lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Nell’articolo 208, comma 4 vengono indicate le specifiche deroghe per il superamento dei limiti, che è possibile, sia per i campi magnetici che per quelli elettrici, a determinate condizioni se di durata limitata e giustificato dalle necessità del processo produttivo.
In particolare:
1) per i campi elettrici a frequenza compresa tra 1 Hz e 10 MHz possono essere superati i VA inferiori (Allegato XXXVI, parte II, tabella B1) se:
- non siano superati i VLE per effetti sanitari (All. XXXVI, parte II, tabella A2)
- non siano superati i VA per le correnti di contatto (All. XXXVI, parte II, tabella B3)
- ai lavoratori ed ai loro rappresentanti per la sicurezza siano state fornite informazioni sulle situazioni di rischio
- il superamento sia giustificato dalla pratica o dal processo produttivo
2) per i campi magnetici a frequenza compresa tra 1 Hz e 10 MHz possono essere superati i VA inferiori (Allegato XXXVI, parte II, tabella B2) se:
- il superamento dei VA inferiori e dei VLE per effetti sensoriali (All. XXXVI, parte II, tabella A3) sia solo temporaneo e legato al processo produttivo
- non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari (All. XXXVI, parte II, tabella A2)
- in caso di sintomi transitori siano adottate le opportune misure
- i lavoratori siano informati sul rischio
3) i VLE per effetti sensoriali in generale possono essere superati se:
- il loro superamento sia solo temporaneo in relazione al processo produttivo
- non siano superati i corrispondenti VLE relativi agli effetti sanitari
- nel caso di superamento dei VLE relativi agli effetti sensoriali per i campi statici (All. XXXVI, parte II, tabella A1) siano prese misure specifiche atte a ridurre l’esposizione (tali misure sono descritte nell’Art. 210, comma 6)
- in caso di sintomi transitori siano adottate le opportune misure
- i lavoratori siano informati sul rischio
Le deroghe devono essere autorizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su richiesta del datore di lavoro.
Tali deroghe sono comunque subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:
- tutte le misure tecnico organizzative atte a prevenire il superamento sono state applicate
- il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza
- per quanto riguarda i tomografi a risonanza magnetico nucleare, il datore di lavoro deve dimostrare che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza attraverso la applicazione del set di istruzioni per l'uso in condizioni di sicurezza fornito dai costruttori e l'utilizzo di pratiche lavorative atte a minimizzare l'esposizione.