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Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi

Il nuovo testo dell’Art. 210 pone una serie di obblighi per il datore di lavoro connessi al superamento dei valori limite indicati nell’Allegato XXXVI.

 

Qualora sussista un superamento dei valori di azione il datore di lavoro, se non è in grado di dimostrare che i pertinenti valori limite di esposizione non sono superati, ha l’obbligo di elaborare ed applicare un programma d’azione che comprenda misure tecniche ed organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limiti (sia relativi agli effetti sensoriali che sanitari).

 

Nella elaborazione del programma di azione occorre considerare con particolare attenzione le seguenti possibilità:

-  esistenza di altri metodi di lavoro che minimizzano l’esposizione

-  scelta di attrezzature che emettano campi di intensità inferiore

-  implementazione di misure tecniche atte a ridurre l’emissione, inclusi, ove possibile, dispositivi di sicurezza e schermature

-  programmare appropriate attività di manutenzione delle attrezzature e delle postazioni

-  variare la struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro

-  limitare la durata e l’intensità della esposizione

-  individuare adeguati dispositivi di protezione individuale

-  implementare misure appropriate (segnali, etichette, segnaletica al suolo e barriere) atte a limitare l’accesso alle zone caratterizzate da campi elevati

Sanzioni

Il Decreto 159/2016 apporta anche delle modifiche all’Art. 219 del Testo Unico, relativo alle sanzioni.

 

Le sanzioni previste a carico di datore di lavoro ed in alcuni casi anche dei dirigenti sono le seguenti:

 

-   Arresto da 3 a 6 mesi ( o ammenda variabile da 2.740 a 7.014 euro) per il datore di lavoro che violi l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio

-   Arresto da 3 a 6 mesi ( o ammenda variabile da 2.192 a 4.384 euro) per il datore di lavoro che in caso di superamento dei valori di azione non provveda ad effettuare una valutazione atta a verificare che non ci sia stato superamento dei limiti di esposizione

-   Arresto da 3 a 6 mesi ( o ammenda variabile da 2.192 a 4.384 euro) per il datore di lavoro che nell’ambito della valutazione del rischio non presta attenzione a tutti gli elementi indicati all’art. 209, comma 5 (frequenza del segnale, effetti diretti ed indiretti, esistenza di attrezzature o pratiche alternative che diminuiscono l’esposizione, presenza di sorgenti multiple di esposizione o esposizione multifrequenza)

-  Arresto da 3 a 6 mesi ( o ammenda variabile da 2.192 a 4.384 euro) per il datore di lavoro che in caso di superamento dei valori di azione non dimostra il non superamento dei limiti e non applica un programma di misure tecniche e organizzative intese a prevenire il superamento dei valori limite per effetti sensoriali e sanitari. Queste sanzioni si applicano anche in caso di mancanza nei confronti dei lavoratori a rischio

-  Arresto da 2 a 4 mesi (o ammenda variabile tra 822 e 4.384 euro) per il datore di lavoro ed il dirigente violi i seguenti obblighi:

-         adozione di misure specifiche per i portatori di dispositivi medici

-         apposizione di idonea segnaletica nelle zone a rischio

-         formazione ed informazione del lavoratori

-         utilizzo di eventuali dispositivi di protezione individuale

-         adozione di misure immediate nel caso di superamento dei valori di soglia

-         aggiornamento della valutazione dei rischi

-         aggiornamento delle misure di prevenzione in caso di manifestazione di sintomi transitori

La valutazione del rischio

Le indicazioni relative all’obbligo di effettuare la valutazione del rischio e le periodicità da seguire sono riportate nell’Art. 181 del D.Lgs. 81/2008. Il nuovo testo dell’Art. 209 stabilisce invece una serie di obblighi a carico del datore di lavoro nella procedura di valutazione del rischio.

 

L’Art. 181 istituisce l’obbligo del datore di lavoro di procedere alla valutazione dei rischi in modo da verificare l’eventuale presenza di superamenti di valori limite di esposizione (VLE) e valori di azione (VA) e nel caso adottare le opportune misure.

 

Vengono inoltre fornite le seguenti indicazioni:

-   La valutazione dei rischi deve essere effettuata con cadenza almeno quadriennale

-   Deve essere effettuata da personale qualificato, con conoscenze in materia, nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione

-   Deve essere aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che la rendono obsoleta (installazione di nuovi macchinari, variazione di locali, spostamento macchinari), o in seguito ad esiti particolari della sorveglianza sanitaria.

 

L’art. 209 nella versione aggiornata dal D.Lgs. 159/2016 conferma per il datore di lavoro l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio, fornendo una serie di indicazioni procedurali.

 

Per prima cosa fornisce indicazioni su documentazione da tenere in considerazione per la parte documentale della valutazione del rischio, in particolare:

-   Linee Guida pratiche redatte dalla UE

-   Norme tecniche valide a livello europeo

-   Linee Guida emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI)

-   Specifiche di buona prassi indicate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (la cui composizione e modus operandi sono specificati all’Art. 6 del D.Lgs. 81/2008)

-   Banche dati dell’INAIL e delle Regioni

-   Informazioni fornite dai produttori e distributori delle singole attrezzature

-   Livelli di emissione individuati nei certificati di macchina in conformità alla legislazione europea

 

In molti casi la valutazione del rischio può fermarsi alla parte documentale. Qualora non fosse sufficiente la parte documentale, per dimostrare il non superamento dei VLE, il datore di lavoro dovrà procedere alla misurazione e/o al calcolo dei livelli di campo elettromagnetico.

