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Riferimenti Normativi Regionali in materia di sorgenti fisse ci campo elettromagnetico
• Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2009, n. 24-11783 - Legge regionale 3 agosto 2004, 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre ( B.U. R. Piemonte n. 31 del 6 agosto 2009)
• Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 86-10405 - Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica" (Supplemento al B.U. R. Piemonte n.4 del 29 gennaio 2009)
• Deliberazione della Giunta Regionale 1 luglio 2008, n. 43-9089 - "Modificazione della D.G.R. n 25 - 7888 del 21 dicembre 2007 "Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti." (B.U. R. Piemonte n. 30 del 24 luglio 2008)
• Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2007, n. 19-13802 - "Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti." (B.U. R. Piemonte n. 4 del 24 gennaio 2008)
• Delibera della Giunta Regionale 23 luglio 2007, n.63-6525 - Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 " Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni sui controlli di cui all' articolo 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva." (B.U.R. Piemonte n. 33 del16 agosto 2007)
• Delibera della Giunta Regionale 5 settembre 2005, n.16-757 - Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico" (B.U.R. Piemonte n. 36 dell'8 settembre 2005)
• Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2004, n. 15-12731 - "Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici " (B.U. R. Piemonte n. 29 del 22 luglio 2004)
• Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004, n. 19-13802 - "Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione" (B.U. R. Piemonte n. 44 del 4 novembre 2004)
• Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2004, n. 112-13293 D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 - "Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici". Rettifica all'Allegato numero 1 per mero errore materiale " (B.U. R. Piemonte n. 32 del 12 agosto 2004)
• Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2004, n. 39-14473 - "Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d)" (B.U. R. Piemonte n. 3 del 20 gennaio 2005)
• Legge Regionale del 3 agosto 2004, n. 19 - "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"
• D.M. 5 agosto 1998 "Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione ed esercizio delle linee elettriche aeree esterne" (G. U. 8 settembre 1998, n. 209)
• Legge Regionale n. 6/1989 - "Nuova disciplina in materia di teleradiocomunicazioni"
Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi
Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi
Comune di Torino
La materia delle installazioni di antenne per telefonia mobile è regolata dalla Legge Regionale 19 del 3 agosto 2004.
Impianti con potenza di singola antenna maggiore di 20 W
Impianti con potenza di singola antenna minore di 20 W
Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attivita’ istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico.
Le persone fisiche titolari dell’autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al comune e contestualmente all’ARPA, oppure allo sportello unico delle attività produttive, qualora espressamente previsto dalla regolamentazione locale, domanda per l’autorizzazione all’installazione o alla modifica dell’impianto, allegando l’attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.
Al momento della presentazione della domanda l'ufficio comunale abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all’ARPA tale indicazione o l’eventuale delega allo sportello unico delle attività produttive.
Per leggere tutto il testo:
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/elettromagnetismo/dwd/normativa/regionale/dgr_05_09_05.pdf (Cap. 5 Procedure per la richiesta e il rilascio dell’autorizzazione all’installazione e alla modifica degli impianti.)
Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi - Capoluoghi di Provincia
Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi
Comune di Verbania
Il Comune di Verbania ha adottato un proprio Regolamento comunale per la disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici
- Nel caso di impianti punto – punto ( ponti - radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 Watt i gestori o i proprietari inviano al Comune e all’A.R.P.A. esclusivamente comunicazione della tipologia dell’impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell’impianto. La comunicazione costituisce titolo autorizzativo all’installazione dell’impianto e all’esercizio dell’attività.
- Per tutti gli impianti fissi con potenza di apparato inferiore o uguale a 5 Watt compresi nei programmi localizzativi presentati dai gestori, il silenzio assenso di cui all’art. 87, comma 9 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 si intende formato entro 45 gg. dalla presentazione della documentazione.
- Per tutti gli impianti con potenza di apparato superiore a 5 Watt e fino a 20 Watt il silenzio assenso di cui all’art 87, comma 9, del D.Lgs. 259/2003 si intende formato entro 60 gg. dalla presentazione della D.I.A.
- Per tutti gli impianti con potenza di apparato superiore a 20 Watt il silenzio assenso di cui all’art. 87, comma 9,del D.Lgs 259/2003 si intende formato entro 75 gg. dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione.
Regolamento comunale per la disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici
Le persone fisiche titolari dell’autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica , o soggetti da loro delegati, presentano al Comune e contestualmente all’A.R.P.A. domanda per l’autorizzazione all’installazione o alla modifica dell’impianto.
