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Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi
Comune di La Spezia
Il Comune di La Spezia, pur attenendosi alla normativa nazionale ha sviluppato un proprio regolamento comunale per le installazioni, in particolare per quanto concerne le delocalizzazioni ed i risanamenti
Come previsto dalla Legge regionale 16/08 (Art.27 Infrastrutture per impianti di tele radiocomunicazione) il rilascio di autorizzazione avviene da parte del Comune per impianti di teleradiocomunicazioni e modifiche di caratteristiche di emissione.
Per impianti con potenza inferiore a 7 watt occorre la sola comunicazione dei dati di emissione all’Arpal e presentazione al Comune della pratica edilizia ai fini dell’iscrizione nel catasto. Il rilascio di autorizzazione agli impianti di tele radiocomunicazione per impianti compresi tra 7 e 20 watt prevede che il gestore presenti istanza su modulistica conforme alle disposizioni regionali mentre per impianti > 20 watt istanza conforme al modello A allegato al Codice delle tele radiocomunicazioni( art.13 del Dlgs 1 agosto 2003 , n. 259).
In ogni caso il gestore deve sottoporre all’Arpal un’analisi di impatto elettromagnetico onde garantire la protezione della salute umana. Una volta installato l’impianto il gestore entro il termine di 15 giorni deve effettuare il collaudo ed i cui risultati devono essere trasmessi all’Arpal.
Oltre a questo Arpal deve svolgere periodicamente campagne di controllo su tutte le stazioni installate, con spese a carico dei gestori.
Il Comune è dotato del Piano di tele radiocomunicazione, usualmente noto come Piano delle Antenne che, che riguarda sia i siti destinati alle antenne radiotelevisive sia quelli per la telefonia mobile, con il quale sarà anche possibile dare sviluppo ai programmi di copertura di rete da parte dei gestori di radio telecomunicazione. In particolare, per quanto concerne la revisione del Piano delle Antenne, sarà necessaria l’acquisizione dei piani di sviluppo aggiornati dei vari gestori, nonchè una particolare valutazione della evoluzione normativa, venutasi a determinare con l’entrata in vigore della Legge regionale sull’edilizia, n° 16/2008. Inoltre contenstualmente a tale revisone dovrà essere prevista la valutazione ambientale strategica.
Come risultato dei controlli effettuati nel tempo e in attuazione di quanto previsto nel Piano si è proceduto alla delocalizzazione di numerosi impianti radiotelevisivi. In particolare si riporta il caso del sito in loc. Parodi, in cui vi era una particolare concentrazione di antenne, che sono state trasferite in un sito posto sul Monte Castellana.
Iscrizione in catasto nella categoria “D” delle antenne di telefonia
In base alla previsione dell'art. 3, comma 1, lett. e.2) ed e.4) del codice delle comunicazioni, tralicci ed antenne sono valutabili come strutture edilizie soggette a permesso di costruire Consiglio Stato, sez.. VI. 13/04/2010, n. 2055 (in riforma Tar Piemonte, sez. I, 10 aprile 2009, n. 1081).
Pertanto, le antenne radio per la telefonia, anche cellulare, costituiscono opere di urbanizzazione primaria, e sono assoggettate al regime autorizzatorio proprio di queste. II d.lg. 1 agosto 2003 n.259 ha, infatti, esplicitato una qualificazione immanente nella disciplina previgente, in tal modo evitando equivoci interpretativi. consiglio stato, sez.vi. 01/12/2010. n. 8377 (conferma tar liguria, sez. i, n. 422 del 2008).
Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi
Comune di Imperia
Il Comune di Imperia si è dotato di un Regolamento per l’installazione degli apparati di ricezione del segnale radiotelevisivo terrestre e satellitare
Ufficio di riferimento: Ufficio Urbanistica, tel. 0183701421.
Regolamento per l’ installazione degli apparati di ricezione del segnale radiotelevisivo terrestre e satellitare
Le antenne sono da considerarsi impianti mobili ed accessori all’opera edile, e pertanto la loro installazione, in quanto priva di rilievo urbanistico-edilizio, non è sottoposto ai procedimenti abilitativi di cui al Testo Unico dell’ Edilizia a meno che ciò non avvenga in connessione con opere di carattere edile, nel qual caso l’installazione dovrà essere chiaramente indicata negli elaborati progettuali e nella documentazione tecnica prescritta dagli artt. 20 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Resta salvo l’obbligo da parte degli interessati di munirsi di eventuali altre autorizzazioni o nulla osta prescritti a tutela di vincoli specifici previsti dalle norme vigenti.
Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi
Comune di Savona
Il Comune di Savona si attiene alla normativa nazionale con alcune variazioni riguardanti soprattutto le potenze di antenna e le modalità di effettuazione dei controlli di emissione
Il richiedente, ad installazione o modifica avvenuta, dovrà effettuare ed inviare, entro 30 giorni, all’Amministrazione Comunale ed all’ARPAL le misure di intensità di campo elettromagnetico assicurando che l’impianto funzioni alla massima potenzialità di emissione, oppure estrapolando da tali misure i valori di campo elettromagnetico rappresentativi della condizione di funzionamento alla massima potenza.
Ufficio di riferimento: Settore Pianificazione Territoriale e Ambientale - Servizio Edilizia Privata.
Ai sensi dell’articolo 87 del D.Lgs. nr. 259/03 “L’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l’installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti viene autorizzata dagli Enti Locali, previo accertamento, da parte dell’Organismo competente ad effettuare i controlli, …”. L’istanza presentata deve essere conforme al modello A dell’allegato 13 del D.Lgs. 259/03; nel caso di installazione di impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 watt è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme al modello B dell’allegato 13 sopra citato.
Ai sensi della vigente normativa in materia, l’autorizzazione per emissioni elettromagnetiche è assoggettata all’esecuzione di controlli annuali, eseguiti da parte di ARPAL, ai sensi dell’articolo 72 novies comma 1 della L.R. nr. 18 del 21/06/1999, da porre a carico del gestore/titolare dell’autorizzazione stessa, ai sensi del comma 2 del citato articolo. Inoltre, ai sensi dell’art. 72 septies, comma 6 della L.R. 41/1999 e ss.mm.ii., il richiedente , ad installazione o modifica avvenuta, dovrà effettuare ed inviare, entro 30 giorni, all’Amministrazione Comunale ed all’ARPAL le misure di intensità di campo elettromagnetico con le modalità stabilite dal DDRL 440/2003, cioè “assicurando che l’impianto funzioni alla massima potenzialità di emissione”, oppure estrapolando da tali misure i valori di campo elettromagnetico rappresentativi della condizione di funzionamento alla massima potenza (attive tutte le portanti).
Oltre che per i controlli periodici previsti di Legge, l’intervento di ARPAL può essere richiesto anche su esposti di privati cittadini, una volta che l'impianto è stato installato ed in esercizio.
Regolamento edilizio
Art. 23 Antenne radiotelevisive e similari.