 

Eccezioni:

 

La valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di campo non sono obbligatori nei luoghi di lavoro aperti al pubblico nelle quali sono rispettate le limitazioni previste per il pubblico dalla Raccomandazione 1999/519/CE

 

La valutazione, misura e calcolo non deve essere fatta nelle aree in cui si utilizzano solamente attrezzature destinate al pubblico e conformi alle norme comunitarie.

 

Nell’effettuare la valutazione del rischio il datore di lavoro deve porre attenzione ad una serie di elementi specifici quali:

-  Frequenza del campo elettromagnetico

-  Livello di campo elettromagnetico

-  Durata e tipo di esposizione

-  Valori limite di esposizione e valori di azione

-  Effetti biofisici diretti

-  Potenziali effetti sulla salute di lavoratori appartenenti alle categorie sensibili al rischio (soggetti portatori di dispositivi medici impiantati, lavoratrici in gravidanza)

-  Effetti indiretti eventuali

-  Esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione

-  Disponibilità di azioni di risanamento

-   Informazioni raccolte durante la sorveglianza sanitaria

-   Informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature

-   Presenza di sorgenti multiple di esposizione

-   Possibilità di esposizione simultanea a campi a diversa frequenza

 

In caso si rendano necessarie misure specifiche per migliorare il livello di sicurezza, queste devono essere precisate nel documento di valutazione del rischio.

Azioni da intraprendere in caso di superamento dei VLE e dei VA in deroga

Le indicazioni su come procedere in caso di superamento dei VLE per effetti sensoriali e dei VA inferiori consentiti in deroga, sono riportate all’Art. 208, comma 6.

 

In caso di superamento dei VLE per effetti sensoriali e dei VA inferiori consentiti in deroga (Art. 208, comma 4 e 5) il datore di lavoro deve comunicare all’organo di vigilanza territorialmente competente il superamento dei suddetti valori mediante una relazione tecnico-protezionistica contenente le seguenti informazioni:

 

-  motivazioni legate al processo produttivo o alla pratica lavorativa che richiedono il superamento

-  livello di esposizione dei lavoratori

-  entità del superamento

-  numero di lavoratori interessati

-  tecniche di valutazione utilizzate

-  specifiche misure di protezione adottate

-  azioni intraprese in caso di sintomi transitori.

Deroghe

Nell’articolo 208, comma 4 vengono indicate le specifiche deroghe per il superamento dei limiti, che è possibile, sia per i campi magnetici che per quelli elettrici, a determinate condizioni se di durata limitata e giustificato dalle necessità del processo produttivo.

In particolare:

 

1) per i campi elettrici a frequenza compresa tra 1 Hz e 10 MHz possono essere superati i VA inferiori (Allegato XXXVI, parte II, tabella B1) se:

-   non siano superati i VLE per effetti sanitari (All. XXXVI, parte II, tabella A2)

-   non siano superati i VA per le correnti di contatto (All. XXXVI, parte II, tabella B3)

-   ai lavoratori ed ai loro rappresentanti per la sicurezza siano state fornite informazioni sulle situazioni di rischio

-   il superamento sia giustificato dalla pratica o dal processo produttivo

 

2) per i campi magnetici a frequenza compresa tra 1 Hz e 10 MHz possono essere superati i VA inferiori (Allegato XXXVI, parte II, tabella B2) se:

-   il superamento dei VA inferiori e dei VLE per effetti sensoriali (All. XXXVI, parte II, tabella A3) sia solo temporaneo e legato al processo produttivo

-   non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari (All. XXXVI, parte II, tabella A2)

-   in caso di sintomi transitori siano adottate le opportune misure

-   i lavoratori siano informati sul rischio

 

3) i VLE per effetti sensoriali in generale possono essere superati se:

-    il loro superamento sia solo temporaneo in relazione al processo produttivo

-   non siano superati i corrispondenti VLE relativi agli effetti sanitari

-   nel caso di superamento dei VLE relativi agli effetti sensoriali per i campi statici (All. XXXVI, parte II, tabella A1) siano prese misure specifiche atte a ridurre l’esposizione (tali misure sono descritte nell’Art. 210, comma 6)

-   in caso di sintomi transitori siano adottate le opportune misure

-   i lavoratori siano informati sul rischio

 

Le deroghe devono essere autorizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su richiesta del datore di lavoro.

Tali deroghe sono comunque subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:

          -  tutte le misure tecnico organizzative atte a prevenire il superamento sono state applicate

          -  il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza

          -  per quanto riguarda i tomografi a risonanza magnetico nucleare, il datore di lavoro deve dimostrare che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza attraverso la applicazione del set di istruzioni per l'uso in condizioni di sicurezza fornito dai costruttori e l'utilizzo di pratiche lavorative atte a minimizzare l'esposizione.

 

Verifica del non superamento di VLE e VA

L’articolo 208 del D.Lgs. 81/2008 riporta i valori limite di esposizione ed i valori di azione cui occorre fare riferimento ai fini della valutazione del rischio. Di tutti gli articoli del Capo IV, Titolo VIII del Testo Unico, è quello che ha subito le maggiori modifiche rispetto alla versione originale.

