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Puglia

Puglia

Riferimenti Normativi Regionali in materia di sorgenti fisse di campo elettromagnetico

 

Regione Puglia

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

 

 

 

 

                        • Altri Comuni

 

 

 

Bari

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Bari

 

Impianti con potenza di singola antenna superiore a 20 W

 

  • Le installazioni vengono autorizzate vengono autorizzate dai Comuni previo rilascio di parere tecnico preventivo favorevole da parte dell'ARPA Puglia
  • L’istanza viene presentata dai gestori al Comune
  • Al momento della presentazione dell'istanza, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento
  • L'istanza deve essere conforme all'allegato n. 13 - Modello A del Codice, concepito al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto regionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale.
  • L'istanza deve essere corredata della documentazione da cui risulti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla Legge Quadro ed al DPCM 8 luglio 2003, nonché il rispetto degli obiettivi di qualità fissati dalla Regione Puglia e dalle eventuali prescrizioni dettate dagli strumenti di pianificazione approvati dal Comune.
  • Copia dell’istanza viene inoltrata contestualmente ad ARPA Puglia, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento degli elaborati, esprimendo il prescritto parere tecnico preventivo
  • L'operatore è obbligato ad ottemperare, prima dell'attivazione dell'impianto, alle eventuali prescrizioni dettate da ARPA Puglia.
  • Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.
  • Nel caso in cui una delle Amministrazioni interessate esprima motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della istanza, una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare i rappresentanti di tutte le Amministrazioni ed Autorità pubbliche interessate.
  • La conferenza di servizi si pronuncia entro trenta giorni dalla prima convocazione.
  • Le istanze e le DIA di cui al presente paragrafo, e quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa istanza, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
  • Il Comune dovrà segnalare ad ARPA Puglia le nuove installazioni per le normali attività di vigilanza
  • L'operatore, ha l'obbligo di comunicare ad ARPA Puglia ed al Comune interessato, entro dieci giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, la data di attivazione dello stesso in modo da consentire ad ARPA Puglia l'esecuzione di misure di post-attivazione a massimo regime

 

 Impianti con potenza di singola antenna minore di 20 W

 

  • Nel caso di installazione di impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, è sufficiente la presentazione di una Denuncia di Inizio Attività (di qui in avanti DIA) conforme all'allegato n. 13 - Modello B del Codice. Anche in questo caso è obbligatoria l'acquisizione del parere preventivo di ARPA Puglia
  • Nel caso di condivisione della stessa struttura o degli stessi elementi radianti da parte di più operatori, l'obbligo di presentare l'istanza di autorizzazione o la DIA incombe su ciascun singolo operatore che intenda realizzare nuovi impianti
  • In detta istanza o DIA devono essere indicate le eventuali condivisioni; inoltre ogni operatore di frequenza o di banda di frequenza è tenuto ad acquisire l'apposito parere tecnico preventivo in relazione a ciascun proprio singolo progetto.
  • Copia della DIA viene inoltrata contestualmente ad ARPA Puglia, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento degli elaborati, esprimendo il prescritto parere tecnico preventivo
  • L'operatore è obbligato ad ottemperare, prima dell'attivazione dell'impianto, alle eventuali prescrizioni dettate da ARPA Puglia.
  • Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione della DIA, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.
  • Nel caso in cui una delle Amministrazioni interessate esprima motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della DIA, una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare i rappresentanti di tutte le Amministrazioni ed Autorità pubbliche interessate.
  • La conferenza di servizi si pronuncia entro trenta giorni dalla prima convocazione.
  • Le istanze e le DIA di cui al presente paragrafo, e quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa istanza, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
  • Il Comune dovrà segnalare ad ARPA Puglia le nuove installazioni per le normali attività di vigilanza
  • L'operatore, ha l'obbligo di comunicare ad ARPA Puglia ed al Comune interessato, entro dieci giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, la data di attivazione dello stesso in modo da consentire ad ARPA Puglia l'esecuzione di misure di post-attivazione a massimo regime

.

Impianti con potenza di singola antenna minore di 5 W compresi impianti DVBH

 

  • Gli impianti con potenza in singola antenna inferiore o uguale a 5 Watt possono essere installati ed attivati in base a DIA e con un preavviso non inferiore a trenta giorni.
  • La DIA deve essere corredata della documentazione di cui all'Allegato 13 - Modello B del Codice e deve essere trasmessa anche ad ARPA Puglia.
  • L'operatore richiede ad ARPA Puglia, con le modalità di cui al paragrafo A.3, il rilascio del certificato di conformità post-attivazione attestante il rispetto dei limiti applicabili.

