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Piemonte

Piemonte

Riferimenti Normativi Regionali in materia di sorgenti fisse ci campo elettromagnetico

 

 

 

Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2009, n. 24-11783 - Legge regionale 3 agosto 2004, 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre ( B.U. R. Piemonte n. 31 del 6 agosto 2009)

 

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 86-10405 - Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica" (Supplemento al B.U. R. Piemonte n.4 del 29 gennaio 2009)

 

Deliberazione della Giunta Regionale 1 luglio 2008, n. 43-9089 - "Modificazione della D.G.R. n 25 - 7888 del 21 dicembre 2007 "Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti." (B.U. R. Piemonte n. 30 del 24 luglio 2008)

 

Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2007, n. 19-13802 - "Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti." (B.U. R. Piemonte n. 4 del 24 gennaio 2008)

 

Delibera della Giunta Regionale 23 luglio 2007, n.63-6525 - Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 " Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni sui controlli di cui all' articolo 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva." (B.U.R. Piemonte n. 33 del16 agosto 2007)

 

Delibera della Giunta Regionale 5 settembre 2005, n.16-757 - Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico" (B.U.R. Piemonte n. 36 dell'8 settembre 2005)

 

Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2004, n. 15-12731 - "Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici " (B.U. R. Piemonte n. 29 del 22 luglio 2004)

 

Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004, n. 19-13802 - "Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione" (B.U. R. Piemonte n. 44 del 4 novembre 2004)

 

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2004, n. 112-13293 D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 - "Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici". Rettifica all'Allegato numero 1 per mero errore materiale " (B.U. R. Piemonte n. 32 del 12 agosto 2004)

 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2004, n. 39-14473 - "Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d)" (B.U. R. Piemonte n. 3 del 20 gennaio 2005)

 

Legge Regionale del 3 agosto 2004, n. 19 - "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"

 

• D.M. 5 agosto 1998 "Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione ed esercizio delle linee elettriche aeree esterne" (G. U. 8 settembre 1998, n. 209)

 

Legge Regionale n. 6/1989 - "Nuova disciplina in materia di teleradiocomunicazioni"

 

Regione Piemonte

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

 

 

 

 

                        • Altri Comuni

 

 

 

Torino

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Torino

 

La materia delle installazioni di antenne per telefonia mobile è regolata dalla Legge Regionale 19 del 3 agosto 2004.

 

 Impianti con potenza di singola antenna maggiore di 20 W

 

  • I gestori presentano al comune e contestualmente all’ARPA, domanda per l’autorizzazione all’installazione o alla modifica dell’impianto
  • Al momento della presentazione della domanda l'ufficio comunale abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all’ARPA tale indicazione
  • Il richiedente allega alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa.
  • Il comune pubblicizza l'istanza e l’esito dell’autorizzazione anche tramite l’albo pretorio
  • Il comune procede all’istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all’articolo 87 del d.lgs. 259/2003
  • L’ARPA esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36
  • Il comune rilascia l’autorizzazione con provvedimento unico
  • Il comune trasmette all’ARPA e al Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati, vale anche la formazione del silenzio-assenso
  • Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza dell’autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio – assenso.
  • Prima dell’attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione
  • Il comune provvede a trasmettere all’ARPA comunicazione degli estremi dell’avvenuta attivazione degli impianti

 

 

Impianti con potenza di singola antenna minore di 20 W

 

  • In questi casi è sufficiente una dichiarazione di inizio attività fermo restando il rispetto dei livelli di campo elettromagnetico
  • Tale dichiarazione va inviata al Comune e contestualmente all’ARPA

 


 

Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attivita’ istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico.

 

Le persone fisiche titolari dell’autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al comune e contestualmente all’ARPA, oppure allo sportello unico delle attività produttive, qualora espressamente previsto dalla regolamentazione locale, domanda per l’autorizzazione all’installazione o alla modifica dell’impianto, allegando l’attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.

 

Al momento della presentazione della domanda l'ufficio comunale abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all’ARPA tale indicazione o l’eventuale delega allo sportello unico delle attività produttive.

 

Per leggere tutto il testo:

 

 http://www.regione.piemonte.it/ambiente/elettromagnetismo/dwd/normativa/regionale/dgr_05_09_05.pdf (Cap. 5 Procedure per la richiesta e il rilascio dell’autorizzazione all’installazione e alla modifica degli impianti.)