 

L’articolo prevede l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare che l’esposizione ai campi elettromagnetici non superi i VLE (Valori Limite di Esposizione) relativi agli effetti sanitari riportati nell’Allegato XXXVI, parte II e parte III. In dettaglio non devono essere superati i valori indicati nelle seguenti tabelle:

 

-         Tabella A1, parte II – per i campi statici

-         Tabella A2, parte II – per i campi a frequenza compresa tra 1 Hz e 10 MHz

-         Tabella A1, parte III – per i campi a frequenza compresa tra 100 kHz e 6 GHz

-         Tabella A3, parte III – per i campi a frequenza superiore a 6 GHz

 

Il medesimo articolo istituisce anche per il datore di lavoro l’obbligo di assicurare che l’esposizione non superi i VLE relativi agli effetti sensoriali riportati nell’Allegato XXXVI, parte II e parte III. In dettaglio non devono essere superati i valori riportati nelle seguenti tabelle:

 

-         Tabella A3, parte II – per i campi a frequenza compresa tra 1 e 400 Hz

-         Tabella A2, parte III – per i campi a frequenza compresa tra 0.3 e 6 GHz

 

I Valori Limite di Esposizione non devono mai essere superati. In caso di superamento per il datore di lavoro scatta l’obbligo di adozione immediata delle misure descritte nell’Articolo X, comma 7.

 

I VLE vengono considerati rispettati se il datore di lavoro dimostra, il non superamento dei VA (Valori di Azione) riportati nell’Allegato XXXVI, in particolare:

 

-         VA per i campi Elettrici a frequenza compresa tra 1 Hz e 10 MHz – Tabella B1, parte II

-         VA per i campi Magnetici a frequenza compresa tra 1 Hz e 10 MHz – Tabella B2, parte II

-         VA per le correnti di contatto – Tabella B3, parte II

-         VA per induzione magnetica di campi magnetici statici – Tabella B4, parte II

-         VA per i campi elettromagnetici a frequenza compresa tra 100 kHz e 3 GHz – Tabella B1, parte III

-         VA per le correnti di contatto e le correnti indotte attraverso gli arti – Tabella B2, parte III.

 

Nel caso in cui l’esposizione superi i VA il datore di lavoro è chiamato ad adottare le misure descritte nell’Articolo X, comma 1.

VLE bassa frequenza e campi statici

Allegato XXXVI - Parte II

 

Tabella A1 -  VLE per l'induzione magnetica per frequenze comprese tra 0 e 1 Hz

tabellaA1

 

 

Tabella A2 -  VLE relativi agli effetti sanitari per intensità di campo elettrico interno a frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz

tabellaA2

 

 

Tabella A3 -  VLE relativi agli effetti sensoriali per intensità di campo elettrico interno a frequenze comprese tra 1 Hz e 400 Hz

tabellaA3

 

VA alta frequenza

Allegato XXXVI - Parte II

 

Tabella B1 -  VA per campi elettrici magnetici ed elettromagnetici ambientali a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz

tabellaB1HF

 

Tabella B2 -  VA per le correnti di contatto stazionarie e le correnti indotte attraverso gli arti

tabellaB2HF

 


VLE alta frequenza

Allegato XXXVI - Parte III

 

Tabella A1 -  VLE relativi agli effetti sanitari per esposizioni a campi elettromagnetici a frequenze comprese tra 100 kHz e 6 GHz

tabellaA1HF

 

 

Tabella A2 -  VLE relativo agli effetti sensoriali per esposizionin a campi elettromagnetici a frequenze comprese tra 0.3 e 6 GHz

tabellaA2HF

 

 

Tabella A3 -  VLE relativo agli effetti sanitari per esposizione a campi elettromagnetici a frequenza compresa tra 6 GHz e 300 GHz

tabellaA3HF

 

VA bassa frequenza e campi statici

Allegato XXXVI - Parte II

 

 

Tabella B1 -  VA per campi elettrici a frequenza compresa tra 1 MHz e 10 MHz

tabellaB1

 

Tabella B2 -  VA per i campi magnetici a frequenza compresa tra 1 Hz e 10 MHz

tabellaB2

 

Tabella B3 -  VA per la corrente di contatto IC

tabellaB3

 

Tabella B4 -  VA per l'induzione magnetica di campi magnetici statici

tabellaB4

Ambiti protezionistici

Nell’articolo 207 del Testo Unico modificato dal D.Lgs. 159/2016 viene presentata una serie dettagliata di definizioni attraverso le quali vengono indicati gli ambiti protezionistici del Decreto in oggetto.

 

Il Testo Unico aggiornato ha come obiettivo la protezione dei lavoratori dai seguenti effetti imputabili ai campi elettromagnetici:

 

-         effetti biofisici indiretti

-       effetti termici

-       effetti non termici

- stimolazione di muscoli

- stimolazione di nervi

- stimolazione di organi sensoriali

- disturbi temporanei quali fosfeni, vertigini, calo di concentrazione

-       corrente negli arti

 

-         effetti indiretti

-       interferenza con dispositivi medici impiantati e dispositivi elettronici

-       rischio propulsivo

-       innesco di detonatori

-       incendi di materiali infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti

-       correnti di contatto

 

Non viene fornita protezione nei confronti di:

-         eventuali effetti a lungo termine

-         rischi risultanti dal contatto diretto con conduttori in tensione

Definizioni di VLE e VA introdotte dal D.Lgs. 159/2016

Nel Testo Unico (D.Lgs. 81/2008) venivano definiti unicamente dei valori limite di esposizione che non dovevano mai essere superati per garantire ai lavoratori esposti protezione contro tutti gli effetti nocivi a breve termine.

