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La valutazione del rischio

 

Il Decreto Legislativo 81/2008 include la Valutazione del Rischio tra le misure generali di tutela, la cui adozione è riservata al datore di lavoro.

 

 Il documento di valutazione del rischio deve considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tenendo anche conto delle situazioni in cui si ha la presenza di lavoratori esposti a rischi particolari.

Nella stesura del documento di valutazione del rischio il datore di lavoro si deve avvalere della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del medico competente e consultare, a titolo preventivo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrotecnica (CENELEC) il quale ha il compito di redigere e pubblicare le norme applicative, con particolare riferimento ad uno standard che riporti tutte le situazioni nelle quali è sufficiente una valutazione semplificata (in sostanza solo documentale) sulle caratteristiche delle sorgenti presenti nel luogo di lavoro.

Le tecniche e procedure di misura in particolari ambienti o per specifiche attrezzature, così come le metodiche di valutazione del rischio di effetti di interferenza elettromagnetica su dispositivi medici impiantati fanno riferimento a documentazione specifica.

 

Il Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni, in collaborazione con l'ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), ha curato una una guida applicativa con l'intento di fornire una prima serie di indicazioni operative a chi, in azienda, si occupa di sicurezza sul lavoro.

 

Alle aziende è raccomandata l'attivazione immediata per la valutazione dei rischi, in riferimento ai principi del Capo IV, fermo restando che l'Organo di vigilanza potrà sanzionare l'omessa valutazione del rischio (e quel che ne consegue), ma non le violazioni direttamente riconducibili agli articoli del Capo IV medesimo, quali ad esempio il superamento dei limiti e dei valori di azione.

 

 

 

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