 


 

 

Nell'autorizzazione di nuovi impianti si persegue la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei recettori sensibili, ed in particolare dell'utenza delle aree, delle strutture e degli edifici destinati all'infanzia, delle attrezzature scolastiche frequentate da utenti in età pediatrica e delle attrezzature sanitarie e assistenziali, come indicato dall'art. 10, comma 1, l.r. 5/2002. Pertanto, nella valutazione preventiva effettuata da ARPA Puglia si considera come obiettivo di qualità, da non superare entro il perimetro dell'area sensibile (edificio ed area di pertinenza effettivamente destinate alla permanenza dei recettori sensibili) un valore di fondo di campo elettrico non superiore a 3 V/m.
L'insediamento di nuovi impianti radiotelevisivi è consentito unicamente in aree esterne al perimetro del centro abitato, secondo la definizione di cui all'art. 3 D.Lgs. 285/1992, salvo comprovate e documentate esigenze di servizio.

 

Dal punto di vista delle procedure si fa riferimento al Regolamento Regionale 14 Settembre 2006, n. 14 "Regolamento per l'applicazione della Legge regionale 8 marzo 2002 n. 5, recante "Norme transitorie per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze tra 0Hz e 300GHz".

 

Ufficio di riferimento: Sportello Unico per l’Edilizia ed Assessorato all’Urbanistica

 

Nuovo regolamento edilizio:  http://www.comune.bari.it/portal/page/portal/bari/temiBari/CasaEdiliziaeTerritorio/sportelloPerLEdilizia/nuovoRegolamentoEdilizio

 

 

 

Regione Puglia (2)

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

 

 

 

                        • Capoluoghi di Provincia

 

                        • Altri Comuni

 

 

 

Regione Puglia - Capoluoghi di Provincia

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi - Capoluoghi di Provincia

 

 

 

 

Taranto

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Taranto

 

 Il Comune di Taranto si è dotato di un proprio Regolamento per l’installazione e per l’esercizio degli impianti di telefonia mobile e per il DVB-H (digital video broadcasting handheld)

 

  • I gestori hanno un termine, il primo giorno di marzo, per presentare all’Ufficio unico delle antenne del Comune, il piano annuale delle installazioni, delle modifiche, degli adeguamenti.
  • Entro il primo giorno di Maggio, il responsabile dell’ufficio unico delle antenne, in accordo con il Dirigente del Settore Ambiente del Comune insieme al Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica, richiede ai gestori eventuali integrazioni ed elabora entro e non oltre trenta giorni una proposta di piano che viene:

- pubblicata su Internet e comunicata ai mass-media;

- inviata ai gestori che, entro il primo giorno di Luglio, potranno fornire osservazioni e comprovare l’inadeguatezza tecnica o funzionale del piano o di alcune parti dello stesso;

- inviata ai presidenti delle Circoscrizioni, alle Associazioni e ai cittadini che ne fanno richiesta, che avranno tempo fino al primo giorno di Luglio per esprimere il parere.

  • Acquisiti i pareri delle Circoscrizioni, delle Associazioni, del pubblico interessato e dei gestori, i due dirigenti redigono il piano definitivo che sottopongono al Consiglio Comunale che lo approva entro il primo giorno di Agosto.

 


 

 

Ufficio di riferimento: Ufficio Antenne, tel. 0994581549

 

Regolamento per l’installazione e per l’esercizio degli impianti di telefonia mobile e per il DVB-H

 

I gestori hanno un termine, il primo giorno di settembre, per presentare all’Ufficio unico delle antenne del Comune, il piano annuale delle installazioni, delle modifiche, degli adeguamenti.

Entro il primo giorno di Maggio, il responsabile dell’ufficio unico delle antenne, in accordo con il Dirigente del Settore Ambiente del Comune insieme al Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica, richiede ai gestori eventuali integrazioni ed elabora entro e non oltre trenta giorni una proposta di piano.

