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Bari

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Bari

 

Impianti con potenza di singola antenna superiore a 20 W

 

  • Le installazioni vengono autorizzate vengono autorizzate dai Comuni previo rilascio di parere tecnico preventivo favorevole da parte dell'ARPA Puglia
  • L’istanza viene presentata dai gestori al Comune
  • Al momento della presentazione dell'istanza, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento
  • L'istanza deve essere conforme all'allegato n. 13 - Modello A del Codice, concepito al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto regionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale.
  • L'istanza deve essere corredata della documentazione da cui risulti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla Legge Quadro ed al DPCM 8 luglio 2003, nonché il rispetto degli obiettivi di qualità fissati dalla Regione Puglia e dalle eventuali prescrizioni dettate dagli strumenti di pianificazione approvati dal Comune.
  • Copia dell’istanza viene inoltrata contestualmente ad ARPA Puglia, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento degli elaborati, esprimendo il prescritto parere tecnico preventivo
  • L'operatore è obbligato ad ottemperare, prima dell'attivazione dell'impianto, alle eventuali prescrizioni dettate da ARPA Puglia.
  • Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.
  • Nel caso in cui una delle Amministrazioni interessate esprima motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della istanza, una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare i rappresentanti di tutte le Amministrazioni ed Autorità pubbliche interessate.
  • La conferenza di servizi si pronuncia entro trenta giorni dalla prima convocazione.
  • Le istanze e le DIA di cui al presente paragrafo, e quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa istanza, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
  • Il Comune dovrà segnalare ad ARPA Puglia le nuove installazioni per le normali attività di vigilanza
  • L'operatore, ha l'obbligo di comunicare ad ARPA Puglia ed al Comune interessato, entro dieci giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, la data di attivazione dello stesso in modo da consentire ad ARPA Puglia l'esecuzione di misure di post-attivazione a massimo regime

 

 Impianti con potenza di singola antenna minore di 20 W

 

  • Nel caso di installazione di impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, è sufficiente la presentazione di una Denuncia di Inizio Attività (di qui in avanti DIA) conforme all'allegato n. 13 - Modello B del Codice. Anche in questo caso è obbligatoria l'acquisizione del parere preventivo di ARPA Puglia
  • Nel caso di condivisione della stessa struttura o degli stessi elementi radianti da parte di più operatori, l'obbligo di presentare l'istanza di autorizzazione o la DIA incombe su ciascun singolo operatore che intenda realizzare nuovi impianti
  • In detta istanza o DIA devono essere indicate le eventuali condivisioni; inoltre ogni operatore di frequenza o di banda di frequenza è tenuto ad acquisire l'apposito parere tecnico preventivo in relazione a ciascun proprio singolo progetto.
  • Copia della DIA viene inoltrata contestualmente ad ARPA Puglia, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento degli elaborati, esprimendo il prescritto parere tecnico preventivo
  • L'operatore è obbligato ad ottemperare, prima dell'attivazione dell'impianto, alle eventuali prescrizioni dettate da ARPA Puglia.
  • Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione della DIA, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.
  • Nel caso in cui una delle Amministrazioni interessate esprima motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della DIA, una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare i rappresentanti di tutte le Amministrazioni ed Autorità pubbliche interessate.
  • La conferenza di servizi si pronuncia entro trenta giorni dalla prima convocazione.
  • Le istanze e le DIA di cui al presente paragrafo, e quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa istanza, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
  • Il Comune dovrà segnalare ad ARPA Puglia le nuove installazioni per le normali attività di vigilanza
  • L'operatore, ha l'obbligo di comunicare ad ARPA Puglia ed al Comune interessato, entro dieci giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, la data di attivazione dello stesso in modo da consentire ad ARPA Puglia l'esecuzione di misure di post-attivazione a massimo regime

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Impianti con potenza di singola antenna minore di 5 W compresi impianti DVBH

 

  • Gli impianti con potenza in singola antenna inferiore o uguale a 5 Watt possono essere installati ed attivati in base a DIA e con un preavviso non inferiore a trenta giorni.
  • La DIA deve essere corredata della documentazione di cui all'Allegato 13 - Modello B del Codice e deve essere trasmessa anche ad ARPA Puglia.
  • L'operatore richiede ad ARPA Puglia, con le modalità di cui al paragrafo A.3, il rilascio del certificato di conformità post-attivazione attestante il rispetto dei limiti applicabili.

 


 

 

Nell'autorizzazione di nuovi impianti si persegue la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei recettori sensibili, ed in particolare dell'utenza delle aree, delle strutture e degli edifici destinati all'infanzia, delle attrezzature scolastiche frequentate da utenti in età pediatrica e delle attrezzature sanitarie e assistenziali, come indicato dall'art. 10, comma 1, l.r. 5/2002. Pertanto, nella valutazione preventiva effettuata da ARPA Puglia si considera come obiettivo di qualità, da non superare entro il perimetro dell'area sensibile (edificio ed area di pertinenza effettivamente destinate alla permanenza dei recettori sensibili) un valore di fondo di campo elettrico non superiore a 3 V/m.
L'insediamento di nuovi impianti radiotelevisivi è consentito unicamente in aree esterne al perimetro del centro abitato, secondo la definizione di cui all'art. 3 D.Lgs. 285/1992, salvo comprovate e documentate esigenze di servizio.

 

Dal punto di vista delle procedure si fa riferimento al Regolamento Regionale 14 Settembre 2006, n. 14 "Regolamento per l'applicazione della Legge regionale 8 marzo 2002 n. 5, recante "Norme transitorie per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze tra 0Hz e 300GHz".

 

Ufficio di riferimento: Sportello Unico per l’Edilizia ed Assessorato all’Urbanistica

 

Nuovo regolamento edilizio:  http://www.comune.bari.it/portal/page/portal/bari/temiBari/CasaEdiliziaeTerritorio/sportelloPerLEdilizia/nuovoRegolamentoEdilizio

 

 

 

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