultrasuoni ha già iniziato a pieno ritmo l’attività, a breve raggiungerà la completa operatività anche il gruppo dosimetria, del quale fa parte il prof. D’Inzeo.
Questo gruppo, che ha già iniziato una attività di revisione ex novo della letteratura scientifica, soprattutto della più recente, affiancherà la Commissione per tutte le questioni inerenti la dosimetria.
Le motivazioni che hanno spinto all’organizzazione di un gruppo di lavoro specifico sulla dosimetria sono ascrivibili agli enormi progressi fatti dal punto di vista del calcolo numerico.
Gli argomenti di cui si occuperà questo gruppo sono i classici (soglie di esposizione, risposte termiche, modalità di assorbimento da parte dei singoli organi e tessuti, hot spots, calcolo numerico dell’esposizione) a cui verranno aggiunti gli effetti dei campi impulsati che, da un punto di vista prettamente dosimetrico non rappresentano un argomento di studio marginale.
Nel corso della analisi della letteratura scientifica verranno fatte considerazioni sulle risposte termiche da parte dell’organismo, sugli intervalli di tempo da utilizzare per i calcoli numerici, sulle conseguenze dei rapidi aumenti di temperatura e della temperatura stessa, sulla massa tissutale su cui mediare e sulla sua forma.
Con molta probabilità a breve potrebbero anche essere cambiate alcune nomenclature ed introdotti nuovi parametri di valutazione.
L’obiettivo finale consiste nel rivedere i livelli di esposizione e le soglie per proteggere popolazione e lavoratori senza bloccare lo sviluppo di applicazioni tecniche che richiedono l’utilizzo di campi elettromagnetici.
Il gruppo di lavoro sui data gaps è coordinato dalla dott.ssa Carmela Marino e si occupa di mettere in evidenza, analizzare e segnalare alla Commissione eventuali gaps conoscitivi emersi nel corso della rilettura dei lavori scientifici.
I data gaps vengono individuati tramite un complesso algoritmo, appositamente sviluppato, che permette di avere la massima trasparenza, la massima consistenza con le tematiche oggetto delle linee guida, e la massima rilevanza, onde evitare di suggerire argomenti di ricerca che, anche se interessanti, non abbiano attinenza con le finalità delle linee guida.
Si tratta di un lavoro estremamente complesso ma fondamentale sia per quanto riguarda il miglioramento delle conoscenze scientifiche, sia per quanto riguarda la formulazione delle linee guida.
Partendo dai risultati della analisi effettuata da questo gruppo sarà possibile individuare una serie di lacune conoscitive che potranno essere segnalate dalla Commissione al mondo scientifico per far partire attività di ricerca mirate a colmare proprio quelle specifiche lacune.
La Commissione ICNIRP (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection) è attualmente impegnata nella rilettura in chiave critica della letteratura scientifica disponibile in materia di effetti sanitari dei campi elettromagnetici a radiofrequenza, finalizzata alla revisione delle Linee Guida.
Per quanto concerne la discussione in corso e le preoccupazioni sorte riguardo una eventuale revisione delle Linee Guida da parte dell’ICNIRP è da rilevare che le motivazioni che porterebbero a tale operazione non risiedono tanto nell’evidenza di correlazioni causa-effetto non osservate in precedenza, quanto piuttosto nella evoluzione delle tecniche di indagine dosimetrica.
Se da un lato infatti, l’analisi della letteratura scientifica non ha fin qui messo in evidenza correlazioni causa-effetto conclusive (soprattutto per quanto riguarda il binomio esposizione ai campi elettromagnetici-insorgenza di tumori) dall’altro i progressi fatti negli ultimi anni dalla dosimetria numerica e sperimentale hanno permesso di effettuare valutazioni delle risposte termiche dell’organismo ai campi a radiofrequenza sempre più dettagliate. Questo potrebbe portare, alla necessità di modificare i livelli di soglia operativi e le modalità di calcolo di restrizioni di base e livelli di riferimento.
I gruppi di lavoro ICNIRP attualmente sono impegnati in una rilettura dei lavori pubblicati fino a dicembre 2015 – inizio 2016. Il processo sta prendendo molto tempo in quanto il numero di articoli è estremamente elevato; si tratta infatti di oltre 30.000 lavori con un tasso di crescita di circa 5 pubblicazioni al giorno.
