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Urbino

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Urbino

 

Il Comune di Urbino si è dotato di un proprio Regolamento per l’installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di emittenza radiotelevisiva e stazioni radio base per la telefonia mobile

  • L’installazione o la modifica di impianti di emittenza radiotelevisiva o di stazioni radio base per telefonia mobile di qualsiasi tipo e dimensione sono subordinate al rilascio di concessione edilizia, del Regolamento Edilizio Comunale. Sono soggetti a concessione anche gli impianti installati su supporti mobili e/o richiesti a titolo temporaneo per un periodo superiore a sei mesi. In questi casi la concessione stabilirà il termine entro cui gli impianti dovranno essere rimossi e non sarà rinnovabile.
  • Gli impianti richiesti a titolo temporaneo per un periodo inferiore a sei mesi sono soggetti a semplice autorizzazione edilizia, anche questa non rinnovabile; dovranno rispettare in ogni caso i limiti e le procedure di cui al presente regolamento.
  • La domanda dovrà essere inoltre corredata di parere favorevole dell’A.R.P.A.M. (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per le Marche).
  • Qualora le antenne, abbiano altezza superiore ai 12 metri, dovranno essere munite di dichiarazione di compatibilità paesistico ambientale di competenza regionale

 


 

Ufficio di riferimento: Servizio Edilizia – Ufficio Urbanistica e Ambiente

 

Regolamento per l’installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di emittenza radiotelevisiva e stazioni radio base per la telefonia mobile

 

L’installazione o la modifica di impianti di emittenza radiotelevisiva o di stazioni radio base per telefonia mobile di qualsiasi tipo e dimensione sono subordinate al rilascio di concessione edilizia ai sensi dell’art. 2, pt. q, del Regolamento Edilizio Comunale. Sono soggetti a concessione anche gli impianti installati su supporti mobili e/o richiesti a titolo temporaneo per un periodo superiore a sei mesi. In questi casi la concessione stabilirà il termine entro cui gli impianti dovranno essere rimossi e non sarà rinnovabile. Gli impianti richiesti a titolo temporaneo per un periodo inferiore a sei mesi sono soggetti a semplice autorizzazione edilizia, anche questa non rinnovabile; dovranno rispettare in ogni caso i limiti e le procedure di cui al presente regolamento.

Qualora le antenne, abbiano altezza superiore ai 12 metri, dovranno essere munite di dichiarazione di compatibilità paesistico ambientale di competenza regionale, ai sensi della delibera G.R. n.587/00.

 

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