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Parma

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Parma

 

Il Comune di Parma si è dotato di un complesso Regolamento Comunale che prevede la collaborazione di svariati settori amministrativi oltre che di ARPA ed ASL

 

Impianti fissi

 

  • L’approvazione degli impianti, indicati nel Piano Annuale o esterni ad esso avviene ad opera della Giunta Comunale
  • Il Piano Annuale delle installazioni deve essere presentato allo Sportello Unico per le Imprese entro il 30 settembre di ogni anno corredata dalla seguente documentazione:Dopo gli accertamenti da parte dello Sportello Unico per le Imprese la Pratica passa al Settore Mobilità e Ambiente e viene depositato presso la Segreteria Comunale per 30 giorni, con pubblicazione nell’Albo Pretorio e nel sito internet del Comune
      • Elenco delle installazioni e relativa cartografia
      • Relazione introduttiva
      • Ubicazione dell’impianto e progetto architettonico completo
      • Caratteristiche tecniche dell’impianto
      • Valutazione strumentale del fondo elettromagnetico effettuata nei due mesi precedenti la presentazione dell’istanza
      • Valutazione modellistica del campo elettrico in condizioni di massimo esercizio con visualizzazione delle curve e dei volumi di rispetto per i seguenti valori di campo elettrico: 20 V/m, 6 V/m, 3 V/m, 1 V/m
  • Il Settore Mobilità e Ambiente trasmette la pratica ai consigli di Quartiere che devono fornire un parere positivo entro 30 giorni
  • Contemporaneamente lo Sportello Unico per le Imprese inoltra le istanze all’ARPA e all’Ufficio Interventi Diretti per le relative competenze
  • La medesima documentazione verrà trasmessa anche alla ASL per un parere sanitario ed al Settore Pianificazione Territoriale per un parere urbanistico
  • Una volta acquisiti i pareri di ARPA, ASL, Settore di Pianificazione Territoriale, Ufficio Interventi Diretti, lo Sportello Unico per le Imprese inoltra la pratica al Settore Mobilità e Ambiente
  • Il Settore Mobilità e Ambiente, visiona tutti i pareri tecnici, formula le eventuali contro deduzioni e fornisce alla Giunta una proposta di delibera
  • Il piano viene approvato dalla Giunta
  • Il Settore Mobilità e Ambiente trasmette la delibera di approvazione al Settore Patrimonio, al Settore Pianificazione Territoriale, all’Ufficio Interventi Diretti, allo Sportello Unico delle Imprese ed ai Gestori

 

Impianti mobili

 

  • Possono essere installati una sola volta per un periodo di quattro mesi
  • I Gestori, 45 giorni prima della messa in opera, devono fare comunicazione al Settore Mobilità e Ambiente corredando la richiesta di: documentazione tecnica, pareri di ARPA ed ASL precedentemente acquisiti
  • Il Comune ha tempo 30 giorni per richiedere variazioni

 


 

Ufficio di riferimento: Sportello Unico delle Imprese

 

Legge Regionale n. 30/2000 e smi, "Regolamento Comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti per telecomunicazioni per telefonia mobile e televisione mobile" e delibera di Giunta Comunale n. 467/2010 - Approvazione delle installazioni fisse di telefonia mobile presentate dai gestori - Piano 2010_2. I.E.

Dispone che la realizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile debba essere autorizzata dai comuni, di norma, a seguito della presentazione da parte dei gestori di reti per telefonia mobile del programma annuale delle installazioni fisse da realizzare (comma 2); che i comuni, acquisito il parere di ARPA e AUSL, autorizzino l’installazione degli impianti previsti nel programma, o di parte di essi, nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati dagli articoli 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998, nonché del successivo D.P.C.M. dell’8 luglio 2003, delle disposizioni dettate dall’art. 9 della legge medesima e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio di telefonia mobile sul territorio comunale (comma 4).

 

Per leggere tutto il testo

 

Regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti per telecomunicazioni

 

Tutti i nuovi impianti fissi di telefonia mobile e di televisione mobile devono essere autorizzati in forma espressa, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 30/2000 nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione, degli obiettivi di qualità ai campi elettromagnetici di cui alla legge 22 febbraio 2001 n.36 e suoi decreti attuativi e nel perseguimento, quanto ai valori di emissioni di campo elettromagnetico prodotte dagli stessi, delle finalità e degli obiettivi di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) e b).

L'autorizzazione concernente l'installazione e la messa in esercizio degli impianti può intervenire: a) di norma, in seguito all'approvazione da parte della Giunta Comunale del “Piano annuale complessivo delle installazioni fisse di telefonia mobile e di televisione mobile” di cui all'art. 11;

b) al di fuori del procedimento di approvazione del “Piano annuale complessivo delle installazioni fisse di telefonia mobile e di televisione mobile”, nelle ipotesi indicate nel seguente art. 12.

In ogni caso l'autorizzazione di ogni impianto fisso viene rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico delle Imprese.

Per leggere tutto il testo

 

 

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