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Biella

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Biella

 

Il Comune di Biella si è dotato di un proprio Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici

 

  • Le persone fisiche titolari dell’autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni presentano al Comune (allo Sportello Unico delle attività produttive) e contestualmente all’ARPA, domanda per l’autorizzazione all’installazione o alla modifica dell’impianto.
  • La domanda è formulata:

- Mediante istanza di autorizzazione, per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W

- Con denuncia di inizio attività (DIA) accompagnata da elaborati grafici e descrittivi idonei alla valutazione dei manufatti a corredo, per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 259/2003.

  • Le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività, nonchè quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda
  • Le opere debbono essere realizzate, pena la decadenza dell’autorizzazione, nel termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio-assenso.

 


 

 

Ufficio di riferimento: Sportello Unico per le Attività Produttive, tel. 015 35.07.459 - 015 35.07.489

 

 

Regolamento edilizio

 

Art. 79 Antenne ed apparati per le ricezioni radiotelevisive

 

Per leggere tutto il testo

 

 

Modulistica

 

 

Piano regolatore generale

 

 Per leggere tutto il testo 

 

Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici

 

Le persone fisiche titolari dell’autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al Comune (allo Sportello Unico delle attività produttive) e contestualmente all’ARPA, domanda per l’autorizzazione all’installazione o alla modifica dell’impianto, allegando l’attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie di cui all’art. 9 del presente Regolamento e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.

Al momento della presentazione della domanda l’ufficio comunale abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento (delega allo sportello unico delle attività produttive) e provvede a trasmettere all’ARPA tale indicazione.

La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione, per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, o con denuncia di inizio attività (DIA) accompagnata da elaborati grafici e descrittivi idonei alla valutazione dei manufatti a corredo, per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 259/2003, secondo le modalità della D.G.R. 14 giugno 2004, n. 15-12731 (Decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche degli impianti radioelettrici), così come modificata dalla D.G.R. 12 agosto 2004, n. 112-13293 (D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 recante “Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

 

 

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