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Novara

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Novara

 

Il Comune di Novara si è dotato di un proprio Regolamento per l’installazione di impianti di telecomunicazione

 

  • L’installazione degli impianti radioelettrici, comprese le stazioni radiobase per la telefonia mobile, è consentita nei siti individuati specificatamente nelle planimetrie allegate quale parte integrante del presente Regolamento.
  • Le persone fisiche titolari dell’autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni presentano allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune (SUAP) e contestualmente all’ARPA, domanda per l’autorizzazione all’installazione o alla modifica dell’impianto
  • Al momento della presentazione della domanda lo Sportello Unico indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all’ARPA tale indicazione.
  • Al fine di garantire una efficace valutazione dei piani annuali presentati dai gestori in relazione a tutti gli aspetti interessati è istituito il Gruppo Tecnico di Valutazione con funzione propositiva e consultiva e con parere obbligatorio ma non vincolante;
  • Tale G.T.V. è composto da:

a) Assessore all’Ambiente con funzioni di coordinatore;

b) I Dirigenti dell’Ufficio Ambiente, del servizio Gestione del territorio e

Pianificazione urbanistica, dell’Edilizia Privata o i loro Funzionari appositamente delegati.

c) Un responsabile ARPA

d) Un responsabile ASL

e) Un rappresentante per ciascuna delle associazioni ambientaliste presenti sul

territorio ed attive sul problema dell’inquinamento elettromagnetico

designati dalle Associazioni medesime;

f) Tre rappresentanti dei comitati cittadini attivi in materia e portatori di

interessi collettivi segnalati dagli stessi.

g) Un rappresentante della maggioranza ed un rappresentante della minoranza

facenti parte del Consiglio Comunale, V Commissione.

  • La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione, per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, o con denuncia di inizio attività (DIA) accompagnata da elaborati grafici e descrittivi idonei alla valutazione dei manufatti a corredo
  • L’ARPA esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità

 

 


 

 

Ufficio di riferimento: Sportello Unico per le Attività produttive.

 

Regolamento per l’installazione di impianti di telecomunicazione

L’installazione degli impianti radioelettrici ivi comprese le stazioni radiobase per la telefonia mobile è consentita nei siti individuati specificatamente nelle planimetrie allegate quale parte integrante del presente Regolamento di cui al successivo articolo 6.

Le persone fisiche titolari dell’autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune e contestualmente all’ARPA, domanda per l’autorizzazione all’installazione o alla modifica dell’impianto, allegando l’attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie di cui all’art. 20 del presente Regolamento e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.

Al momento della presentazione della domanda lo Sportello Unico indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all’ARPA tale indicazione.

 

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