Contestualmente alla revisione portata avanti da ICNIRP è in corso anche una revisione da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità finalizzata alla pubblicazione di un nuovo volume di “Environmental Health Criteria (EHC)” la cui uscita è prevista per l’inizio del 2018.
Le due attività di revisione stanno procedendo in parallelo; la valutazione effettuata dall’OMS è focalizzata principalmente sugli effetti sulla salute, mentre l’ICNIRP si concentra maggiormente sugli aspetti dosimetrici e sulle modalità di interpretazione dei dati biologici. Il volume pubblicato dall’ OMS riporterà considerazioni sui risultati della ricerca scientifica condotta dal 1992 fino al 2014 e riguarderà tutti i campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300 GHz includendo anche le applicazioni di tipo Ultrawide Band (UWB), i campi pulsati e le onde millimetriche.
Gli Health Criteria pubblicati dall’OMS hanno da sempre costituito una base scientifica fondamentale per l’ICNIRP. Al momento l’OMS sta lavorando sulla nuova edizione con tutti i Comitati di lavoro, a breve a Ginevra si terrà una riunione di esperti per arrivare ad un documento finale condiviso, dopo di che ci sarà solo attività di editing.
Per quanto riguarda nello specifico la pubblicazione delle nuove linee guida da parte dell’ICNIRP, va sottolineato che inizialmente era prevista una chiusura della revisione con pubblicazione di un primo documento entro dicembre 2016, i tempi però sembrano destinati ad allungarsi.
L’attività di revisione da parte dei vari gruppi di lavoro prosegue ancora in modo frenetico, negli ultimi mesi sono stati organizzati vari incontri di confronto (a maggio a Città del Capo, a settembre all’Aja) ed altri ne sono previsti entro la fine dell’anno.
Le tematiche su cui i vari gruppi di lavoro si stanno confrontando riguardano principalmente i dettagli dosimetrici e la infinita diatriba sugli effetti a lungo termine, la cui ipotesi di esistenza è stata indebolita dalle più recenti evidenze.
Secondo l’ICNIRP dal prossimo meeting previsto per dicembre a Tokio non dovrebbero emergere novità e presumibilmente non ci saranno documenti da rendere pubblici.
In sintesi, il dettagliato e complesso processo di revisione in corso richiede ancora vari mesi prima di essere ultimato, pertanto presumibilmente non verranno pubblicate note ufficiali o linee guida fino al 2018.
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- Nuovi obblighi per il datore di lavoro
- Valutazioni del rischio: novità introdotte dal recepimento della Direttiva 2013/35/UE
Il decreto legislativo 159/2016 modifica anche l’articolo 219 del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro riguardante l’apparato sanzionatorio a carico del datore di lavoro e dei dirigenti per le violazioni alle disposizioni riportate nel D.Lgs 81/2008.
Le sanzioni consistenti nell’arresto o in una multa vengono applicate in caso di mancanze nella stesura del documento di valutazione del rischio, con particolare riferimento al non svolgimento di attività di misura ove necessario o alla mancata implementazione di procedure di risanamento dell’ambiente in caso di superamenti.
Sanzioni pecuniarie e non sono previste anche per datore di lavoro e dirigenti in caso di violazione degli obblighi di adozione di misure specifiche per i portatori di dispositivi medici, mancata apposizione di segnaletica ove necessario, mancata formazione ed informazione dei lavoratori .
La formula sanzionatoria varia a seconda della violazione specifica commessa; in particolare è previsto:
- Arresto da 3 a 6 mesi ( o ammenda variabile da 2.740 a 7.014 euro) per il datore di lavoro che violi l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio
- Arresto da 3 a 6 mesi ( o ammenda variabile da 2.192 a 4.384 euro) per il datore di lavoro che in caso di superamento dei valori di azione non provveda ad effettuare una valutazione atta a verificare che non ci sia stato superamento dei limiti di esposizione
- Arresto da 3 a 6 mesi ( o ammenda variabile da 2.192 a 4.384 euro) per il datore di lavoro che nell’ambito della valutazione del rischio non presta attenzione a tutti gli elementi indicati all’art. 209, comma 5 (frequenza del segnale, effetti diretti ed indiretti, esistenza di attrezzature o pratiche alternative che diminuiscono l’esposizione, presenza di sorgenti multiple di esposizione o esposizione multifrequenza)
- Arresto da 3 a 6 mesi ( o ammenda variabile da 2.192 a 4.384 euro) per il datore di lavoro che in caso di superamento dei valori di azione non dimostra il non superamento dei limiti e non applica un programma di misure tecniche e organizzative intese a prevenire il superamento dei valori limite per effetti sensoriali e sanitari.