 

Per leggere tutto il testo

 

 

 

Taranto (2)

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Taranto

 

 Il Comune di Taranto si è dotato di un proprio Regolamento per l’installazione e per l’esercizio degli impianti di telefonia mobile e per il DVB-H (digital video broadcasting handheld)

 

  • I gestori hanno un termine, il primo giorno di marzo, per presentare all’Ufficio unico delle antenne del Comune, il piano annuale delle installazioni, delle modifiche, degli adeguamenti.
  • Entro il primo giorno di Maggio, il responsabile dell’ufficio unico delle antenne, in accordo con il Dirigente del Settore Ambiente del Comune insieme al Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica, richiede ai gestori eventuali integrazioni ed elabora entro e non oltre trenta giorni una proposta di piano che viene:

- pubblicata su Internet e comunicata ai mass-media;

- inviata ai gestori che, entro il primo giorno di Luglio, potranno fornire osservazioni e comprovare l’inadeguatezza tecnica o funzionale del piano o di alcune parti dello stesso;

- inviata ai presidenti delle Circoscrizioni, alle Associazioni e ai cittadini che ne fanno richiesta, che avranno tempo fino al primo giorno di Luglio per esprimere il parere.

  • Acquisiti i pareri delle Circoscrizioni, delle Associazioni, del pubblico interessato e dei gestori, i due dirigenti redigono il piano definitivo che sottopongono al Consiglio Comunale che lo approva entro il primo giorno di Agosto.

 


 

 

Ufficio di riferimento: Ufficio Antenne, tel. 0994581549

 

Regolamento per l’installazione e per l’esercizio degli impianti di telefonia mobile e per il DVB-H

 

I gestori hanno un termine, il primo giorno di settembre, per presentare all’Ufficio unico delle antenne del Comune, il piano annuale delle installazioni, delle modifiche, degli adeguamenti.

Entro il primo giorno di Maggio, il responsabile dell’ufficio unico delle antenne, in accordo con il Dirigente del Settore Ambiente del Comune insieme al Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica, richiede ai gestori eventuali integrazioni ed elabora entro e non oltre trenta giorni una proposta di piano.

 

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Lecce

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Lecce

 

In assenza di un regolamento comunale specifico si fa riferimento alla normativa nazionale.

 


 
 

Ufficio di riferimento: Ufficio Urbanistica, tel. 0832682020

 

 

 

Foggia

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Foggia

 

In assenza di un regolamento comunale specifico si fa riferimento alla normativa nazionale.

 


 
 

 

Ufficio di riferimento: Sportello Unico Attività Produttive, mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brindisi

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Brindisi

 

 

Il Comune di Brindisi si è dotato Regolamento per l'applicazione della Legge regionale 8 marzo 2002 n. 5, recante "Norme transitorie per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze tra 0Hz e 300GHz"

 

  • Le installazioni vengono autorizzate dai comuni previo rilascio di un parere preventivo da parte dell’ARPA
  • L'istanza è presentata al Comune dai soggetti che risultino documentatamente abilitati nonché dotati dei necessari requisiti di legittimazione.
  • Del rilascio dell'autorizzazione, ovvero del decorso del termine di perfezionamento dell'autorizzazione e della DIA, il Comune deve dare notizia ad ARPA Puglia per l'espletamento dei compiti di vigilanza di sua competenza.
  • Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dal perfezionamento del titolo di legittimazione espresso o tacito.
  • L'operatore, dopo il perfezionamento del prescritto titolo di legittimazione, ha l'obbligo di comunicare ad ARPA Puglia ed al Comune interessato, entro dieci giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, la data di attivazione dello stesso in modo da consentire ad ARPA Puglia l'esecuzione di misure di post-attivazione onde verificare il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità

 

 

Impianti con potenza inferiore a 5 W

 

  • Gli impianti con potenza in singola antenna inferiore o uguale a 5 Watt possono essere installati ed attivati in base a DIA e con un preavviso non inferiore a trenta giorni.
  • La DIA deve essere corredata di documentazione e deve essere trasmessa anche ad ARPA Puglia.