La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione per gli impianti con potenza in singola antenna maggior di 20 Watt o con dichiarazione di inizio di attività (D.I.A.) per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 Watt ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 259/2003 secondo le modalità della D.G.R. 14 giugno 2004 n. 15-12731 come modificata dalla D.G.R. 12 agosto 2004 n. 112 –13293 ad eccezione delle procedure semplificate di cui al successivo articolo 9).
Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi
Comune di Novara
Il Comune di Novara si è dotato di un proprio Regolamento per l’installazione di impianti di telecomunicazione
a) Assessore all’Ambiente con funzioni di coordinatore;
b) I Dirigenti dell’Ufficio Ambiente, del servizio Gestione del territorio e
Pianificazione urbanistica, dell’Edilizia Privata o i loro Funzionari appositamente delegati.
c) Un responsabile ARPA
d) Un responsabile ASL
e) Un rappresentante per ciascuna delle associazioni ambientaliste presenti sul
territorio ed attive sul problema dell’inquinamento elettromagnetico
designati dalle Associazioni medesime;
f) Tre rappresentanti dei comitati cittadini attivi in materia e portatori di
interessi collettivi segnalati dagli stessi.
g) Un rappresentante della maggioranza ed un rappresentante della minoranza
facenti parte del Consiglio Comunale, V Commissione.
Ufficio di riferimento: Sportello Unico per le Attività produttive.
Regolamento per l’installazione di impianti di telecomunicazione
L’installazione degli impianti radioelettrici ivi comprese le stazioni radiobase per la telefonia mobile è consentita nei siti individuati specificatamente nelle planimetrie allegate quale parte integrante del presente Regolamento di cui al successivo articolo 6.
Le persone fisiche titolari dell’autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune e contestualmente all’ARPA, domanda per l’autorizzazione all’installazione o alla modifica dell’impianto, allegando l’attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie di cui all’art. 20 del presente Regolamento e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.
Al momento della presentazione della domanda lo Sportello Unico indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all’ARPA tale indicazione.
Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi
Comune di Vercelli
Il Comune di Vercelli si è dotato di un proprio Regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e per la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici
- con Istanza di Autorizzazione, per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20W
- con Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W
Ufficio di riferimento: Servizio Ambiente, tel. 0161596449
Regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici
I gestori o i proprietari degli impianti radioelettrici presentano entro il 31 dicembre di ogni anno il Programma Localizzativo del parco impianti di cui s’intende far domanda di autorizzazione all’installazione nell’arco temporale dell’anno successivo, ricomprendendo anche gli impianti oggetto del programma dell’anno precedente per i quali non sia ancora stata avanzata domanda di autorizzazione all’installazione.
I gestori o i proprietari possono altresì integrare il Programma con cadenza trimestrale nel caso di variazioni del numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali degli impianti. Il Comune, entro 45 giorni dalla data di scadenza di presentazione dei Programmi Localizzativi, convoca i gestori o i proprietari degli impianti al fine di favorire la condivisione di medesime strutture da parte di impianti differenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale. Nel caso di presentazione di integrazioni del Programma Localizzativo il Comune, entro 15 giorni dalla data di presentazione dell’integrazione, convoca il gestore o il proprietario degli impianti interessato al fine di favorire la condivisione di medesime strutture da parte di impianti differenti.
Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi
Comune di Biella
Il Comune di Biella si è dotato di un proprio Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici
- Mediante istanza di autorizzazione, per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W
- Con denuncia di inizio attività (DIA) accompagnata da elaborati grafici e descrittivi idonei alla valutazione dei manufatti a corredo, per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 259/2003.
Ufficio di riferimento: Sportello Unico per le Attività Produttive, tel. 015 35.07.459 - 015 35.07.489
Regolamento edilizio
Art. 79 Antenne ed apparati per le ricezioni radiotelevisive
Piano regolatore generale
Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici
Le persone fisiche titolari dell’autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al Comune (allo Sportello Unico delle attività produttive) e contestualmente all’ARPA, domanda per l’autorizzazione all’installazione o alla modifica dell’impianto, allegando l’attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie di cui all’art. 9 del presente Regolamento e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.
Al momento della presentazione della domanda l’ufficio comunale abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento (delega allo sportello unico delle attività produttive) e provvede a trasmettere all’ARPA tale indicazione.