 

Il D.Lgs. 159/2016 aggiorna l’articolo 207 del Testo Unico i valori limite di esposizione per effetti sanitari e sensoriali ed i valori di azione inferiori e superiori per campi elettrici e magnetici.

 

Nell’articolo 207, comma 1 del Testo Unico modificato dal D.Lgs 159/2016 i limiti sono definiti nel modo seguente:

 

-    Valori limite di esposizione (VLE) – valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche ed in particolare sulla base degli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, al disopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti ad effetti nocivi per la salute o per le capacità di compiere la propria mansione lavorativa. Sono espressi in termini di grandezze dosimetriche.

 

-    VLE relativi agli effetti sanitari – VLE al disopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali riscaldamento termico o stimolazione del tessuto nervoso o muscolare.

 

-    VLE relativi agli effetti sensoriali – VLE al disopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi transitori delle percezioni sensoriali e a modifiche minori nelle funzioni cerebrali.

 

-    Valori di Azione (VA) - livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE e, ove necessario per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione. Sono espressi in termini di grandezze radiometriche.

 

-     VA inferiori e superiori per i campi elettrici – livelli connessi a misure di prevenzione e protezione specifiche per i campi elettrici

 

-     VA inferiori per i campi magnetici – livelli connessi ai VLE relativi agli effetti sensoriali dei campi magnetici

 

-     VA superiori per i campi magnetici – livelli connessi ai VLE relativi agli effetti sanitari dei campi magnetici

Attività di supporto alle aziende: misure e valutazioni numeriche

Descrizione del servizio 

La normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 81/08 – Testo Unico) include i campi elettromagnetici tra gli agenti fisici per i quali occorre effettuare una adeguata valutazione del rischio da esposizione, e, ove necessario adeguare postazioni ed ambienti di lavoro ai valori limite ed ai valori di azione riportati nell’Allegato XXXVI del Testo Unico.


Le riconosciute competenze in materia di rilevazioni strumentali e analisi elettromagnetica vengono messe a disposizione dei datori di lavoro e dei Responsabili per la Sicurezza ai fini della valutazione delle emissioni presenti nell’ambiente di lavoro, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.

Le campagne di misura partono con una accurata analisi delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico presenti sul luogo di lavoro, la misurazione ed infine il rilascio di una relazione firmata che può essere inserita all’interno del documento di valutazione del rischio.

Strumenti di misura in dotazione al Consorzio Elettra 2000.


 

Per infomazioni, richieste di preventivi chiamare il numero 051/846854, oppure scrivere a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Come procedere per la valutazione del rischio

 

La valutazione del rischio viene fatta partendo dall'approccio documentale che prevede la ricognizione delle sorgenti presenti in azienda e la lettura della documentazione relativa al fine di verificare se il macchinario rientra in una lista di confomità a priori.

 

Nel caso il macchinario rientrasse in una lista di conformità a priori il documento di valutazione del rischio si fermerà alla parte documentale e non sarà neccessario nessun ulteriore passo.

 

Nel caso il macchinario non rientrasse nella lista di conformità a priori, occorrerà verificare, attraverso una opportuna attività di misura in loco che siano rispettati i valori di azione.

 

Qualolra dalla campagna di misure risultasse che i valori di azione sono rispettati la valutazione del rischio si fermerà non occorrendo ulteriori valutazioni.

 

Nel caso si verificasse un superamento dei valori d'azione, le strade da percorrere sono sostanzialmente due:

 

  • Verificare, attraverso valutazioni che prevedono anche l'utilizzo di modelli matematici appositamente implementati che che non siano superati i valori limite. Si tratta di procedure complesse, estremamente costose, che possono essere portate avanti solo da soggetti aventi elevate competenze.
  • Adottare misure di protezione atte a riportare i livelli misurati al disotto dei valori di azione, senza indagare ulteriormente su eventuali superamenti dei valori limite.

 

Il tutto segue lo schema sotto riportato:

 

Vademecum: cosa fare se?

 

Nelle indicazioni applicative del Decreto Legislativo 81/2008 curate dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di Lavoro delle Regioni e delle Province Autonome, vengono riportati una serie di suggerimenti su come muoversi in particolari situazioni che possono presentarsi man mano che si procede con la stesura del documento di valutazione del rischio. Di seguito sono riportate, in forma domanda/risposta alcune delle situazioni che possono presentarsi:


1) Cosa fare in caso di esposizione a sorgenti non strettamente correlate alla attività lavorativa?


Se la sorgente causa di esposizione indebita non ricade sotto la gestione del datore di lavoro, quest'ultimo deve ad ogni modo valutare il rischio ed eventualmente verificare il rispetto della normativa vigente da parte dell'esercente della sorgente al limite avvalendosi di un organo di controllo. Nel documento della valutazione del rischio a quella sorgente devono essere applicati i limiti vigenti per la tutela della popolazione.

