• Servizi Cittadino

    Il Consorzio Elettra 2000 offre una serie di servizi gratuiti dedicati al cittadino che desidera approfondire le sue conoscenze in materia di bioelettromagnetismo. Tra queste, l’accesso al materiale presente sul sito, la newsletter informativa ed il servizio interattivo “Esperto risponde”.

  • Servizi Pubbliche amministrazioni

    Il Consorzio Elettra 2000 supporta le Pubbliche Amministrazioni nel perseguimento dei propri obiettivi per quanto concerne il confronto con il mondo delle imprese e con i singoli cittadini, o nelle attività di monitoraggio campi elettromagnetici sul territorio.

  • Servizi Aziende

    Il Consorzio Elettra 2000 fornisce consulenza alle aziende per attività di misura e di adeguamento degli ambienti di lavoro alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad attività di informazione e formazione rivolta a lavoratori e RSPP.

     

  • Servizi Scuole

    Negli ultimi anni, da parte del Consorzio c’è stata un’apertura nei confronti del mondo della Scuola che ha portato all’organizzazione di giornate di formazione per docenti e ad una serie di attività didattico formative rivolte agli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado.

Sicurezza sul lavoro

Corsi di formazione

Indagini strumentali

 

Calendario eventi

Maggio 2025
lunmarmergiovensabdom
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
   Sfoglia la Brochure               Struttura | Missione | Comitato Scientifico | Attività Statuto

   Aggiungimi a Skype

Piemonte

Verbania

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Verbania

 

Il Comune di Verbania ha adottato un proprio Regolamento comunale per la disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici

 

  • Le persone fisiche titolari dell’autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica presentano al Comune e contestualmente all’A.R.P.A. domanda per l’autorizzazione all’installazione o alla modifica dell’impianto.
  • La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 Watt o con dichiarazione di inizio di attività (D.I.A.) per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 Watt.

- Nel caso di impianti punto – punto ( ponti - radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 Watt i gestori o i proprietari inviano al Comune e all’A.R.P.A. esclusivamente comunicazione della tipologia dell’impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell’impianto. La comunicazione costituisce titolo autorizzativo all’installazione dell’impianto e all’esercizio dell’attività.

- Per tutti gli impianti fissi con potenza di apparato inferiore o uguale a 5 Watt compresi nei programmi localizzativi presentati dai gestori, il silenzio assenso di cui all’art. 87, comma 9 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 si intende formato entro 45 gg. dalla presentazione della documentazione.

- Per tutti gli impianti con potenza di apparato superiore a 5 Watt e fino a 20 Watt il silenzio assenso di cui all’art 87, comma 9, del D.Lgs. 259/2003 si intende formato entro 60 gg. dalla presentazione della D.I.A.

- Per tutti gli impianti con potenza di apparato superiore a 20 Watt il silenzio assenso di cui all’art. 87, comma 9,del D.Lgs 259/2003 si intende formato entro 75 gg. dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione.

 


 

 

Regolamento comunale per la disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici

 

Le persone fisiche titolari dell’autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica , o soggetti da loro delegati, presentano al Comune e contestualmente all’A.R.P.A. domanda per l’autorizzazione all’installazione o alla modifica dell’impianto.

La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione per gli impianti con potenza in singola antenna maggior di 20 Watt o con dichiarazione di inizio di attività (D.I.A.) per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 Watt ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 259/2003 secondo le modalità della D.G.R. 14 giugno 2004 n. 15-12731 come modificata dalla D.G.R. 12 agosto 2004 n. 112 –13293 ad eccezione delle procedure semplificate di cui al successivo articolo 9).