Queste sanzioni si applicano anche in caso di mancanza nei confronti dei lavoratori a rischio
- Arresto da 2 a 4 mesi (o ammenda variabile tra 822 e 4.384 euro) per il datore di lavoro ed il dirigente violi i seguenti obblighi:
- adozione di misure specifiche per i portatori di dispositivi medici
- apposizione di idonea segnaletica nelle zone a rischio
- formazione ed informazione del lavoratori
- utilizzo di eventuali dispositivi di protezione individuale
- adozione di misure immediate nel caso di superamento dei valori di soglia
- aggiornamento della valutazione dei rischi
- aggiornamento delle misure di prevenzione in caso di manifestazione di sintomi transitori
Le indicazioni generiche relative all’obbligo di effettuare la valutazione del rischio e le periodicità da seguire sono riportate nell’Art. 181 del D.Lgs. 81/2008.
Il nuovo testo dell’Art. 209 stabilisce invece una serie di obblighi specifici a carico del datore di lavoro nella procedura di valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici. Tali obblighi, in caso di non ottemperanza da parte del datore di lavoro, sono sanzionabili con l’arresto fino a 6 mesi e con ammende che possono arrivare a 7.000 euro.
L’Art. 181 istituisce l’obbligo del datore di lavoro di procedere alla valutazione dei rischi in modo da verificare l’eventuale presenza di superamenti di valori limite di esposizione (VLE) e valori di azione (VA) e nel caso adottare le opportune misure.
Vengono inoltre fornite le seguenti indicazioni in ogni caso valide:
- la valutazione dei rischi deve essere effettuata con cadenza almeno quadriennale
-deve essere effettuata da personale qualificato, con conoscenze in materia, nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione
- deve essere aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che la rendono obsoleta (installazione di nuovi macchinari, variazione di locali, spostamento macchinari), o in seguito ad esiti particolari emersi dalle procedure di sorveglianza sanitaria.
L’art. 209 nella versione aggiornata dal D.Lgs. 159/2016 conferma per il datore di lavoro l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio, fornendo inoltre una serie di utili indicazioni procedurali.
La prima parte della valutazione del rischio può essere strettamente documentale. In questa fase occorre obbligatoriamente tenere in considerazione una serie di documenti ed indicazioni specifiche a cui fare riferimento, in particolare:
- Linee Guida pratiche redatte dalla UE
- Norme tecniche valide a livello europeo
- Linee Guida emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI)
- Specifiche di buona prassi indicate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (la cui composizione e modus operandi sono specificati all’Art. 6 del D.Lgs. 81/2008)
- Banche dati dell’INAIL e delle Regioni
- Informazioni fornite dai produttori e distributori delle singole attrezzature
- Livelli di emissione individuati nei certificati di macchina in conformità alla legislazione europea
In molti casi la valutazione del rischio può fermarsi alla parte documentale.
Qualora non fosse sufficiente la parte documentale, per dimostrare il non superamento dei limiti, il datore di lavoro dovrà procedere alla misurazione e/o al calcolo dei livelli di campo elettromagnetico presenti in ambiente.
Nell’effettuare la valutazione del rischio il datore di lavoro deve porre attenzione ad una serie di elementi specifici quali:
- frequenza del campo elettromagnetico
- livello di emissione elettromagnetica degli apparati presenti in azienda
- durata e tipologia dell’ esposizione
- valori limite di esposizione e valori di azione
- effetti biofisici diretti
- potenziali effetti sulla salute di lavoratori appartenenti alle categorie sensibili al rischio (soggetti portatori di dispositivi medici impiantati, lavoratrici in gravidanza)
- eventuali eventuali effetti indiretti
- esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione
- disponibilità e possibilità di azioni di risanamento
- informazioni raccolte durante la sorveglianza sanitaria
- informazioni tecniche fornite dal fabbricante delle attrezzature
- presenza di sorgenti multiple di esposizione
- possibilità di esposizione simultanea a campi a diversa frequenza
In caso si rendano necessarie misure specifiche per migliorare il livello di sicurezza, queste devono essere precisate nel documento di valutazione del rischio.