 


 

 

Ufficio di riferimento: Urbanistica e assetto del territorioServizio Ecologia

 

Regolamento per l'applicazione della Legge regionale 8 marzo 2002 n. 5

 

L'installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti radioelettrici, e in particolare l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, vengono autorizzate dai Comuni previo rilascio di parere tecnico preventivo favorevole da parte dell'ARPA Puglia - competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (di qui in avanti: Legge Quadro) - in ordine alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata Legge Quadro e dal DPCM 8 luglio 2003, nonché con gli obiettivi di qualità fissati dalla Regione Puglia.
La disciplina dettata dal presente regolamento, viste le deliberazioni dell'Autorità delle Garanzie nelle Comunicazioni n. 191/06/Cons del 4.4.2006 e n. 266/06/Cons del 16.5.2006, si applica anche agli impianti di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili inerenti al sistema DVB-H (Digital Video Broadcasting and Handheld), attualmente in fase di avvio di trasmissione, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 259/2003 ("Codice delle Comunicazioni Elettroniche", di qui in avanti: Codice) ed al D.Lgs. n. 177/2005 ("Testo Unico della Radiotelevisione") .

 

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Barletta

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Barletta

 

Il Comune di Barletta si è dotato di un Regolamento comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile per telecomunicazioni radiotelevisive e minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici

 

  • Il soggetto che richiede il rilascio del titolo edilizio o che presenta la DIA – nei casi in cui ciò sia consentito dall’ordinamento (allo stato, in relazione ai soli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 watt), deve contestualmente trasmettere al Comune, oltre la documentazione allegata al presente Regolamento anche:
  • copia della licenza all’esercizio dell’attività, rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni al gestore dell’impianto;
  • copia di delibera assembleare contenente il parere favorevole del condominio all’installazione dell’impianto validamente espresso nei modi di legge;
  • copia del titolo di proprietà o di altro contratto, perfezionatosi fra il proprietario del sito ove l’impianto deve essere installato e la Società richiedente il titolo edilizio, che attesti la sussistenza, in capo a quest’ultima, di un diritto reale o obbligatorio sull’immobile e/o sull’area destinata all’installazione dell’impianto.
  • I soggetti gestori di impianti presentano al Comune entro il 31 marzo di ciascun anno il “Piano di stralcio comunale”, consistente nella mappa completa delle aree interessate dalle richieste delle future installazioni di impianti
  • Il rilascio del titolo edilizio o il perfezionamento della DIA sono subordinati all’acquisizione del parere preventivo favorevole espresso dall’ARPA ovvero dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), che dovrà essere trasmesso al Comune a cura del richiedente.
  • Il Comune, entro 120 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento, pena la sua decadenza, provvederà ad adottare il “Piano di Installazione Comunale”, previa individuazione delle
  • proprietà immobiliari del Comune e delle zone ritenute idonee ad ospitare gli impianti.
  • Ai fini della ottimale localizzazione degli impianti, l’Amministrazione Comunale costituisce un Forum consultivo comunale permanente composto dall’Assessore all’Urbanistica ed alle Politiche Ambientali, dai dirigenti dei settori interessati, da un rappresentante dell’ARPA ovvero, in assenza, del PMP territorialmente competente ovvero dell’ISPESL, dai rappresentanti delle aziende titolari degli impianti, da un rappresentante designato dai comitati cittadini interessati e dalle Associazioni Ambientaliste con lo scopo di conciliare gli interessi contrapposti in ordine alla determinazione dei siti più idonei per la localizzazione degli impianti
  • Il Forum avrà funzione consultiva e propositiva in relazione alla programmazione di settore ed alla definizione “Piano di Installazione Comunale”, e provvederà nel contempo a dare la massima informazione ai cittadini sullo stato dell’inquinamento elettromagnetico del territorio e sulle nuove installazioni di impianti

 


 

 

Ufficio di riferimento: Ambiente e Servizi Pubblici

 

Regolamento comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degliimpianti di telefonia mobile

Il soggetto che richiede il rilascio del titolo edilizio o che presenta la DIA – nei casi in cui ciò sia consentito dall’ordinamento (allo stato, in relazione ai soli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 watt), deve contestualmente trasmettere al Comune, oltre la documentazione di cui all’allegato A o B al presente Regolamento anche:

      • copia della licenza all’esercizio dell’attività, rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni al gestore dell’impianto;
      • copia di delibera assembleare contenente il parere favorevole del condominio all’installazione dell’impianto validamente espresso nei modi di legge;
      • copia del titolo di proprietà o di altro contratto, perfezionatosi fra il proprietario del sito ove l’impianto deve essere installato e la Società richiedente il titolo edilizio, che attesti la sussistenza, in capo a quest’ultima, di un diritto reale o obbligatorio sull’immobile e/o sull’area destinata all’installazione dell’impianto.

 

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