 

 

 

 

Regione Piemonte - Capoluoghi di Provincia

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi - Capoluoghi di Provincia

 

 

 

 

Verbania

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Verbania

 

Il Comune di Verbania ha adottato un proprio Regolamento comunale per la disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici

 

  • Le persone fisiche titolari dell’autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica presentano al Comune e contestualmente all’A.R.P.A. domanda per l’autorizzazione all’installazione o alla modifica dell’impianto.
  • La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 Watt o con dichiarazione di inizio di attività (D.I.A.) per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 Watt.

- Nel caso di impianti punto – punto ( ponti - radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 Watt i gestori o i proprietari inviano al Comune e all’A.R.P.A. esclusivamente comunicazione della tipologia dell’impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell’impianto. La comunicazione costituisce titolo autorizzativo all’installazione dell’impianto e all’esercizio dell’attività.

- Per tutti gli impianti fissi con potenza di apparato inferiore o uguale a 5 Watt compresi nei programmi localizzativi presentati dai gestori, il silenzio assenso di cui all’art. 87, comma 9 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 si intende formato entro 45 gg. dalla presentazione della documentazione.

- Per tutti gli impianti con potenza di apparato superiore a 5 Watt e fino a 20 Watt il silenzio assenso di cui all’art 87, comma 9, del D.Lgs. 259/2003 si intende formato entro 60 gg. dalla presentazione della D.I.A.

- Per tutti gli impianti con potenza di apparato superiore a 20 Watt il silenzio assenso di cui all’art. 87, comma 9,del D.Lgs 259/2003 si intende formato entro 75 gg. dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione.

 


 

 

Regolamento comunale per la disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici

 

Le persone fisiche titolari dell’autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica , o soggetti da loro delegati, presentano al Comune e contestualmente all’A.R.P.A. domanda per l’autorizzazione all’installazione o alla modifica dell’impianto.

La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione per gli impianti con potenza in singola antenna maggior di 20 Watt o con dichiarazione di inizio di attività (D.I.A.) per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 Watt ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 259/2003 secondo le modalità della D.G.R. 14 giugno 2004 n. 15-12731 come modificata dalla D.G.R. 12 agosto 2004 n. 112 –13293 ad eccezione delle procedure semplificate di cui al successivo articolo 9).

 

Per leggere tutto il testo

 

Novara

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Novara

 

Il Comune di Novara si è dotato di un proprio Regolamento per l’installazione di impianti di telecomunicazione

 

  • L’installazione degli impianti radioelettrici, comprese le stazioni radiobase per la telefonia mobile, è consentita nei siti individuati specificatamente nelle planimetrie allegate quale parte integrante del presente Regolamento.
  • Le persone fisiche titolari dell’autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni presentano allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune (SUAP) e contestualmente all’ARPA, domanda per l’autorizzazione all’installazione o alla modifica dell’impianto
  • Al momento della presentazione della domanda lo Sportello Unico indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all’ARPA tale indicazione.
  • Al fine di garantire una efficace valutazione dei piani annuali presentati dai gestori in relazione a tutti gli aspetti interessati è istituito il Gruppo Tecnico di Valutazione con funzione propositiva e consultiva e con parere obbligatorio ma non vincolante;
  • Tale G.T.V. è composto da:

a) Assessore all’Ambiente con funzioni di coordinatore;

b) I Dirigenti dell’Ufficio Ambiente, del servizio Gestione del territorio e

Pianificazione urbanistica, dell’Edilizia Privata o i loro Funzionari appositamente delegati.

c) Un responsabile ARPA

d) Un responsabile ASL

e) Un rappresentante per ciascuna delle associazioni ambientaliste presenti sul

territorio ed attive sul problema dell’inquinamento elettromagnetico

designati dalle Associazioni medesime;

f) Tre rappresentanti dei comitati cittadini attivi in materia e portatori di

interessi collettivi segnalati dagli stessi.

g) Un rappresentante della maggioranza ed un rappresentante della minoranza

facenti parte del Consiglio Comunale, V Commissione.

  • La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione, per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, o con denuncia di inizio attività (DIA) accompagnata da elaborati grafici e descrittivi idonei alla valutazione dei manufatti a corredo
  • L’ARPA esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità

 

 


 

 

Ufficio di riferimento: Sportello Unico per le Attività produttive.