Esistono delle eccezioni che fanno si che per molti ambienti lavorativi la valutazione del rischio si fermi alla parte documentale, in particolare;
- La valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di campo non sono obbligatori nei luoghi di lavoro aperti al pubblico per i quali sono rispettate le limitazioni previste per il pubblico dalla Raccomandazione 1999/519/CE.
La valutazione, misura e calcolo non deve essere fatta nelle aree in cui si utilizzano unicamente attrezzature destinate al pubblico e conformi alle norme comunitarie (es: fotocopiatrici, stampanti, computer, attrezzatura di uso comune
L’aggiornamento del D.Lgs 81/2008 introdotta dal D.Lgs 159/2016 pone in essere una serie di nuovi obblighi per il datore di lavoro.
Tali obblighi, se non ottemperati in modo esaustivo, sono sanzionabili attraverso l’arresto o il pagamento di pesanti sanzioni.
Gli obblighi imposti al datore di lavoro dall’aggiornamento del quadro normativo riguardano la valutazione dei rischi, l’indentificazione della esposizione, il risanamento degli ambienti di lavoro in caso di superamenti, la formazione specifica e l’informazione dei lavoratori.
Particolarmente delicata è la fase della valutazione dei rischi, nell’effettuazione della quale il datore di lavoro dovrà prendere in considerazione una lunga serie di elementi, tra cui: i valori limite di esposizione (VLE) relativi agli effetti sanitari e quelli relativi agli effetti sensoriali ed i valori di azione (VA); la frequenza del campo elettromagnetico, l’intensità, la durata ed il tipo di esposizione nonché l’eventuale esposizione simultanea a campi a diversa frequenza. Dovranno anche essere considerati gli eventuali effetti biofisici diretti, quelli indiretti e le possibili conseguenze della esposizione sullo stato di salute dei lavoratori cosiddetti sensibili, quali i portatori di stimolatori cardiaci, di protesi, di dispositivi medici impiantati generici e le lavoratrici in gravidanza.
Il datore di lavoro, in caso di superamento dei valori di azione, nell’adottare misure atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalla esposizione, è tenuto ad
implementare un programma di azione che tenga in conto anche la possibilità di utilizzare attrezzature alternative e metodi lavorativi che portino ad una minimizzazione della esposizione.
All’interno dell’azienda le zone caratterizzate da elevati livelli di campo elettromagnetico devono essere ad accesso limitato ed indicate con apposita segnaletica esplicativa. Devono essere fissati programmi specifici di manutenzione delle attrezzature e deve essere previsto un controllo costante degli ambienti e delle singole postazioni di lavoro.
Qualora uno o più lavoratori lamentino sintomi temporanei quali vertigini o nausea, ascrivibili ad effetti sensoriali della esposizione di campi elettromagnetici, il datore di lavoro è obbligato a procedere con un aggiornamento della valutazione dei rischi nonché proporre nuove misure di prevenzione. Ai lavoratori in oggetto deve essere garantito un controllo medico, e, ove necessario, una sorveglianza sanitaria, con valutazioni cliniche gratuite da effettuarsi in orario lavorativo.
Un'altra serie di obblighi per il datore di lavoro deriva dalle attività di formazione ed informazione del personale.
Il Testo Unico infatti prevede per il datore di lavoro l’obbligo di informare i lavoratori ed il loro RSPP sul significato dei valori limite di esposizione e dei livelli di azione, sui possibili effetti a livello biologico e sensoriale, con segnalazione dei relativi sintomi, sui risultati della valutazione del rischio, sulle misure adottate o previste in caso di superamento dei VA, sul significato della segnaletica specifica, sulle modalità attraverso le quali effettuare una segnalazione in caso di sintomi specifici e richiedere il controllo medico o la sorveglianza sanitaria.