Se la sorgente ricade sotto la gestione del datore di lavoro, ma non è strettamente correlata con la specifica attività del singolo lavoratore, le esposizioni indebite devono essere eliminate o ricondotte entro le restrizioni previste dalla normativa vigente per la tutela della popolazione.



2) Come gestire la valutazione del rischio nel caso di lavoratori portatori di protesi o di altri dispositivi medici impiantati?


I lavoratori portatori di dispositivi medici o di protesi impiantate vengono considerati lavoratori sensibili al rischio, secondo la definizione riportata all'Articolo 183 del Testo Unico. Per tali lavoratori dovrà essere effettuata una valutazione del rischio ad hoc; tale valutazione prescinderà dal rispetto dei valori di azione o dei limiti di esposizione e dovrà essere fatta con la collaborazione del medico competente, anche sulla base delle informazioni fornite dal medico di base, dalla struttura sanitaria che ha in cura il soggetto e tenendo conto delle caratteristiche intrinseche del dispositivo fornite dalla casa produttrice.



3) Come comportarsi se la valutazione del rischio non evidenzia nessun superamento?


Se la valutazione non evidenzia il superamento dei valori di azione non è necessario adottare nessuna misura di prevenzione



4) Come comportarsi in caso di superamento dei valori di azione?


Nel caso di superamento dei valori di azione occorre adottare misure tecniche e organizzative finalizzate a ridurre l'esposizione. Le misure tecniche e organizzative possono includere:

  • verifica delle corrette condizioni di installazione della macchina in termini di messa a terra e filtraggio rispetto all'impianto di rete
  • ricollocazione della sorgente nel locale ed eliminazione delle superfici riflettenti che possono aumentare l'esposizione
  • allontanamento del lavoratore dalla sorgente tramite remotizzazione del controllo della macchina
  • schermatura della sorgente, dei locali o dello spazio tra sorgente e operatore
  • revisione e ottimizzazione delle procedure di utilizzo della macchina
  • limitazione degli accessi e segnalazione delle aree a rischio tramite appositi cartelli
  • apposizione di segnaletica specifica per i soggetti sensibili
  • utilizzo di dispositivi di protezione, ove possibile.
  • dispositivi di allarme atti a segnalare tempestivamente il possibile superamento dei valori di azione

Segnaletica specifica

Radiazioni non ionizzanti

Segnaletica di Pericolo: Radiazioni non ionizzanti

Indica zone in cui possono essere operativi apparati operano nel campo delle Radio Frequenze (RF), delle Microonde (MW) e nell'Ultravioletto (UV)

 

 

Campi magnetici

Segnaletica di Pericolo: Campi magnetici forti

Indica aree dove il campo magnetico è pari o superiore a 0.5 mT (5 Gauss); in queste zone è vietato introdurre materiale ferromagnetico e l'accesso è consentito solo al personale autorizzato, o a persone a cui non sono state accertate controindicazioni, è vietato l'accesso a portatori di pacemaker, di protesi con circuiti elettronici portatori di clips vascolari, preparati metallici intracranici, schegge metalliche situate in prossimità di strutture anatomiche vitali.

 

 

Tensione elettrica

Segnaletica di Pericolo: Tensione elettrica

 

 

 

Divieto di accesso ai portatori di pacemaker

Segnaletica di avvertimento: Divieto di accesso

Indica una zona il cui accesso è vietato ai portatori di pacemaker e di protesi con circuiti elettronici. In queste zone è sconsigliato accedere anche nel caso di impianti metallici presenti sul corpo (preparati intracranici e schegge metalliche situate in prossimità di strutture anatomiche vitali)


Attività di supporto alle Aziende: informazione

 

Il Consorzio Elettra 2000, su richiesta organizza giornate dedicate alla formazione in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.

Tali incontri sono dedicati a Datori di Lavoro, RSPP e personale professionalmente esposti.

Le giornate, calibrate sulle necessità specifiche della azienda, partendo da una analisi delle sorgenti presenti nell'ambiente di lavoro, possono coprire le seguenti tematiche di massima:

 

  • Livelli di esposizione che caratterizzano le diverse mansioni ed attività all'interno della Azienda;


 

  • Classificazione delle aree, con chiara identificazione di quelle in cui il lavoratore potrebbe essere esposto a livelli superiori a quelli raccomandati per la popolazione, di quelle in cui i valori di azione sono superati ed infine di quelle non adatte ai lavoratori particolarmente sensibili;

 

  • Segnaletica specifica;

 

  • Controindicazioni specifiche alla esposizione;

 

  • Indicazioni delle modalità per l'accesso alla sorveglianza sanitaria su richiesta del lavoratore;

 

  • Opportuni accorgimenti e modalità operative da adottare al fine di prevenire il superamento dei limiti di azione;


 

  • Modalità d'uso e di manutenzione dei dispositivi di protezione ove previsti;


 

  • Uso e manutenzione dei dispositivi di segnalazione e di allarme;


 

  • Procedure e norme comportamentali idonee a ridurre al minimo l'esposizione;

 

Su richiesta, possono essere introdotti ed affrontati altri argomenti più specifici.

 

Per informazioni e preventivi contattare lo 051/846854 oppure scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Attività di supporto alle Aziende: la formazione

 

Elettra 2000 organizza corsi, con l'obiettivo di formare esperti in grado di affrontare e trattare propriamente la tematica dell'esposizione professionale ai campi elettromagnetici, alla luce delle modifiche introdotte alla normativa di settore.