 

Per leggere tutto il testo

 

Novara

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Novara

 

Il Comune di Novara si è dotato di un proprio Regolamento per l’installazione di impianti di telecomunicazione

 

  • L’installazione degli impianti radioelettrici, comprese le stazioni radiobase per la telefonia mobile, è consentita nei siti individuati specificatamente nelle planimetrie allegate quale parte integrante del presente Regolamento.
  • Le persone fisiche titolari dell’autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni presentano allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune (SUAP) e contestualmente all’ARPA, domanda per l’autorizzazione all’installazione o alla modifica dell’impianto
  • Al momento della presentazione della domanda lo Sportello Unico indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all’ARPA tale indicazione.
  • Al fine di garantire una efficace valutazione dei piani annuali presentati dai gestori in relazione a tutti gli aspetti interessati è istituito il Gruppo Tecnico di Valutazione con funzione propositiva e consultiva e con parere obbligatorio ma non vincolante;
  • Tale G.T.V. è composto da:

a) Assessore all’Ambiente con funzioni di coordinatore;

b) I Dirigenti dell’Ufficio Ambiente, del servizio Gestione del territorio e

Pianificazione urbanistica, dell’Edilizia Privata o i loro Funzionari appositamente delegati.

c) Un responsabile ARPA

d) Un responsabile ASL

e) Un rappresentante per ciascuna delle associazioni ambientaliste presenti sul

territorio ed attive sul problema dell’inquinamento elettromagnetico

designati dalle Associazioni medesime;

f) Tre rappresentanti dei comitati cittadini attivi in materia e portatori di

interessi collettivi segnalati dagli stessi.

g) Un rappresentante della maggioranza ed un rappresentante della minoranza

facenti parte del Consiglio Comunale, V Commissione.

  • La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione, per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, o con denuncia di inizio attività (DIA) accompagnata da elaborati grafici e descrittivi idonei alla valutazione dei manufatti a corredo
  • L’ARPA esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità

 

 


 

 

Ufficio di riferimento: Sportello Unico per le Attività produttive.

 

Regolamento per l’installazione di impianti di telecomunicazione

L’installazione degli impianti radioelettrici ivi comprese le stazioni radiobase per la telefonia mobile è consentita nei siti individuati specificatamente nelle planimetrie allegate quale parte integrante del presente Regolamento di cui al successivo articolo 6.

Le persone fisiche titolari dell’autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune e contestualmente all’ARPA, domanda per l’autorizzazione all’installazione o alla modifica dell’impianto, allegando l’attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie di cui all’art. 20 del presente Regolamento e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.

Al momento della presentazione della domanda lo Sportello Unico indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all’ARPA tale indicazione.

 

Per leggere tutto il testo

 

 

Biella

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Biella

 

Il Comune di Biella si è dotato di un proprio Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici

 

  • Le persone fisiche titolari dell’autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni presentano al Comune (allo Sportello Unico delle attività produttive) e contestualmente all’ARPA, domanda per l’autorizzazione all’installazione o alla modifica dell’impianto.
  • La domanda è formulata:

- Mediante istanza di autorizzazione, per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W

- Con denuncia di inizio attività (DIA) accompagnata da elaborati grafici e descrittivi idonei alla valutazione dei manufatti a corredo, per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 259/2003.

  • Le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività, nonchè quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda
  • Le opere debbono essere realizzate, pena la decadenza dell’autorizzazione, nel termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio-assenso.

 


 

 

Ufficio di riferimento: Sportello Unico per le Attività Produttive, tel. 015 35.07.459 - 015 35.07.489

 

 

Regolamento edilizio

 

Art. 79 Antenne ed apparati per le ricezioni radiotelevisive

 

Per leggere tutto il testo

 

 

Modulistica

 

 

Piano regolatore generale

 

 Per leggere tutto il testo 

 

Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici

 

Le persone fisiche titolari dell’autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al Comune (allo Sportello Unico delle attività produttive) e contestualmente all’ARPA, domanda per l’autorizzazione all’installazione o alla modifica dell’impianto, allegando l’attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie di cui all’art. 9 del presente Regolamento e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.

Al momento della presentazione della domanda l’ufficio comunale abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento (delega allo sportello unico delle attività produttive) e provvede a trasmettere all’ARPA tale indicazione.

La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione, per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, o con denuncia di inizio attività (DIA) accompagnata da elaborati grafici e descrittivi idonei alla valutazione dei manufatti a corredo, per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 259/2003, secondo le modalità della D.G.R. 14 giugno 2004, n. 15-12731 (Decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche degli impianti radioelettrici), così come modificata dalla D.G.R. 12 agosto 2004, n. 112-13293 (D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 recante “Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

 

 

Per leggere tutto il testo

Tu sei qui:

Trovaci anche su...