Il nuovo testo dell’art. 208 del D.Lgs 81/2016 richiama i valori limite di esposizione ed i livelli di azione a cui occorre far riferimento ai fini della valutazione del rischio.
L’indicazione delle grandezze fisiche ed i limiti a cui fare riferimento sono contenute nella nuova versione dell’Allegato XXXVI che è stato completamente revisionato alla luce delle novità introdotte dalla Direttiva Europea.
Il documento consta di tre parti, la parte I riporta semplicemente l’indicazione delle grandezze fisiche in gioco, la parte II è dedicata ai campi a frequenza compresa tra 0 Hz e 10 MHz, per i quali riporta i valori limite di esposizione e i valori di azione. La terza parte invece è dedicata ai campi ad alta frequenza compresi nel range 10 MHz – 300 GHz.
Lo scenario per quanto riduarda limiti e valori di azione si complica notevolmente con il recepimento della Direttiva 2013/35/UE all’interno del Testo Unico, in quanto si passa da un quadro normativo in cui venivano indicati unicamente i valori limite ed i valori di azione, ad un quadro normativo in cui sono definiti dei valori limite di esposizione (VLE) distinti tra VLE relativi agli effetti sanitari e VLE relativi agli effetti sensoriali, e dei valori di azione (VA) consistenti in livelli operativi, , definiti in termini di grandezze radiometriche e stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità dell’ambiente di lavoro o per indicare la necessità di ulteriori misure di protezione.
Nell’articolo 207, comma 1 del Testo Unico modificato dal D.Lgs 159/2016 i limiti sono definiti nel modo seguente:
- Valori limite di esposizione (VLE) – valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche ed in particolare sulla base degli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, al disopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti ad effetti nocivi per la salute o per le capacità di compiere la propria mansione lavorativa. Sono espressi in termini di grandezze dosimetriche.
- VLE relativi agli effetti sanitari – VLE al disopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali riscaldamento termico o stimolazione del tessuto nervoso o muscolare.
- VLE relativi agli effetti sensoriali – VLE al disopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi transitori delle percezioni sensoriali e a modifiche minori nelle funzioni cerebrali.
- Valori di Azione (VA) - livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE e, ove necessario per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione. Sono espressi in termini di grandezze radiometriche.
- VA inferiori e superiori per i campi elettrici – livelli connessi a misure di prevenzione e protezione specifiche per i campi elettrici
- VA inferiori per i campi magnetici – livelli connessi ai VLE relativi agli effetti sensoriali dei campi magnetici
- VA superiori per i campi magnetici – livelli connessi ai VLE relativi agli effetti sanitari dei campi magnetici
Le modifiche apportate al Testo Unico dal D.Lgs. 159/2016 introducono una serie di novità nell’ambito della gestione della sicurezza sul lavoro per quanto riguarda nello specifico l’agente fisico campi elettromagnetici.
Gli articoli oggetto di modifica sono il 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 che sono stati variati con l’obiettivo di recepire, all’interno del sistema di protezione già esistente, le indicazioni derivanti dalla Direttiva 2013/35/UE.
Il nuovo testo dell’articolo 206 precisa che le disposizioni in oggetto riguardano la protezione dai rischi dovuti agli effetti biofisici diretti ed agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici. Allo stesso tempo di specifica che i valori limite di esposizione riguardano solamente le relazioni scientificamente accertate.
L’articolo 207 fornisce una descrizione precisa e puntuale dei termini tecnici utilizzati all’interno del documento di legge. In particolare vengono definiti ex novo i concetti di VLE (Valori Limite di Esposizione) per effetti sanitari e sensoriali e di VA (Valori di Azione) inferiori e superiori che non erano presenti nella precedente edizione del quadro normativo.