 

Il corso, intitolato "La protezione dei lavoratori dall'esposizione ai campi elettromagnetici: misure ed interventi" è destinato agli operatori che si occupano a vario titolo di interventi legati alla protezione dei lavoratori dagli agenti fisici.

 

Lo scopo del corso è formare esperti in grado di affrontare e trattare propriamente la tematica dell’esposizione professionale ai campi elettromagnetici, alla luce delle modifiche alla normativa di settore, introdotte con la recente pubblicazione del Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 81/2008).
Partendo dal quadro completo della normativa in materia di esposizione ai campi elettromagnetici e attraverso alcuni richiami teorici di base, il corso intende fornire le competenze necessarie per l’esecuzione degli interventi previsti dalla legge, con particolare riferimento agli adempimenti per i datori di lavoro, disciplinati dal Testo Unico.  Il corso consentirà inoltre di acquisire una metodologia adeguata per l’individuazione delle principali sorgenti di campo elettromagnetico in ambiente industriale e per la conseguente caratterizzazione delle emissioni, sia attraverso valutazioni previsionali che mediante rilievi strumentali.
 

Il programma è personalizzabile e comprende moduli relativi alla normativa, fisica di base, effetti sanitari e valutazioni strumentali e previsionali.

 

Programma di massima

 

Il corso è organizzato con una struttura modulare. I principali argomenti trattati sono:

 

  • Richiami e Fondamenti (3 ore)
    • Principi di fisica dei campi elettromagnetici
    • Effetti biologici e sanitari e dosimetria
    • Percezione e comunicazione del rischio

 

  • Inquadramento normativo (3 ore)
    • Normativa europea ed italiana Norme tecniche (CENELEC/CEI)
    • Adempimenti per il datore di lavoro (sorveglianza sanitaria dei lavoratori professionalmente esposti, valutazione del rischio, ecc.)
    • Risanamenti
    • Giurisprudenza e sanzioni

 

  • L’esposizione negli ambienti di lavoro (4 ore)
    • Sorgenti di campo elettromagnetico ed esposizione professionale
    • Richiami di compatibilità elettromagnetica
    • Tecniche per la riduzione dell’esposizione
    • Strumenti di calcolo per la valutazione previsionale del campo elettromagnetico
    • Tecniche per la misura di campo elettromagnetico a banda larga e a banda stretta

 

  • Misure (4-6 ore)
    • Applicazioni delle metodologie descritte a casi pratici
    • Esecuzione di misure

 

Modalità didattiche

 

Il corso verrà strutturato in lezioni teoriche frontali tenute da docenti individuati da Elettra 2000. Durata La struttura del corso consente di stabilirne la durata in funzione dei moduli di maggior interesse, privilegiando, nel caso, la sezione dedicata agli aspetti applicativi di misura.

 

Valutazione

 

Ai partecipanti verrà somministrato un questionario per la valutazione dell’apprendimento.

 

Per maggiori informazioni, o preventivi per corsi on demand chiamare il numero 051/846854 oppure scrivere una mail al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Tabella riassuntiva campi presenti in ambito aziendale

 

La tabella che viene riportata intende, senza pretese di completa esaustività, presentare in modo sintetico le caratteristiche delle principali sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico presenti in ambito aziendale.

 

Frequenza
Applicazioni
Lavoratori esposti
0 Hz - 3 kHz
  • Sistemi di generazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica
  • Apparecchiature industriali alimentate con correnti elevate
  • Motrici dei treni
  • Operatori delle centrali elettriche
  • Operai che lavorano all'interno di cabine di trasformazione
  • Addetti alla manutenzione delle linee elettriche
  • Utilizzatori di tornio, tranciatrice, compressore, fresa, elettrosega
  • Operai addetti al processo di smerigliatura
  • Saldatori
  • Operai di fonderie
  • Persone impiegate presso forni elettrici
  • Macchinisti
3 - 30 kHz
  • Trasmissioni marittime
  • Videoterminali (VDT)
  • Personale addetto alle trasmissioni marittime
  • Utilizzatori di videoterminali o apparati elettrici
  • Operai addetti ai forni ad induzione
100 kHz - 3 MHz
  • Saldatura ad arco
  • Fusione
  • Tempera
  • Sterilizzazione
  • Trasmettitori radio AM e amatoriali
  • Telecomunicazioni
  • Radio-Navigazione
  • Operatori dell'industria chimica
  • Operatori dell'industria cartiera
  • Operatori delle industrie del legno
  • Operatori delle industrie della gomma
  • Operatori delle industrie automobilistiche
  • Operatori delle telecomunicazioni
3 MHz - 30 MHz
  • Riscaldamento
  • Essicamento
  • Incollaggio
  • Saldatura
  • Polimerizzazione
  • Sterilizzazione di sostanze dielettriche
  • Applicazioni in medicina
  • Emissioni radio internazionali, amatoriali, cittadine
  • Radio astronomia
  • Ingegneri
  • Tecnici elettronici
  • Equipaggi degli aerei
  • Operatori radar
  • Addetti alla manutenzione
  • Operatori di forni a radiofrequenza
  • Personale aeroporti
  • Operatori di marconiterapia
  • Operatori sanitari (medici, infermieri)
30 MHz - 300 MHz
  • Riscaldamento
  • Essicamento
  • Incollaggio
  • Saldatura
  • Polimerizzazione
  • Sterilizzazione di sostanze dielettriche
  • Trasmissioni radio FM
  • Trasmissioni TV
  • Monitoraggio traffico aereo
  • Trasmissioni radar
  • Ingegneri
  • Tecnici elettronici
  • Personale addetto
  • Operatori radar
  • Addetti alla manutenzione
  • Operatori della ricerca
  • Personale aeroporti
300 MHz - 3 GHz
  • Radar metereologici
  • Radar per controllo traffico stradale
  • Ponti radio
  • Telefonia mobile
  • Telemetria
  • Medicina
  • Forni a microonde
  • Processi utilizzati nelle industrie alimentari
  • Ingegneri
  • Tecnici addetti
  • Personale medico
  • Personale paramedico
  • Addetti alla manutenzione degli apparati
  • Operatori impiegati nelle industrie alimentari
3 GHz - 30 GHz
  • Altimetri
  • Radar per la navigazione marittima ed aerea
  • Comunicazioni via satellite
  • Ponti radio a microonde
  • Radar in uso alla polizia
  • Operatori dei trasmettitori radio e tv
  • Addetti ai radar
30 GHz - 300 GHz
  • Radioastronomia
  • Radiometereologia
  • Spettroscopia a microonde
  • Personale addetto alla guardia costiera
  • Personale addetto alla ricerca metereologica
  • Ricercatori

