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Brindisi

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Brindisi

 

 

Il Comune di Brindisi si è dotato Regolamento per l'applicazione della Legge regionale 8 marzo 2002 n. 5, recante "Norme transitorie per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze tra 0Hz e 300GHz"

 

  • Le installazioni vengono autorizzate dai comuni previo rilascio di un parere preventivo da parte dell’ARPA
  • L'istanza è presentata al Comune dai soggetti che risultino documentatamente abilitati nonché dotati dei necessari requisiti di legittimazione.
  • Del rilascio dell'autorizzazione, ovvero del decorso del termine di perfezionamento dell'autorizzazione e della DIA, il Comune deve dare notizia ad ARPA Puglia per l'espletamento dei compiti di vigilanza di sua competenza.
  • Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dal perfezionamento del titolo di legittimazione espresso o tacito.
  • L'operatore, dopo il perfezionamento del prescritto titolo di legittimazione, ha l'obbligo di comunicare ad ARPA Puglia ed al Comune interessato, entro dieci giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, la data di attivazione dello stesso in modo da consentire ad ARPA Puglia l'esecuzione di misure di post-attivazione onde verificare il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità

 

 

Impianti con potenza inferiore a 5 W

 

  • Gli impianti con potenza in singola antenna inferiore o uguale a 5 Watt possono essere installati ed attivati in base a DIA e con un preavviso non inferiore a trenta giorni.
  • La DIA deve essere corredata di documentazione e deve essere trasmessa anche ad ARPA Puglia.

 


 

 

Ufficio di riferimento: Urbanistica e assetto del territorioServizio Ecologia

 

Regolamento per l'applicazione della Legge regionale 8 marzo 2002 n. 5

 

L'installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti radioelettrici, e in particolare l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, vengono autorizzate dai Comuni previo rilascio di parere tecnico preventivo favorevole da parte dell'ARPA Puglia - competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (di qui in avanti: Legge Quadro) - in ordine alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata Legge Quadro e dal DPCM 8 luglio 2003, nonché con gli obiettivi di qualità fissati dalla Regione Puglia.
La disciplina dettata dal presente regolamento, viste le deliberazioni dell'Autorità delle Garanzie nelle Comunicazioni n. 191/06/Cons del 4.4.2006 e n. 266/06/Cons del 16.5.2006, si applica anche agli impianti di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili inerenti al sistema DVB-H (Digital Video Broadcasting and Handheld), attualmente in fase di avvio di trasmissione, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 259/2003 ("Codice delle Comunicazioni Elettroniche", di qui in avanti: Codice) ed al D.Lgs. n. 177/2005 ("Testo Unico della Radiotelevisione") .

 

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