Il nuovo testo dell’articolo 208 riporta i valori limite di esposizione ed i valori di azione a cui fare riferimento ai fini della valutazione del rischio. Questo articolo è stato modificato in maniera sostanziale alla luce delle disposizioni contenute nella Direttiva 2013/35/UE. Tra le novità più rilevanti vanno segnalate:
- L’introduzione di nuovi valori limite e valori di azione riportati nella parte II e III dell’Allegato XXXVI
- l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare che l’esposizione dei lavoratori non superi i valori indicati nel nuovo Allegato XXXVI e di adottare misure specifiche per normalizzare la situazione in caso di superamenti
- le specifiche deroghe per il superamento dei limiti in casi giustificati dalla pratica o dal processo produttivo
- l’obbligo per il datore di lavoro, in caso di superamento dei valori limite e dei valori di azione, di comunicare all’organo di vigilanza competente territorialmente il citato superamento mediante una relazione tecnico-protezionistica.
La revisione dell’articolo 209 stabilisce una serie di obblighi a carico del datore di lavoro nella procedura di valutazione dei rischi, le maggiori novità riguardano i seguenti aspetti:
- viene confermato l’obbligo, da parte del datore di lavoro, in caso di necessità di misurare e calcolare i livelli di campo elettromagnetico. Per la valutazione (compresa la parte unicamente documentale), il calcolo e la misurazione occorre tenere conto di quanto riportato nelle Linee Guida pratiche della Commissione Europea, delle norme tecniche europee, delle indicazioni del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), delle buone prassi ed in genere delle informazioni emanate da specifici enti del settore, nonché dai fabbricanti o dai distributori e produttori.
- viene ribadito che qualora non sia possibile stabilire con certezza il rispetto dei VLE sulla base di informazioni facilmente accessibili, la valutazione della esposizione deve essere fatta sulla base di misurazioni o calcoli. Il nuovo testo dell’art. 209 riporta che nel momento in cui si effettuano calcoli di esposizione occorre tenere conto di incertezze quali, errori numerici, modellizzazione delle sorgenti, geometria del modello anatomico e proprietà dielettriche dei tessuti.
- viene disposta la non obbligatorietà della valutazione, misura e calcolo dei livelli di campo elettromagnetico nel caso in cui si utilizzino solamente attrezzature destinate al pubblico generico che, se conformi alle norme comunitarie, presentano livelli di sicurezza più elevati rispetto a quanto disposto dal quadro normativo per i professionalmente esposti.
- vengono introdotti nuovi fattori ai quali il datore di lavoro deve prestare attenzione nell’ambito della valutazione del rischio con particolare riferimento a distribuzione della esposizione sul corpo del lavoratore e sull’ambiente di lavoro in generale, effetti biofisici diretti, effetti su particolari categorie di lavoratori particolarmente a rischio (portatori di protesi, portatori di dispositivi medici attivi o passivi, donne in gravidanza). Grande importanza viene data anche alle informazioni raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria ed alle informazioni fornite dai fabbricanti delle attrezzature.
- viene confermato l’obbligo da parte del datore di lavoro di precisare nel documento di valutazione del rischio le eventuali misure adottate per eliminare o ridurre i rischi
- viene data, in talune condizioni specifiche, la facoltà per il datore di lavoro di consentire l’accesso alla valutazione del rischio. Il datore di lavoro può negare l’accesso al documento qualora questo pregiudichi la tutela degli interessi commerciali, compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale.
L’articolo 210 tratta le disposizioni da applicare per eliminare o ridurre i rischi. Il nuovo testo prevede una serie di obblighi a carico del datore di lavoro connessi al superamento dei limiti relativi sia agli effetti sensoriali che a quelli sanitari.
In dettaglio le variazioni rispetto al precedente testo riguardano i seguenti punti:
- obbligo di effettuare uno specifico programma di azioni comprendenti misure tecniche ed organizzative con lo scopo di prevenire il superamento. Tale programma deve essere elaborato anche in modo specifico per le categorie sensibili
- obbligo di adottare misure specifiche per i lavoratori sensibili
- disposizione di apposita segnaletica nei luoghi di lavoro potenzialmente soggetti a superamenti dei valori di azione
- uso di dispositivi di protezione individuale e ricorso a procedure lavorative che minimizzano l’esposizione
- adozione da parte del datore di lavoro di misure immediate per riportate l’esposizione sotto le soglie prescritte in caso di superamento dei valori limite per effetti sensoriali e sanitari
- obbligo per il datore di lavoro di individuare le eventuali cause del superamento e di adottare misure di protezione
- obbligo per il datore di lavoro di aggiornare la valutazione dei rischi e, ove necessario, le misure di prevenzione nel caso in cui uno o più lavoratori riferiscano la comparsa di sintomi transitori.