La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione, per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, o con denuncia di inizio attività (DIA) accompagnata da elaborati grafici e descrittivi idonei alla valutazione dei manufatti a corredo, per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 259/2003, secondo le modalità della D.G.R. 14 giugno 2004, n. 15-12731 (Decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche degli impianti radioelettrici), così come modificata dalla D.G.R. 12 agosto 2004, n. 112-13293 (D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 recante “Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi
Comune di Alessandria
Il Comune di Alessandria si è dotato di un proprio Regolamento per l'installazione di apparati radiotrasmittenti. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni variano con la potenza dell'impianto
Impianti con potenza superiore ai 20 W
- dopo il rilascio dell'autorizzazione oppure
- decorsi 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, salvo eventuali richieste di integrazioni della documentazione prodotta formulate entro 15 giorni dalla medesima data, e acquisito parere tecnico favorevole dell'ARPA
Impianti con potenza inferiore ai 20 W
- decorsi 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, salvo eventuali richieste di integrazioni della documentazione prodotta formulate entro 15 giorni dalla medesima data e acquisito il parere tecnico favorevole dell'ARPA;
- decorsi 60 giorni, in caso di realizzazione di impianti ai quali si applicano procedure agevolate.
Impianti con potenza inferiore ai 2 W
Ufficio di riferimento: Sportello Unico Attività Produttive – Impianti radioelettrici, tel 0131 515339
Le procedure per l'installazione o la modifica di impianti radioelettrici sono diverse a seconda della potenza al connettore in singola antenna.
Compete all'ARPA, per ogni impianto, esprimere un parere tecnico vincolante in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa vigente .
Per l'installazione e la modifica di impianti radioelettrici di potenza superiore a 2 W non è necessario provvedere al pagamento di oneri di urbanizzazione ma è necessario il pagamento di oneri di istruttoria e controllo stabiliti dalla normativa regionale e dal regolamento comunale.
Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici
La domanda di autorizzazione va presentata allo SUAP, allegando l’attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.
Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi
Comune di Asti
Il Comune di Asti si è dotato di un proprio Regolamento in materia di impianti radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi
Ufficio di riferimento: Urbanistica
Regolamento in materia di impianti radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi
Entro il termine perentorio del 31 dicembre di ogni anno solare i titolari degli impianti (gestori) devono presentare al Comune il “Piano Programma” per la rete, riferito all’intero territorio comunale, costituito da mappatura completa degli impianti esistenti e di quelli da realizzare e da elaborati tecnici circa le caratteristiche degli impianti medesimi.
Il Comune, sulla scorta dei Piani Programma presentati, provvederà alla redazione ed approvazione annuale del “Piano dei Siti Compatibili” nel rispetto e nei limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente, con i livelli di campo elettromagnetico il più basso possibile.
Il Piano dei Siti Compatibili al fine della più ampia tutela della salute dall’inquinamento elettromagnetico può disporre, previo gli accertamenti tecnici degli organi competenti, l’accorpamento o lo spostamento di impianti esistenti.
Resta impregiudicato il potere di ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco. Il programma comunale, così definito, sarà valido per l’anno successivo e non potrà subire variazione alcuna ad eccezione di quanto imposto da nuove normative in materia.
Per i nuovi impianti i gestori devono attenersi alle procedure autorizzative di legge.
Gli impianti in argomento vengono assentiti mediante il rilascio di concessione o di autorizzazione edilizia secondo la seguente casistica:
(comunque con altezza inferiore a mt 10) e senza alcun apparato tecnologico a terra, non costituendo modificazione urbanistica ed edilizia del suolo, è soggetta a provvedimento di autorizzazione edilizia.
I gestori devono presentare al Settore Urbanistica del Comune domanda di concessione e/o di autorizzazione edilizia corredata dalla seguente documentazione.
Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi
Comune di Cuneo
Comune di Cuneo, che ha inserito gli articoli che disciplinano la materia all’interno del Piano Regolatore Generale e del Regolamento Edilizio, non avendo un Regolamento comunale all'uopo destinato. Per le procedure viene seguito quanto riportato nella normativa nazionale.
Ufficio di riferimento: Urbanistica
Piano regolatore generale
Art. 72 Reti per il trasporto dell’energia e impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile
Regolamento edilizio
Art. 37 Antenne
L’installazione di nuovi impianti di telefonia mobile e di radiodiffusione, fino all’emanazione dello specifico regolamento comunale di cui alla Lr n. 19/2004, potrà avvenire solamente utilizzando impianti e tralicci esistenti sul territorio comunale, fatto salva la verifica di compatibilità, sotto l’aspetto dell’inquinamento elettromagnetico da parte del Civico Settore Ambiente.