 

Regolamento per l’installazione di impianti di telecomunicazione

L’installazione degli impianti radioelettrici ivi comprese le stazioni radiobase per la telefonia mobile è consentita nei siti individuati specificatamente nelle planimetrie allegate quale parte integrante del presente Regolamento di cui al successivo articolo 6.

Le persone fisiche titolari dell’autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune e contestualmente all’ARPA, domanda per l’autorizzazione all’installazione o alla modifica dell’impianto, allegando l’attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie di cui all’art. 20 del presente Regolamento e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.

Al momento della presentazione della domanda lo Sportello Unico indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all’ARPA tale indicazione.

 

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Vercelli

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Vercelli

 

Il Comune di Vercelli si è dotato di un proprio Regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e per la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici

 

  • I gestori o i proprietari degli impianti radioelettrici presentano al Comune e contestualmente all’ARPA entro il 31 dicembre di ogni anno il Programma Localizzativo del parco impianti di cui s’intende far domanda di autorizzazione all’installazione nell’arco temporale dell’anno successivo, ricomprendendo anche gli impianti oggetto del rogramma dell’anno precedente per i quali non sia ancora stata avanzata domanda di autorizzazione all’installazione.
  • La domanda è formulata:

- con Istanza di Autorizzazione, per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20W

- con Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W

  • Il Comune, entro 45 giorni dalla data di scadenza di presentazione dei Programmi Localizzativi, convoca i gestori o i proprietari degli impianti al fine di favorire la condivisione di medesime strutture da parte di impianti differenti, nel rispetto della normativa vigente.

 

 


 

Ufficio di riferimento: Servizio Ambiente, tel. 0161596449

 

Regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici 

I gestori o i proprietari degli impianti radioelettrici presentano entro il 31 dicembre di ogni anno il Programma Localizzativo del parco impianti di cui s’intende far domanda di autorizzazione all’installazione nell’arco temporale dell’anno successivo, ricomprendendo anche gli impianti oggetto del programma dell’anno precedente per i quali non sia ancora stata avanzata domanda di autorizzazione all’installazione.

I gestori o i proprietari possono altresì integrare il Programma con cadenza trimestrale nel caso di variazioni del numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali degli impianti. Il Comune, entro 45 giorni dalla data di scadenza di presentazione dei Programmi Localizzativi, convoca i gestori o i proprietari degli impianti al fine di favorire la condivisione di medesime strutture da parte di impianti differenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale. Nel caso di presentazione di integrazioni del Programma Localizzativo il Comune, entro 15 giorni dalla data di presentazione dell’integrazione, convoca il gestore o il proprietario degli impianti interessato al fine di favorire la condivisione di medesime strutture da parte di impianti differenti.

 

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Biella

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Biella

 

Il Comune di Biella si è dotato di un proprio Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici

 

  • Le persone fisiche titolari dell’autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni presentano al Comune (allo Sportello Unico delle attività produttive) e contestualmente all’ARPA, domanda per l’autorizzazione all’installazione o alla modifica dell’impianto.
  • La domanda è formulata:

- Mediante istanza di autorizzazione, per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W

- Con denuncia di inizio attività (DIA) accompagnata da elaborati grafici e descrittivi idonei alla valutazione dei manufatti a corredo, per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 259/2003.

  • Le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività, nonchè quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda
  • Le opere debbono essere realizzate, pena la decadenza dell’autorizzazione, nel termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio-assenso.

 


 

 

Ufficio di riferimento: Sportello Unico per le Attività Produttive, tel. 015 35.07.459 - 015 35.07.489

 

 

Regolamento edilizio

 

Art. 79 Antenne ed apparati per le ricezioni radiotelevisive

 

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Modulistica

 

 

Piano regolatore generale

 

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Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici

 

Le persone fisiche titolari dell’autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al Comune (allo Sportello Unico delle attività produttive) e contestualmente all’ARPA, domanda per l’autorizzazione all’installazione o alla modifica dell’impianto, allegando l’attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie di cui all’art. 9 del presente Regolamento e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.

Al momento della presentazione della domanda l’ufficio comunale abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento (delega allo sportello unico delle attività produttive) e provvede a trasmettere all’ARPA tale indicazione.

