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Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi
Comune di Verbania
Il Comune di Verbania ha adottato un proprio Regolamento comunale per la disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici
- Nel caso di impianti punto – punto ( ponti - radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 Watt i gestori o i proprietari inviano al Comune e all’A.R.P.A. esclusivamente comunicazione della tipologia dell’impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell’impianto. La comunicazione costituisce titolo autorizzativo all’installazione dell’impianto e all’esercizio dell’attività.
- Per tutti gli impianti fissi con potenza di apparato inferiore o uguale a 5 Watt compresi nei programmi localizzativi presentati dai gestori, il silenzio assenso di cui all’art. 87, comma 9 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 si intende formato entro 45 gg. dalla presentazione della documentazione.
- Per tutti gli impianti con potenza di apparato superiore a 5 Watt e fino a 20 Watt il silenzio assenso di cui all’art 87, comma 9, del D.Lgs. 259/2003 si intende formato entro 60 gg. dalla presentazione della D.I.A.
- Per tutti gli impianti con potenza di apparato superiore a 20 Watt il silenzio assenso di cui all’art. 87, comma 9,del D.Lgs 259/2003 si intende formato entro 75 gg. dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione.
Regolamento comunale per la disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici
Le persone fisiche titolari dell’autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica , o soggetti da loro delegati, presentano al Comune e contestualmente all’A.R.P.A. domanda per l’autorizzazione all’installazione o alla modifica dell’impianto.
La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione per gli impianti con potenza in singola antenna maggior di 20 Watt o con dichiarazione di inizio di attività (D.I.A.) per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 Watt ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 259/2003 secondo le modalità della D.G.R. 14 giugno 2004 n. 15-12731 come modificata dalla D.G.R. 12 agosto 2004 n. 112 –13293 ad eccezione delle procedure semplificate di cui al successivo articolo 9).
Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi
Comune di Novara
Il Comune di Novara si è dotato di un proprio Regolamento per l’installazione di impianti di telecomunicazione
a) Assessore all’Ambiente con funzioni di coordinatore;
b) I Dirigenti dell’Ufficio Ambiente, del servizio Gestione del territorio e
Pianificazione urbanistica, dell’Edilizia Privata o i loro Funzionari appositamente delegati.
c) Un responsabile ARPA
d) Un responsabile ASL
e) Un rappresentante per ciascuna delle associazioni ambientaliste presenti sul
territorio ed attive sul problema dell’inquinamento elettromagnetico
designati dalle Associazioni medesime;
f) Tre rappresentanti dei comitati cittadini attivi in materia e portatori di
interessi collettivi segnalati dagli stessi.
g) Un rappresentante della maggioranza ed un rappresentante della minoranza
facenti parte del Consiglio Comunale, V Commissione.
Ufficio di riferimento: Sportello Unico per le Attività produttive.
Regolamento per l’installazione di impianti di telecomunicazione
L’installazione degli impianti radioelettrici ivi comprese le stazioni radiobase per la telefonia mobile è consentita nei siti individuati specificatamente nelle planimetrie allegate quale parte integrante del presente Regolamento di cui al successivo articolo 6.
Le persone fisiche titolari dell’autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune e contestualmente all’ARPA, domanda per l’autorizzazione all’installazione o alla modifica dell’impianto, allegando l’attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie di cui all’art. 20 del presente Regolamento e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.
Al momento della presentazione della domanda lo Sportello Unico indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all’ARPA tale indicazione.
Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi
Comune di Biella
Il Comune di Biella si è dotato di un proprio Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici
- Mediante istanza di autorizzazione, per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W
- Con denuncia di inizio attività (DIA) accompagnata da elaborati grafici e descrittivi idonei alla valutazione dei manufatti a corredo, per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 259/2003.
Ufficio di riferimento: Sportello Unico per le Attività Produttive, tel. 015 35.07.459 - 015 35.07.489
Regolamento edilizio
Art. 79 Antenne ed apparati per le ricezioni radiotelevisive
Piano regolatore generale
Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici
Le persone fisiche titolari dell’autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al Comune (allo Sportello Unico delle attività produttive) e contestualmente all’ARPA, domanda per l’autorizzazione all’installazione o alla modifica dell’impianto, allegando l’attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie di cui all’art. 9 del presente Regolamento e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.
Al momento della presentazione della domanda l’ufficio comunale abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento (delega allo sportello unico delle attività produttive) e provvede a trasmettere all’ARPA tale indicazione.
La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione, per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, o con denuncia di inizio attività (DIA) accompagnata da elaborati grafici e descrittivi idonei alla valutazione dei manufatti a corredo, per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 259/2003, secondo le modalità della D.G.R. 14 giugno 2004, n. 15-12731 (Decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche degli impianti radioelettrici), così come modificata dalla D.G.R. 12 agosto 2004, n. 112-13293 (D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 recante “Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.