• Servizi Cittadino

    Il Consorzio Elettra 2000 offre una serie di servizi gratuiti dedicati al cittadino che desidera approfondire le sue conoscenze in materia di bioelettromagnetismo. Tra queste, l’accesso al materiale presente sul sito, la newsletter informativa ed il servizio interattivo “Esperto risponde”.

  • Servizi Pubbliche amministrazioni

    Il Consorzio Elettra 2000 supporta le Pubbliche Amministrazioni nel perseguimento dei propri obiettivi per quanto concerne il confronto con il mondo delle imprese e con i singoli cittadini, o nelle attività di monitoraggio campi elettromagnetici sul territorio.

  • Servizi Aziende

    Il Consorzio Elettra 2000 fornisce consulenza alle aziende per attività di misura e di adeguamento degli ambienti di lavoro alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad attività di informazione e formazione rivolta a lavoratori e RSPP.

     

  • Servizi Scuole

    Negli ultimi anni, da parte del Consorzio c’è stata un’apertura nei confronti del mondo della Scuola che ha portato all’organizzazione di giornate di formazione per docenti e ad una serie di attività didattico formative rivolte agli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado.

Sicurezza sul lavoro

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Sicurezza sul Lavoro

Verifica del non superamento di VLE e VA

L’articolo 208 del D.Lgs. 81/2008 riporta i valori limite di esposizione ed i valori di azione cui occorre fare riferimento ai fini della valutazione del rischio. Di tutti gli articoli del Capo IV, Titolo VIII del Testo Unico, è quello che ha subito le maggiori modifiche rispetto alla versione originale.

 

L’articolo prevede l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare che l’esposizione ai campi elettromagnetici non superi i VLE (Valori Limite di Esposizione) relativi agli effetti sanitari riportati nell’Allegato XXXVI, parte II e parte III. In dettaglio non devono essere superati i valori indicati nelle seguenti tabelle:

 

-         Tabella A1, parte II – per i campi statici

-         Tabella A2, parte II – per i campi a frequenza compresa tra 1 Hz e 10 MHz

-         Tabella A1, parte III – per i campi a frequenza compresa tra 100 kHz e 6 GHz

-         Tabella A3, parte III – per i campi a frequenza superiore a 6 GHz

 

Il medesimo articolo istituisce anche per il datore di lavoro l’obbligo di assicurare che l’esposizione non superi i VLE relativi agli effetti sensoriali riportati nell’Allegato XXXVI, parte II e parte III. In dettaglio non devono essere superati i valori riportati nelle seguenti tabelle:

 

-         Tabella A3, parte II – per i campi a frequenza compresa tra 1 e 400 Hz

-         Tabella A2, parte III – per i campi a frequenza compresa tra 0.3 e 6 GHz

 

I Valori Limite di Esposizione non devono mai essere superati. In caso di superamento per il datore di lavoro scatta l’obbligo di adozione immediata delle misure descritte nell’Articolo X, comma 7.

 

I VLE vengono considerati rispettati se il datore di lavoro dimostra, il non superamento dei VA (Valori di Azione) riportati nell’Allegato XXXVI, in particolare:

 

-         VA per i campi Elettrici a frequenza compresa tra 1 Hz e 10 MHz – Tabella B1, parte II

-         VA per i campi Magnetici a frequenza compresa tra 1 Hz e 10 MHz – Tabella B2, parte II

-         VA per le correnti di contatto – Tabella B3, parte II

-         VA per induzione magnetica di campi magnetici statici – Tabella B4, parte II

-         VA per i campi elettromagnetici a frequenza compresa tra 100 kHz e 3 GHz – Tabella B1, parte III

-         VA per le correnti di contatto e le correnti indotte attraverso gli arti – Tabella B2, parte III.

 

Nel caso in cui l’esposizione superi i VA il datore di lavoro è chiamato ad adottare le misure descritte nell’Articolo X, comma 1.

Deroghe

Nell’articolo 208, comma 4 vengono indicate le specifiche deroghe per il superamento dei limiti, che è possibile, sia per i campi magnetici che per quelli elettrici, a determinate condizioni se di durata limitata e giustificato dalle necessità del processo produttivo.

In particolare:

 

1) per i campi elettrici a frequenza compresa tra 1 Hz e 10 MHz possono essere superati i VA inferiori (Allegato XXXVI, parte II, tabella B1) se:

-   non siano superati i VLE per effetti sanitari (All. XXXVI, parte II, tabella A2)

-   non siano superati i VA per le correnti di contatto (All. XXXVI, parte II, tabella B3)

-   ai lavoratori ed ai loro rappresentanti per la sicurezza siano state fornite informazioni sulle situazioni di rischio

-   il superamento sia giustificato dalla pratica o dal processo produttivo

 

2) per i campi magnetici a frequenza compresa tra 1 Hz e 10 MHz possono essere superati i VA inferiori (Allegato XXXVI, parte II, tabella B2) se:

-   il superamento dei VA inferiori e dei VLE per effetti sensoriali (All. XXXVI, parte II, tabella A3) sia solo temporaneo e legato al processo produttivo

-   non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari (All. XXXVI, parte II, tabella A2)

-   in caso di sintomi transitori siano adottate le opportune misure

-   i lavoratori siano informati sul rischio

 

3) i VLE per effetti sensoriali in generale possono essere superati se:

-    il loro superamento sia solo temporaneo in relazione al processo produttivo

-   non siano superati i corrispondenti VLE relativi agli effetti sanitari

-   nel caso di superamento dei VLE relativi agli effetti sensoriali per i campi statici (All. XXXVI, parte II, tabella A1) siano prese misure specifiche atte a ridurre l’esposizione (tali misure sono descritte nell’Art. 210, comma 6)

-   in caso di sintomi transitori siano adottate le opportune misure

-   i lavoratori siano informati sul rischio

 

Le deroghe devono essere autorizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su richiesta del datore di lavoro.

Tali deroghe sono comunque subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:

          -  tutte le misure tecnico organizzative atte a prevenire il superamento sono state applicate

          -  il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza

          -  per quanto riguarda i tomografi a risonanza magnetico nucleare, il datore di lavoro deve dimostrare che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza attraverso la applicazione del set di istruzioni per l'uso in condizioni di sicurezza fornito dai costruttori e l'utilizzo di pratiche lavorative atte a minimizzare l'esposizione.

 

Azioni da intraprendere in caso di superamento dei VLE e dei VA in deroga

Le indicazioni su come procedere in caso di superamento dei VLE per effetti sensoriali e dei VA inferiori consentiti in deroga, sono riportate all’Art. 208, comma 6.

 

In caso di superamento dei VLE per effetti sensoriali e dei VA inferiori consentiti in deroga (Art. 208, comma 4 e 5) il datore di lavoro deve comunicare all’organo di vigilanza territorialmente competente il superamento dei suddetti valori mediante una relazione tecnico-protezionistica contenente le seguenti informazioni:

 

-  motivazioni legate al processo produttivo o alla pratica lavorativa che richiedono il superamento

-  livello di esposizione dei lavoratori

-  entità del superamento

-  numero di lavoratori interessati

-  tecniche di valutazione utilizzate

-  specifiche misure di protezione adottate

-  azioni intraprese in caso di sintomi transitori.

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