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Rimini

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Rimini

 

Il Comune di Rimini si è dotato di un proprio Regolamento per l'installazione di stazioni radiobase.

 

Impianti fissi

 

  • I gestori sono tenuti a presentare un Programma annuale delle installazioni nel periodo 15-30 settembre di ogni anno
  • Tale programma dovrà essere presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive
  • Lo Sportello Unico per le Attività Produttive verifica la completezza della documentazione fornita con particolare riferimento alle caratteristiche radioelettriche degli impianti ed alla valutazione strumentale
  • Il Comune da notizia delle istanze alla cittadinanza ed ai Quartieri mediante l’Albo Pretorio. Viene fissato un termine di 30 giorni per le osservazioni in merito
  • Il Comune verificherà l’idoneità urbanistico – ambientale della zona oggetto di installazione
  • Il Comune può anche fare controlli a campione riguardo alle caratteristiche degli edifici circostanti la zona. In caso di difformità con quanto indicato nella istanza di richiesta si ha la sospensione immediata della procedura autorizzativa
  • Un Gruppo Tecnico di Valutazione, sulla base dei pareri di ARPA, ASL e dei Quartieri, esprime allo Sportello Unico il suo parere, proponendo eventualmente anche prescrizioni specifiche
  • Copia della autorizzazione alla installazione viene inviata ad ARPA e ASL per riscontri ed aggiornamenti
  • Il Comune, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive autorizza l’installazione degli impianti

 

Impianti mobili e stagionali

 

  • Vengono autorizzati per una sola volta per un periodo di 4 mesi
  • Deve essere data comunicazione al Comune 45 giorni prima della collocazione
  • Il Comune entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione può chiedere una localizzazione diversa.

 


 

Ufficio di riferimento: Sportello Unico per le Attività Produttive.

 

Regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per la telefonia mobile e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici

 

Ai fini del raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui all’articolo 2 del presente Regolamento, gli Uffici comunali con la collaborazione di ARPA e AUSL individuano sulla base del Catasto degli impianti, dell'uso reale del suolo, delle previsioni degli strumenti urbanistici e della Carta delle proprietà pubbliche le aree e i siti puntuali idonei/non idonei/di attenzione,vocati o meno all’installazione di stazioni radio base (s.r.b.) per la telefonia mobile, secondo la classificazione di cui all’Allegato A del presente Regolamento, in particolare la collocazione di una s.r.b. in aree di attenzione, pur non essendo vietata a priori, prevederà l’avvio di procedure concertate con i gestori per l’individuazione di misure tese alla minimizzazione.

I Gestori di reti per la telefonia mobile che intendono installare impianti nel territorio comunale sono tenuti alla presentazione del Programma annuale delle installazioni secondo le procedure di cui all’articolo 8 della Legge Regionale n. 30/2000 e s.m. e dell’articolo 8 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 197/2001 e s.m. Il Programma annuale dovrà essere presentato sulla base della modulistica predisposta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive. Gestori comunicano a Comune, ARPA ed AUSL l’avvenuta attivazione degli impianti autorizzati, nel termine di 20 giorni, per consentire l’aggiornamento del catasto informatizzato e della mappa dei livelli di emissione del fondo elettromagnetico, relativa all’area di installazione.

 

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