Campi a frequenza alta ed intermedia presenti in azienda

 

Le sorgenti di esposizione a campi elettromagnetici in ambiente industriale si basano sulla trasformazione in calore dell'energia elettromagnetica assorbita dal materiale oggetto di trattamento.

 

Le applicazioni sono numerose suddivise in tre grandi categorie a seconda del principio e delle modalità di funzionamento:

 

  •  A perdita dielettrica

 

  •  A induzione magnetica

 

  •  A microonde

 

  • Riscaldatori a microonde

 

I riscaldatori a microonde sono impiegati nell'industria cartiera (essicamento della pasta di cellulosa), nell'industria alimentare (forni a microonde per precottura, sterilizzazione di granaglie), nell'industria chimica (essicamento di laminati o fili di plastica). Funzionano a frequenze prestabilite di 915 e 2.450 MHz con potenze da qualche kW a centinaia di kW (potenza media 600 kW). Un'efficace schermatura delle guarnizioni degli sportelli di carico e scarico dei materiali garantisce un buon grado di sicurezza per gli utilizzatori.

 

Riscaldatori a perdite dielettriche

 

Sono in grado di produrre calore direttamente all'interno del materiale trattato, e vengono impiegati nell'industria del legno (incollaggio, laminazione, piegatura a caldo con frequenza che vanno dai 3 ai 15 MHz), per la saldatura e stampaggio di manufatti in plastica (con frequenze che vanno dai 10 ai 50 MHz, tipicamente 27,12 MHz) e nell'industria tessile (essiccamento delle fibre, riscaldamento di filati in lana). Gli strati di materiale da trattare vengono pressati tra due elettrodi a piastre di dimensioni variabili alimentati con radiofrequenza tramite barre conduttrici.

Le potenze in gioco variano da alcune centinaia di W fino a diverse decine di kW, e le frequenze d'uso vanno da qualche MHz sino al centinaio di MHz, anche in ragioni delle dimensioni degli applicatori e del materiale da trattare (le macchine per la plastica lavorano alla frequenza ISM di 27.12 MHz, quelle per il legno a frequenze più basse).

L'esposizione degli operatori avviene in zona di campo vicino.

I livelli di esposizione dipendono in modo critico, oltre che dalla potenza della macchina, dal tipo e dalla configurazione degli applicatori, dalla posizione del lavoratore, dalla presenza di riflessioni o meno su superfici metalliche, dalle procedure di utilizzo della macchina.

Tipicamente i livelli variano tra 0,1 e 20 A/m per il campo magnetico e tra 10 e 300 V/m per il campo elettrico. Nel caso degli apparati per lo stampaggio di manufatti in plastica i livelli di campo elettrico nella posizione dell'opearatore possono raggiungere 1 kV/m cui corrispondono correnti di scarica verso terra dell'ordine di 600 mA.

 

Apparecchi per riscaldamento a induzione

 

Queste apparecchiature sfruttano intensi campi magnetici per produrre calore all'interno di metalli e semiconduttori. Il campo di applicazione è prevalentemente nel trattamento dei materiali metallici (saldatura, indurimento, tempera, fusione) e nell'industria elettronica (raffinamento di semiconduttori, riscaldamento sottovuoto, produzione di fibre ottiche).

Il materiale da trattare viene in genere posto all'interno di un applicatore a forma di solenoide o a spira che alimentato con la radiofrequenza, cede energia al materiale attraverso l'induzione nello stesso di elevate correnti.

Le potenze impiegate possono variare tra le centinaia di kWatt e le migliaia di kWatt, mentre la frequenza d'uso può variare da 50 Hz fino poche decine di MHz.

L'esposizione degli operatori avviene in zona di campo vicino e il maggior interesse è concentrato sulla componente magnetica.