Viene inoltre introdotto l’articolo 210 bis che stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di informare e formare i lavoratori esposti ai rischi, in relazione ai risultati della valutazione. Si tratta in questo caso di fornire informazioni focalizzate sui rischi propri della esposizione ai campi elettromagnetici, sugli eventuali sintomi transitori e sulla possibile esistenza di rischi specifici per particolari categorie di lavoratori.
Il nuovo testo dell’articolo 211 modifica le disposizioni vigenti in materia di sorveglianza sanitaria, aggiungendo al regime ordinario altri adempimenti a carico del datore di lavoro, in particolare:
- viene disposto l’obbligo da parte del datore di lavoro, di fornire un controllo medico (e se necessario una sorveglianza sanitaria) ai lavoratori che abbiano segnalato effetti indesiderati sulla salute (anche a livello sensoriale). Tale controllo è garantito anche nei casi in cui sia stata rilevata una esposizione superiore ai VLE (per effetti sanitari e sensoriali) in assenza di sintomi. I controlli verranno effettuati a cura e carico del datore di lavoro, in orario scelto dal lavoratore.
Il nuovo testo dell’articolo 212 enuncia una serie di deroghe da applicarsi sotto condizioni specifiche.
Le deroghe, che sono indicate in dettaglio nell’art. 208, devono essere autorizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su richiesta del datore di lavoro.
Tali deroghe sono comunque subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:
- tutte le misure tecnico organizzative atte a prevenire il superamento sono state applicate
- il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza
- per quanto riguarda i tomografi a risonanza magnetico nucleare, il datore di lavoro deve dimostrare che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza attraverso la applicazione del set di istruzioni per l'uso in condizioni di sicurezza fornito dai costruttori e l'utilizzo di pratiche lavorative atte a minimizzare l'esposizione.
Lo scorso primo agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva , con quasi un mese di ritardo rispetto ai tempi dettati dall'UE, un decreto che recepisce la Direttiva comunitaria 2013/35/UE in materia di sicurezza del lavoro.
La Direttiva 2013/35/UE stabilisce prescrizioni minime di protezione per i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici e concerne i rischi riguardanti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati a breve termine, mentre non si applica per eventuali effetti a lungo termine. Tale Direttiva abroga la 2004/40/CE, che si basava sul sistema di valori limite di esposizione e di valori di azione proposto dall’ICNIRP nel 1998. Si è reso infatti necessario un aggiornamento che tenesse conto delle modifiche nelle Linee Guida per esposizione ai campi a bassa frequenza e ai campi statici introdotte dalla stessa ICNIRP rispettivamente nel 2010 e nel 2009.
Il Decreto Legislativo 1 agosto 2016, n. 159, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2016 attua la Direttiva 2013/35/UE abrogando la Direttiva 2004/40/CE che era stata recepita all'interno del Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (Decreto Legislativo 81/2008).
Nel nostro ordinamento la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione ai campi elettromagnetici è disciplinata dal Titolo VIII, Capo IV (Articoli 206 – 212) del D.Lgs 81/2008, mentre i valori limite di esposizione sono indicati nell’Allegato XXXVI, parte II e parte III.
Il decreto 159/2016 è composto di due articoli ed interviene sull’impianto normativo vigente modificando in parte o completamente gli articoli da 206 a 212 del D. Lgs 81/2008, con l’obiettivo di implementare il sistema di protezione già esistente secondo i dettati contenuti nella Direttiva 2013/25/UE.
Numero speciale "Limiti di esposizione ai CEM: quali novità?" - Gennaio 2017
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- CEM e limiti di esposizione: considerazioni sul 5G
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Numero speciale "Sicurezza sul lavoro" - Ottobre 2016
- Recepimento Direttiva 2013/35/UE all'interno del D.Lgs 81/2008
- Novità rispetto al preesistente quadro normativo
- Nuovi obblighi per il datore di lavoro
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Numero speciale "Limiti di esposizione ai CEM: quali novità?" - Dicembre 2016
- Limiti di esposizione ai CEM: attesa per le nuove linee guida ICNIRP
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