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Nel Testo Unico (D.Lgs. 81/2008) venivano definiti unicamente dei valori limite di esposizione che non dovevano mai essere superati per garantire ai lavoratori esposti protezione contro tutti gli effetti nocivi a breve termine.
Il D.Lgs. 159/2016 aggiorna l’articolo 207 del Testo Unico i valori limite di esposizione per effetti sanitari e sensoriali ed i valori di azione inferiori e superiori per campi elettrici e magnetici.
Nell’articolo 207, comma 1 del Testo Unico modificato dal D.Lgs 159/2016 i limiti sono definiti nel modo seguente:
- Valori limite di esposizione (VLE) – valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche ed in particolare sulla base degli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, al disopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti ad effetti nocivi per la salute o per le capacità di compiere la propria mansione lavorativa. Sono espressi in termini di grandezze dosimetriche.
- VLE relativi agli effetti sanitari – VLE al disopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali riscaldamento termico o stimolazione del tessuto nervoso o muscolare.
- VLE relativi agli effetti sensoriali – VLE al disopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi transitori delle percezioni sensoriali e a modifiche minori nelle funzioni cerebrali.
- Valori di Azione (VA) - livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE e, ove necessario per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione. Sono espressi in termini di grandezze radiometriche.
- VA inferiori e superiori per i campi elettrici – livelli connessi a misure di prevenzione e protezione specifiche per i campi elettrici
- VA inferiori per i campi magnetici – livelli connessi ai VLE relativi agli effetti sensoriali dei campi magnetici
- VA superiori per i campi magnetici – livelli connessi ai VLE relativi agli effetti sanitari dei campi magnetici
Nell’articolo 207 del Testo Unico modificato dal D.Lgs. 159/2016 viene presentata una serie dettagliata di definizioni attraverso le quali vengono indicati gli ambiti protezionistici del Decreto in oggetto.
Il Testo Unico aggiornato ha come obiettivo la protezione dei lavoratori dai seguenti effetti imputabili ai campi elettromagnetici:
- effetti biofisici indiretti
- effetti termici
- effetti non termici
- stimolazione di muscoli
- stimolazione di nervi
- stimolazione di organi sensoriali
- disturbi temporanei quali fosfeni, vertigini, calo di concentrazione
- corrente negli arti
- effetti indiretti
- interferenza con dispositivi medici impiantati e dispositivi elettronici
- rischio propulsivo
- innesco di detonatori
- incendi di materiali infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti
- correnti di contatto
Non viene fornita protezione nei confronti di:
- eventuali effetti a lungo termine
- rischi risultanti dal contatto diretto con conduttori in tensione
Allegato XXXVI - Parte II
Tabella A1 - VLE per l'induzione magnetica per frequenze comprese tra 0 e 1 Hz
Tabella A2 - VLE relativi agli effetti sanitari per intensità di campo elettrico interno a frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz
Tabella A3 - VLE relativi agli effetti sensoriali per intensità di campo elettrico interno a frequenze comprese tra 1 Hz e 400 Hz