• Servizi Cittadino

    Il Consorzio Elettra 2000 offre una serie di servizi gratuiti dedicati al cittadino che desidera approfondire le sue conoscenze in materia di bioelettromagnetismo. Tra queste, l’accesso al materiale presente sul sito, la newsletter informativa ed il servizio interattivo “Esperto risponde”.

  • Servizi Pubbliche amministrazioni

    Il Consorzio Elettra 2000 supporta le Pubbliche Amministrazioni nel perseguimento dei propri obiettivi per quanto concerne il confronto con il mondo delle imprese e con i singoli cittadini, o nelle attività di monitoraggio campi elettromagnetici sul territorio.

  • Servizi Aziende

    Il Consorzio Elettra 2000 fornisce consulenza alle aziende per attività di misura e di adeguamento degli ambienti di lavoro alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad attività di informazione e formazione rivolta a lavoratori e RSPP.

     

  • Servizi Scuole

    Negli ultimi anni, da parte del Consorzio c’è stata un’apertura nei confronti del mondo della Scuola che ha portato all’organizzazione di giornate di formazione per docenti e ad una serie di attività didattico formative rivolte agli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado.

Sicurezza sul lavoro

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Valle d'Aosta

Aosta

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Aosta

 

 

Impianti con potenza superiore ai 20 W

 

  • Occorre essere in possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 11della Legge Regionale. 25/2005
  • Occorre presentare allo Sportello per le Attività Produttive territorialmente competente la domanda di approvazione compilando i moduli specifici mediante la procedura ono in alternativa in formato cartaceo direttamente allo Sportello per le Attività Produttive
  • La richiesta deve contenere anche il parere tecnico dell’ARPA regionale che ha durata di un anno
  •  La stazione radioelettrica dovrà essere attivata entro dodici mesi dalla data di rilascio del parere ARPA, in caso contrario il parere dovrà essere rinnovato
  • La durata dell’autorizzazione è di 6 anni, con possibilità di rinnovo
  • Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione deve concludersi in ogni caso entro novanta giorni dalla data di protocollo fatti salvi i casi di sospensione. Decorso tale termine senza che sia stato comunicato un provvedimento motivato di diniego, la richiesta di autorizzazione si intende accolta.
  • Prima dell’inizio dei lavori il titolare dell’autorizzazione deve: 1. presentare allo Sportello per le Attività Produttive territorialmente competente la comunicazione di inizio lavori su apposito modulo
  • A lavori ultimati il titolare dell’autorizzazione deve presentare allo Sportello per le Attività Produttive territorialmente competente la comunicazione di fine lavori e la dichiarazione di agibilità
  • L’avvenuta accensione della stazione dovrà essere notificata allo Sportello per le Attività Produttive

 

 

Impianti con potenza inferiore ai 20 W

 

  • Occorre presentare la denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 13 della L.r. 25/2005 comtenente la seguente documentazione:
    • Assenso alla installazione del proprietario dell’immobile
    • Dichiarazione di conformità degli interventi alle prescrizioni cogenti, ai piani di settore e ai regolamenti edilizi
    • Dichiarazione di conformità degli interventi alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;
    • Parere favorevole dell’ARPA

 

  • I moduli vanno inviati tutti allo Sportello Unico in modalità elettronica, o in formato cartaceo
  • La durata dell’autorizzazione è di 6 anni
  • La denuncia di inizio attività è immediatamente esecutiva fin dal giorno stesso di presentazione.
  • Ad ultimazione lavori il titolare dell’autorizzazione deve presentare la comunicazione di fine lavori e la comunicazione di agibilità.
  • Ad avvenuta accensione della stazione radioelettrica deve presentare la comunicazione di attivazione della stazione radioelettrica.

 

 

Impianti temporanei

 

  • Occorre presentare allo Sportello unico la comunicazione attivazione impianti provvisori, ai sensi dell’art. 11, comma 12 della Legge regionale 25/2005.
  • La comunicazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell’attivazione dell’impianto
  • La durata massima dell’attivazione non può essere superiore ai sei mesi
  • L’esercizio delle stazioni è subordinato al rispetto delle prescrizioni recate dagli strumenti urbanistici e dei limiti fissati in materia di tutela dagli effetti dell’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

 


 

 

 

Ufficio di riferimento: Sportello per le Attività Produttive.

 

Vedi link: http://www.sportellounico.vda.it/datapages.asp?id=199&l=1

 

La legge regionale n.25/2005 si applica alle stazioni radioelettriche, alle postazioni e ogni manufatto che impegni il territorio e che sia funzionale all'esercizio delle radiotelecomunicazioni, quali ricevitori passivi, tralicci, pali, recinzioni, locali di ricovero, cavidotti, cabine elettriche, operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300 GHz, ad eccezione delle stazioni radioelettriche per uso amatoriale. (art.3 L.r. 25/2005)

 

Normativa di riferimento         

 

Legge regionale n. 25/2005

 

Legge regionale n. 11/1998

 

Legge n. 36/2001

 

Norme e disposizioni comunali

 

Delibera di Giunta Regionale n. 4070 del 22 dicembre 2006

 

Regione Valle d'Aosta

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

 

 

 

                        • Capoluoghi di Provincia

 

                        • Altri Comuni

 

 

 

Valle d'Aosta

Riferimenti Normativi Regionali in materia di sorgenti fisse di campo elettromagnetico

 

 

 

Legge Regionale 15 dicembre 2006, n. 32 - "Disposizioni in materia di elettrodotti." (B.U. R. Valle d' Aosta n. 54 del 28/12/2006)

 

Legge Regionale 4 Novembre 2005, n. 25 - "Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31"

 

Legge Regionale 21 Agosto 2000, n.31 - "Disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni." (B. U. R. Valle d' Aosta n. 39 del 5 settembre 2000)

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