La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione, per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, o con denuncia di inizio attività (DIA) accompagnata da elaborati grafici e descrittivi idonei alla valutazione dei manufatti a corredo, per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 259/2003, secondo le modalità della D.G.R. 14 giugno 2004, n. 15-12731 (Decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche degli impianti radioelettrici), così come modificata dalla D.G.R. 12 agosto 2004, n. 112-13293 (D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 recante “Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

 

 

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Alessandria

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Alessandria

 

Il Comune di Alessandria si è dotato di un proprio Regolamento per l'installazione di apparati radiotrasmittenti. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni variano con la potenza dell'impianto

 

 Impianti con potenza superiore ai 20 W

 

  • è necessario ottenere una autorizzazione rilasciata dal Comune
  • è necessario acquisire parere tecnico favorevole dell'ARPA che verifica la compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità. La istanza va presentata in duplice copia al SUAP che provvede a trasmetterla all'ARPA e ad acquisire il relativo parere tecnico .
  • Per le istanze di autorizzazione l'attività può essere iniziata:

- dopo il rilascio dell'autorizzazione oppure

- decorsi 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, salvo eventuali richieste di integrazioni della documentazione prodotta formulate entro 15 giorni dalla medesima data, e acquisito parere tecnico favorevole dell'ARPA

 

    Impianti con potenza inferiore ai 20 W

 

  • è necessario presentare al Comune una DIA
  • è necessario acquisire parere tecnico favorevole dell'ARPA che verifica la compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità. La DIA, corredata dagli allegati, va presentata in duplice copia al SUAP che provvede a trasmetterla all'ARPA e ad acquisire il relativo parere tecnico.
  • Per la D.I.A. l'attività può essere iniziata:

- decorsi 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, salvo eventuali richieste di integrazioni della documentazione prodotta formulate entro 15 giorni dalla medesima data e acquisito il parere tecnico favorevole dell'ARPA;

- decorsi 60 giorni, in caso di realizzazione di impianti ai quali si applicano procedure agevolate.

 

    Impianti con potenza inferiore ai 2 W

 

  •   è necessario presentare una comunicazione al Comune e all'ARPA
  • Tale comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività.
  • I propietari di impianti radioamatoriali trasmettono al Comune, all'ARPA e al CORECOM il modello specifico per radioamatori

 


 

 

Ufficio di riferimento: Sportello Unico Attività Produttive – Impianti radioelettrici, tel 0131 515339

 

 Le procedure per l'installazione o la modifica di impianti radioelettrici sono diverse a seconda della potenza al connettore in singola antenna.

Compete all'ARPA, per ogni impianto, esprimere un parere tecnico vincolante in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa vigente .
Per l'installazione e la modifica di impianti radioelettrici di potenza superiore a 2 W non è necessario provvedere al pagamento di oneri di urbanizzazione ma è necessario il pagamento di oneri di istruttoria e controllo stabiliti dalla normativa regionale e dal regolamento comunale.


Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici

 

 La domanda di autorizzazione va presentata allo SUAP, allegando l’attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.

 

 

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Asti

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Asti

 

Il Comune di Asti si è dotato di un proprio Regolamento in materia di impianti radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi

 

  • Entro il termine perentorio del 31 dicembre di ogni anno solare i titolari degli impianti (gestori) devono presentare al Comune il “Piano Programma” per la rete, riferito all’intero territorio comunale, costituito da mappatura completa degli impianti esistenti e di quelli da realizzare e da elaborati tecnici circa le caratteristiche degli impianti medesimi.
  • Il Comune, sulla scorta dei Piani Programma presentati, provvederà alla redazione ed approvazione annuale del “Piano dei Siti Compatibili” nel rispetto e nei limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente, con i livelli di campo elettromagnetico il più basso possibile.
  • Il Piano dei Siti Compatibili al fine della più ampia tutela della salute
  • dall’inquinamento elettromagnetico può disporre, previo gli accertamenti tecnici degli organi competenti, l’accorpamento o lo spostamento di impianti esistenti.
  • Resta impregiudicato il potere di ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco. Il programma comunale, così definito, sarà valido per l’anno successivo e non potrà subire variazione alcuna ad eccezione di quanto imposto da nuove normative in materia.
  • Per i nuovi impianti i gestori devono attenersi alle procedure autorizzative di legge.
  • I gestori devono presentare al Settore Urbanistica del Comune domanda di concessione e/o di autorizzazione edilizia corredata dalla seguente documentazione:
  • Gli impianti la cui potenza media è inferiore od uguale a 5W non necessitano del parere sanitario e dell’autorizzazione di esercizio. Tuttavia in caso di installazione o modifica di tali impianti i gestori dovranno preventivamente comunicarne le caratteristiche al Comune ed all’ARPA e presentare al Sindaco Denuncia di Inizio Attività corredata dalla documentazione

