Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi
Comune di Pisa
Impianti fissi
- Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni viene disciplinato dal Comune
- La domanda per l’installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettricche di un impianto esistente deve pervenire al Comune, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive
- La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
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- Scheda tecnica dell’impianto
- Estratto del PRG e catastale dell’area interessata
- Planimetria della zone di interesse con individuazione degli edifici
- Documentazione fotografica ripresa dai vertici dei coni ottici più significativi
- Relazione tecnica
- Elaborati grafici di progetto
- Segnalazione del responsabile del cantiere
- Il parere dell’A.R.P.A.T. viene richiesto direttamente dal Comune, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive, che a sua volta lo invia alla Azienda U.S.L, insieme alla documentazione di progetto, per le valutazioni di competenza
- Il SUAP controlla al ricevimento la completezza della domanda ed entro trenta giorni dal ricevimento della stessa può richiedere, se necessaria, l’eventuale documentazione integrativa dando comunicazione motivata al richiedente dell’eventuale mancanza di completezza o non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti da esso previsti o comunque conseguenti.
- Il Comune, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive, rilascia l’autorizzazione entro 3 mesi dal ricevimento della domanda, completa di tutti i suoi elementi oltre che dei pareri dell’A.R.P.A.T. e della Azienda U.S.L.
- Prima della messa in funzione dell’impianto deve essere attestata dall’A.R.P.A.T. la conformità dello stesso al progetto presentato
Installazioni provvisorie
- Possono essere rilasciate autorizzazioni ad installazioni provvisorie di impianti solo per prove tecniche di trasmissione e previo parere favorevole dell' A.R.P.A.T. e dell’Azienda U.S.L. e comunque per un tempo non superiore a 60 giorni.
- Gli impianti provvisori devono rispettare in ogni momento i limiti di esposizione, gli obiettivi di qualità e le norme tecniche poste dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n.36
- Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, viene incamerata la cauzione, da versare o per la quale prestare adeguata garanzia fideiussoria in misura non inferiore a € 25.822,84, e viene emanata ordinanza di rimozione, che è eseguita a cura dell'Amministrazione e a spese del gestore.
Ufficio di riferimento: URP, tel. 800981212, 050 910349 / 050 910973
Regolamento comunale per l’installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile
Regolamento degli impianti per sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi