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Liguria

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Riferimenti Normativi Regionali in materia di sorgenti fisse di campo elettromagnetico

 

 

Deliberazione della Giunta regionale del 3.2.2004, n. 68 - "Modificazioni alla DGR 152/2002 (Criteri tecnici e procedure per approvazione Piano comunale di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni di cui all'art. 72 undecies l.r. 18/1999 e ss.mm.) e circolare Presidente Giunta del 2.12.2002"

 

 • Decreto Dirigenziale del 14.3.2003, n.440 - "Modificazioni al decreto dirigenziale n. 1048 del 16.5.2000 di definizione del contenuto tecnico delle domande per l'installazione di impianti di teleradiocomunicazione ai sensi della L.R. 18/1999 e ss.mm."

 

Deliberazione della Giunta Regionale del 20.2.2002, n.152 - "Criteri tecnici e procedure per l'approvazione del piano comunale di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni di cui all' art. 72 undecies della L.R. 18/1999 ess.mm."

 

Decreto Dirigenziale del 4.6.2001, n.1105 - "Integrazioni del decreto dirigenziale n. 1049 del 16.5.2000 concernente la definizione della documentazione tecnica relativa agli elettrodotti."

 

Decreto Dirigenziale del 16.5.2000, n.1048 - "L.R. 41/1999 e successive modifiche e integrazioni. Definizione del contenuto delle perizie giurate per l'installazione di nuovi impianti di teleradiocomunicazione e per i predetti impianti già in esercizio."

 

Decreto Dirigenziale del 16.5.2000, n.1049 - "L.R. 41/1999 e successive modifiche e integrazioni. Definizione del contenuto della documentazione tecnica relativa agli elettrodotti."

 

Legge Regionale del 20 dicembre 1999 n. 41 - "Testo integrato con: Legge Regionale del 2 febbraio 2000 n. 6 (B.U.R. Liguria del 23/02/2000 n. 3), Legge Regionale del 24 febbraio 2000 n. 11 (B.U.R. Liguria del 15/03/2000 n. 4), Legge Regionale del 27 marzo 2000 n. 29 (B.U.R. Liguria del 19/04/2000 n. 8), Legge Regionale del 30 ottobre 2000 n. 39 (B.U.R. Liguria del 15/11/2000 n. 14) Integrazione della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia). Inserimento del capo VI bis - tutela dall'inquinamento elettromagnetico" (B.U.R. Liguria del 12/01/2000 n. 1 )

 

Modifiche al capo VI bis " Tutela dall'inquinamento elettromagnetico" della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 - (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) (in grassetto sono riportate le modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge regionale 30 ottobre 2000, n.39, pubblicata sul B.U.R. Liguria 15/11/2000 n. 14, e dalla L.R. 18.12.2000 n.45 pubblicata sul B.U.R. Liguria 20/12/2000 n. 16)

Regione Liguria

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

 

 

 

 

                        • Altri Comuni

 

 

 

Genova

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Genova

 

Le richieste per la installazione di antenne per telefonia mobile vanno presentate alla Direzione Sviluppo Urbanistico e Grandi Progetti – Sportello Unico per le Imprese.

 

 

Antenne fisse per Telefonia mobile

 

  • Nel piano Urbanistico Comunale viene riportato che le antenne per telefonia mobile possono essere installate anche nei centri urbani pur che non vengano superati i limiti di 20 V/m e di 6 V/m per quanto riguarda le zone intensamente frequentate quali: ospedali, giardini pubblici, spazio gioco per infanzia, balconi, terrazzi, ecc..
  • Entro il 30 settembre di ogni anno i gestori devono fornire al Comune e ad ARPAL tutti i dati relativi alle antenne per telefonia mobile installate sul territorio
  • Tali dati verranno utilizzati dal Comune per l’attivazione dei controlli da parte di ARPAL
  • Entro il 30 settembre di ogni anno i gestori dovranno fornire al Comune il piano di sviluppo della rete di telefonia per l’anno successivo per permettere a tutte le Circoscrizioni un corretto confronto con la cittadinanza
  • Il gestori dovranno partecipare alla fase istruttoria attivata dalle Circoscrizioni in forma di seduta pubblica
  • Gli esiti dell’istruttoria verranno sottoscritti dalle parti in forma di verbale.
  • Tale verbale permetterà di presentare alla Direzione Sviluppo Urbanistico e Grandi Progetti – Sportello Unico per le Imprese le pratiche relative ai siti in oggetto
  • Gli operatori dovranno comunicare al Comune, ad ARPAL ed alle Circoscrizioni, entro 30 giorni l’attivazione degli impianti nuovi e le modifiche apportate ai preesistenti
  • Per la procedura di richiesta sifa riferimento a quanto indicato nell’Art, 87 del Decreto Legislativo 1° Agosto 203, n. 259, modificato nel Dlg. 17/2012
  • Alla richiesta di installazione deve essere allegata copia della pertinente documentazione inerente la valutazione del campo elettromagnetico o la dichiarazione di attivazione di impianto con potenza al connettore di antenna inferiore a 7W, con prova dell’avvenuto deposito presso ARPAL
  • Se ARPAL entro il sessantesimo giorno dal deposito dei dati inerenti la singola stazione non esprime un parere contrario, il Comune rilascia l’autorizzazione entro 90 giorni dalla presentazione del progetto.
  • Le installazioni ricadenti in zone sottoposte a vincolo di tutela paesaggistico-ambientale non possono avvenire nella forma silenzio-assenso in quanto subordinate alla autorizzazione della Soprintendenza
  • Agli operatori è richiesto di verificare la possibilità di condividere i siti tra più gestori laddove tecnicamente realizzabile
  • Per le installazioni poste sui tetti di edifici adibiti ad abitazione occorre acquisire la delibera condominiale approvata a maggioranza qualificata
  • Il Comune effettuerà una attività di vigilanza tramite controlli puntuali a campione effettuati da ARPAL
  • I risultati dei controlli a campione verranno resi noti ai cittadini

 

 

Antenne provvisorie per Telefonia mobile

 

  • I gestori dovranno inviare al Settore Edilizia Privata e Tutela Ambiente del Comune di Genova e alle Circoscrizioni interessate, le segnalazioni relative a postazioni provvisorie di telefonia radiomobile

 



Richieste per installazione sono da presentare alla Direzione Sviluppo Urbanistico e Grandi Progetti, Sportello Unico per le Imprese, via di Francia 1, Genova.

 Il 14 Luglio 2000 è stato firmato un "protocollo d’intesa" tra il Comune di Genova, l’ARPAL, il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e il Dipartimento di Ingegneria Biofisica ed Elettronica dell’Università degli Studi di Genova e i Soggetti titolari di concessione del servizio di telefonia cellulare, al fine di garantire la corretta informazione, il monitoraggio, il controllo, la razionalizzazione e gli interventi di risanamento sugli impianti di telefonia cellulare necessari.

 Questo per contribuire alla tutela dell’ambiente e della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da tutte le sorgenti presenti sul territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia. Il Comune di Genova, attraverso il Settore Tutela Ambiente, coordinerà gli interventi necessari e comunicherà alla Regione, alle circoscrizioni, ai comitati e alla cittadinanza i risultati raggiunti.

 

 Piano Urbanistico Comunale

 

Protocollo d’intesa sulla telefonia mobile

 

Per informazioni è possibile rivolgersi a:  Settore Tutela Ambiente del Comune di Genova, Via di Francia 1, 15° piano, tel. 010-5573211, e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

 

 

Regione Liguria - Capoluoghi di Provincia

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi - Capoluoghi di Provincia

 

 

 

La Spezia

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di La Spezia

 

Il Comune di La Spezia, pur attenendosi alla normativa nazionale ha sviluppato un proprio regolamento comunale per le installazioni, in particolare per  quanto concerne le delocalizzazioni ed i risanamenti

 

  • Per impianti con potenza inferiore a 7 watt occorre la sola comunicazione dei dati di emissione all’Arpal e presentazione al Comune della pratica edilizia ai fini dell’iscrizione nel catasto.
  • Il rilascio di autorizzazione agli impianti di tele radiocomunicazione per impianti compresi tra 7 e 20 watt prevede che il gestore presenti istanza su modulistica conforme alle disposizioni regionali.
  • Per impianti con potenza superiore a 20 watt istanza conforme al modello A allegato al Codice delle tele radiocomunicazioni( art.13 del Dlgs 1 agosto 2003 , n. 259).
  • In ogni caso il gestore deve sottoporre all’Arpal un’analisi di impatto elettromagnetico onde garantire la protezione della salute umana. Una volta installato l’impianto il gestore entro il termine di 15 giorni deve effettuare il collaudo ed i cui risultati devono essere trasmessi all’Arpal.
  • Oltre a questo Arpal deve svolgere periodicamente campagne di controllo su tutte le stazioni installate, con spese a carico dei gestori.
  • Il Comune è dotato del Piano di tele radiocomunicazione, usualmente noto come Piano delle Antenne che riguarda sia i siti destinati alle antenne radiotelevisive sia quelli per la telefonia mobile, con il quale sarà anche possibile dare sviluppo ai programmi di copertura di rete da parte dei gestori di radio telecomunicazione.
  • In particolare, per quanto concerne la revisione del Piano delle Antenne, sarà necessaria l’acquisizione dei piani di sviluppo aggiornati dei vari gestori, nonchè una particolare valutazione della evoluzione normativa, venutasi a determinare con l’entrata in vigore della Legge regionale sull’edilizia, n° 16/2008. Inoltre contenstualmente a tale revisone dovrà essere prevista la valutazione ambientale strategica.
    Come risultato dei controlli effettuati nel tempo e in attuazione di quanto previsto nel Piano si è proceduto alla delocalizzazione di numerosi impianti radiotelevisivi.

 


 

 

Come previsto dalla Legge regionale 16/08 (Art.27 Infrastrutture per impianti di tele radiocomunicazione) il rilascio di autorizzazione avviene da parte del Comune per impianti di teleradiocomunicazioni e modifiche di caratteristiche di emissione.
Per impianti con potenza inferiore a 7 watt occorre la sola comunicazione dei dati di emissione all’Arpal e presentazione al Comune della pratica edilizia ai fini dell’iscrizione nel catasto. Il rilascio di autorizzazione agli impianti di tele radiocomunicazione per impianti compresi tra 7 e 20 watt prevede che il gestore presenti istanza su modulistica conforme alle disposizioni regionali mentre per impianti > 20 watt istanza conforme al modello A allegato al Codice delle tele radiocomunicazioni( art.13 del Dlgs 1 agosto 2003 , n. 259).
In ogni caso il gestore deve sottoporre all’Arpal un’analisi di impatto elettromagnetico onde garantire la protezione della salute umana. Una volta installato l’impianto il gestore entro il termine di 15 giorni deve effettuare il collaudo ed i cui risultati devono essere trasmessi all’Arpal.
Oltre a questo Arpal deve svolgere periodicamente campagne di controllo su tutte le stazioni installate, con spese a carico dei gestori.

 

 Per leggere tutto il testo

 

Il Comune è dotato del Piano di tele radiocomunicazione, usualmente noto come Piano delle Antenne che, che riguarda sia i siti destinati alle antenne radiotelevisive sia quelli per la telefonia mobile, con il quale sarà anche possibile dare sviluppo ai programmi di copertura di rete da parte dei gestori di radio telecomunicazione. In particolare, per quanto concerne la revisione del Piano delle Antenne, sarà necessaria l’acquisizione dei piani di sviluppo aggiornati dei vari gestori, nonchè una particolare valutazione della evoluzione normativa, venutasi a determinare con l’entrata in vigore della Legge regionale sull’edilizia, n° 16/2008. Inoltre contenstualmente a tale revisone dovrà essere prevista la valutazione ambientale strategica.
Come risultato dei controlli effettuati nel tempo e in attuazione di quanto previsto nel Piano si è proceduto alla delocalizzazione di numerosi impianti radiotelevisivi. In particolare si riporta il caso del sito in loc. Parodi, in cui vi era una particolare concentrazione di antenne, che sono state trasferite in un sito posto sul Monte Castellana
.

 

 

Iscrizione in catasto nella categoria “D” delle antenne di telefonia

 

In base alla previsione dell'art. 3, comma 1, lett. e.2) ed e.4) del codice delle comunicazioni, tralicci ed antenne sono valutabili come strutture edilizie soggette a permesso di costruire Consiglio Stato, sez.. VI. 13/04/2010, n. 2055 (in riforma Tar Piemonte, sez. I, 10 aprile 2009, n. 1081).

Pertanto, le antenne radio per la telefonia, anche cellulare, costituiscono opere di urbanizzazione primaria, e sono assoggettate al regime autorizzatorio proprio di queste. II d.lg. 1 agosto 2003 n.259 ha, infatti, esplicitato una qualificazione immanente nella disciplina previgente, in tal modo evitando equivoci interpretativi. consiglio stato, sez.vi. 01/12/2010. n. 8377 (conferma tar liguria, sez. i, n. 422 del 2008).

 

Per leggere il testo

 

Savona

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Savona

 

Il Comune di Savona si attiene alla normativa nazionale con alcune variazioni riguardanti soprattutto le potenze di antenna e le modalità di effettuazione dei controlli di emissione

 

  • Ai sensi dell’articolo 87 del D.Lgs. nr. 259/03 “L’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l’installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti viene autorizzata dagli Enti Locali, previo accertamento, da parte dell’Organismo competente ad effettuare i controlli”.
  • L’istanza presentata deve essere conforme al modello A dell’allegato 13 del D.Lgs. 259/03;
  • Nel caso di installazione di impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 watt è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme al modello B dell’allegato 13.
  • Ai sensi della vigente normativa in materia, l’autorizzazione per emissioni elettromagnetiche è assoggettata all’esecuzione di controlli annuali, eseguiti da parte di ARPAL.

Il richiedente, ad installazione o modifica avvenuta, dovrà effettuare ed inviare, entro 30 giorni, all’Amministrazione Comunale ed all’ARPAL le misure di intensità di campo elettromagnetico assicurando che l’impianto funzioni alla massima potenzialità di emissione, oppure estrapolando da tali misure i valori di campo elettromagnetico rappresentativi della condizione di funzionamento alla massima potenza.

 


 

Ufficio di riferimento: Settore Pianificazione Territoriale e Ambientale - Servizio Edilizia Privata.

 

Ai sensi dell’articolo 87 del D.Lgs. nr. 259/03 “L’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l’installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti viene autorizzata dagli Enti Locali, previo accertamento, da parte dell’Organismo competente ad effettuare i controlli, …”. L’istanza presentata deve essere conforme al modello A dell’allegato 13 del D.Lgs. 259/03; nel caso di installazione di impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 watt è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme al modello B dell’allegato 13 sopra citato.
Ai sensi della vigente normativa in materia, l’autorizzazione per emissioni elettromagnetiche è assoggettata all’esecuzione di controlli annuali, eseguiti da parte di ARPAL, ai sensi dell’articolo 72 novies comma 1 della L.R. nr. 18 del 21/06/1999, da porre a carico del gestore/titolare dell’autorizzazione stessa, ai sensi del comma 2 del citato articolo. Inoltre, ai sensi dell’art. 72 septies, comma 6 della L.R. 41/1999 e ss.mm.ii., il richiedente , ad installazione o modifica avvenuta, dovrà effettuare ed inviare, entro 30 giorni, all’Amministrazione Comunale ed all’ARPAL le misure di intensità di campo elettromagnetico con le modalità stabilite dal DDRL 440/2003, cioè “assicurando che l’impianto funzioni alla massima potenzialità di emissione”, oppure estrapolando da tali misure i valori di campo elettromagnetico rappresentativi della condizione di funzionamento alla massima potenza (attive tutte le portanti).
Oltre che per i controlli periodici previsti di Legge, l’intervento di ARPAL può essere richiesto anche su esposti di privati cittadini, una volta che l'impianto è stato installato ed in esercizio.

 

Per maggiori informazioni

 

Regolamento edilizio

 

Art. 23 Antenne radiotelevisive e similari.

 

Per leggere tutto il testo

 

 

Imperia

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Imperia

 

Il Comune di Imperia si è dotato di un Regolamento per l’installazione degli apparati di ricezione del segnale radiotelevisivo terrestre e satellitare

 

  • Le antenne sono da considerarsi impianti mobili ed accessori all’opera edile, e pertanto la loro installazione, in quanto priva di rilievo urbanistico-edilizio, non è sottoposto ai procedimenti abilitativi di cui al Testo Unico dell’Edilizia a meno che ciò non avvenga in connessione con opere di carattere edile, nel qual caso l’installazione dovrà essere chiaramente indicata negli elaborati progettuali e nella documentazione tecnica prescritta dagli artt. 20 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
  • Resta salvo l’obbligo da parte degli interessati di munirsi di eventuali altre autorizzazioni o nulla osta prescritti a tutela di vincoli specifici previsti dalle norme vigenti.

 


 

 

Ufficio di riferimento: Ufficio Urbanistica, tel. 0183701421.

 

Regolamento per l’ installazione degli apparati di ricezione del segnale radiotelevisivo terrestre e satellitare

 

Le antenne sono da considerarsi impianti mobili ed accessori all’opera edile, e pertanto la loro installazione, in quanto priva di rilievo urbanistico-edilizio, non è sottoposto ai procedimenti abilitativi di cui al Testo Unico dell’ Edilizia a meno che ciò non avvenga in connessione con opere di carattere edile, nel qual caso l’installazione dovrà essere chiaramente indicata negli elaborati progettuali e nella documentazione tecnica prescritta dagli artt. 20 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Resta salvo l’obbligo da parte degli interessati di munirsi di eventuali altre autorizzazioni o nulla osta prescritti a tutela di vincoli specifici previsti dalle norme vigenti.

 

Per leggere tutto il testo

 

 

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