 


 

 

Ufficio di riferimento: Urbanistica

 

 

Regolamento in materia di impianti radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi

 

Entro il termine perentorio del 31 dicembre di ogni anno solare i titolari degli impianti (gestori) devono presentare al Comune il “Piano Programma” per la rete, riferito all’intero territorio comunale, costituito da mappatura completa degli impianti esistenti e di quelli da realizzare e da elaborati tecnici circa le caratteristiche degli impianti medesimi.

Il Comune, sulla scorta dei Piani Programma presentati, provvederà alla redazione ed approvazione annuale del “Piano dei Siti Compatibili” nel rispetto e nei limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente, con i livelli di campo elettromagnetico il più basso possibile.

Il Piano dei Siti Compatibili al fine della più ampia tutela della salute dall’inquinamento elettromagnetico può disporre, previo gli accertamenti tecnici degli organi competenti, l’accorpamento o lo spostamento di impianti esistenti.

Resta impregiudicato il potere di ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco. Il programma comunale, così definito, sarà valido per l’anno successivo e non potrà subire variazione alcuna ad eccezione di quanto imposto da nuove normative in materia.

Per i nuovi impianti i gestori devono attenersi alle procedure autorizzative di legge.

Gli impianti in argomento vengono assentiti mediante il rilascio di concessione o di autorizzazione edilizia secondo la seguente casistica:

  • La costruzione di un impianto costituito da traliccio di notevoli dimensioni, avente altezza pari o superiore a mt 10, con apparati tecnologici a terra, quali volumi tecnici – schelter – ecc., costituisce modificazione urbanistica ed edilizia del suolo, per cui occorre la concessione edilizia.
  • L’installazione di semplice antenna o traliccio di dimensioni modeste,

(comunque con altezza inferiore a mt 10) e senza alcun apparato tecnologico a terra, non costituendo modificazione urbanistica ed edilizia del suolo, è soggetta a provvedimento di autorizzazione edilizia.

I gestori devono presentare al Settore Urbanistica del Comune domanda di concessione e/o di autorizzazione edilizia corredata dalla seguente documentazione.

 

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Cuneo

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Cuneo

 

Comune di Cuneo, che ha inserito gli articoli che disciplinano la materia all’interno del Piano Regolatore Generale e del Regolamento Edilizio, non avendo un Regolamento comunale all'uopo destinato. Per le procedure viene seguito quanto riportato nella normativa nazionale.

 

 

  • L’installazione di nuovi impianti di telefonia mobile e di radiodiffusione, fino all’emanazione dello specifico regolamento comunale di cui alla Lr n. 19/2004, potrà avvenire solamente utilizzando impianti e tralicci esistenti sul territorio comunale, fatto salva la verifica di compatibilità, sotto l’aspetto dell’inquinamento elettromagnetico da parte del Civico Settore Ambiente.
  • Le stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, gli impianti fissi per telefonia mobile e gli impianti fissi per la radiodiffusione, fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, devono garantire il rispetto dei limiti di espos izione stabiliti dalla normativa in vigore
  • dovrà essere acquisito preventivamente il parere del Servizio Comunale competente in materia di Ambiente.

 

 


 

 

Ufficio di riferimento: Urbanistica

 

 

Piano regolatore generale

 

Art. 72 Reti per il trasporto dell’energia e impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile

 

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Regolamento edilizio

 

Art. 37 Antenne

 

L’installazione di nuovi impianti di telefonia mobile e di radiodiffusione, fino all’emanazione dello specifico regolamento comunale di cui alla Lr n. 19/2004, potrà avvenire solamente utilizzando impianti e tralicci esistenti sul territorio comunale, fatto salva la verifica di compatibilità, sotto l’aspetto dell’inquinamento elettromagnetico da parte del Civico Settore Ambiente.

 

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