 

Apparati per telecomunicazioni

 

Antenne per broadcasting radiotelevisivo

 

Le antenne radiotelevisive utilizzano frequenze da circa 0,5 MHz (radio a modulazione di ampiezza - AM) fino a circa 1 GHz (canali televisivi privati) con trasmettitori operanti ad una potenza variabile da decine di watt a centinaia di KW in funzione del tipo di propagazione e dell'area da coprire.

Gli operatori, la cui mansione comporta la salita su torri e tralicci per l'installazione o la manutenzione di sistemi radio FM (87,5 MHz - 108 MHz), o televisivi UHF (470 MHz - 862 MHz) possono essere sottoposti a campi elettrici fino a 1000 V/m e magnetici fino a 5 A/m.

 

Radar per controllo traffico aereo e centri di trasmissione militari

 

I radar vengono usati per il controllo del traffico terrestre, aereo e navale per scopi civili e militari (le frequenze a cui operano sono 3-30 GHz e 30-300 MHz), per sorveglianza e per uso metereologico (300 MHz-3GHz). Sono sistemi molto direttivi ed in genere si trovano in aree isolate e sicuramente non aperte al pubblico.

Nei centri di trasmissione militare, oppure negli aeroporti può succedere che sistemi antenna si trovino prossimi a strutture che ospitano uffici, o risultino comunque accessibili per necessità di presidio.

Esposizioni non superiori a 0,1 W/m2, sono in genere associate alla vicinanza a sistemi radar per il controllo del traffico aereo, nonostante potenze di picco dell'ordine dei 10 MW, in considerazione della rotazione dell'antenna e della pulsazione del segnale. Potenze ancora più basse sono impiegate nei sistemi radar per il controllo del traffico marino

 

Antenne per telefonia cellulare GSM e UMTS

 

Gli operatori addetti alla manutenzione di stazioni radiobase GSM (frequenza 900 MHz -1800 MHz) e UMTS (frequenza 1900 MHz - 2200 MHz) sono sottoposti a esposizioni rilevanti. Ad esempio, una antenna emittente a 1800 MHz con una potenza totale di 80 W produce livelli di densità di potenza che possono raggiungere i 300 W/m2 a 10 cm di distanza e rimanere dell'ordine dei 20 V/m2 a 60 cm di distanza nella direzione di massima irradiazione.

 

Altri apparati per radiotrasmissioni:

 

Apparati in banda cittadina - CB: operano alla frequenza di 27 MHz e vengono utilizzati per comunicazione privata o lavorativa. Le potenze in gioco variano da 0, 5 a 5 watt a seconda del canale di trasmissione che viene usato.

 

 Apparati dei servizi di emergenza: sono impiegati dal personale di polizia e di altri servizi di emergenza (personale delle ambulanze, vigili del fuoco) ed operanoa frequenze di 400 MHz. Tali sistemi si basano sull'utilizzo di terminali posti all'interno del veicolo con antenna localizzata all'esterno dello stesso e trasmettono segnali pulsati con potenze di picco variabili fino a 30 W. Nel caso di dispositivi localizzati all'interno di veicoli, i limiti base sul SAR locale a livello della testa possono essere superati se l'operatore si trova a pochi centimetri dall'antenna emittente.

 

 Apparati radio per comunicazione aerea e navale: operano su medie e grandi distanze con potenze dell'ordine di qualche kW.

 

Sistemi antitaccheggio e apparati simili

 

Sistemi antitaccheggio: largamente diffusi per la prevenzione dei furti, basano il loro funzionamento sull'emissione di campi elettrici e magnetici di frequenza variabile, a seconda del dispositivo, dalle basse frequene (10 Hz - 135 KHz), alle radiofrequenze (1 MHz - 20 MHz) e microonde (0,8 GHz - 2,5 GHz). Le postazioni degli operatori (cassiere all'interno dei supermercati, guardie nei pressi di musei o biblioteche) sono localizzate in genere ad una distanza variabile da 1 a 3 metri da tali sistemi e i livelli di esposizione risultano bassi in quanto i campi emessi diminuiscono rapidamente allontanandosi dalla sorgente.

 

Sistemi RFID: operano ad una frequenza variabile tra 1 Hz e 5,8 GHz e vengono utilizzati per controllo a distanza degli accessi. I livelli di esposizione a cui sono sottoposti i lavoratori che presenziano accanto a questi apparati sono generalmente molto bassi

Metal detector: i metal detector manuali, che utilizzano campi di frequenza compresa tra 10 KHz e 2 MHz, in prossimità del rivalatore possono produrre livelli di esposizione al campo magnetico variabile tra 0,1 e 10 mT.

Campi a bassa frequenza presenti in ambito aziendale

 

I campi elettromagnetici a bassa frequenza trovano largo impiego in campo industriale; tra le applicazioni possiamo citare le semplici attività lavorative connesse all'uso del computer, gli impianti industriali, gli elettrodotto e molte altre fonti. In genere i campi elettrici e magnetici sono presenti ovunque vi siano apparecchiature alimentate da tensione o linee percorse da elevate correnti continue.

 

Bassissime frequenze (0 - 30 kHz)

 

I campi elettromagnetici aventi frequenza compresa tra 0 e 30 kHz non hanno applicazioni significative se non a frequenza industriale (50 Hz) nella produzione, trasporto ed uso di correnti elettriche, nell'attività manutentiva di linee elettriche ad alta tensione e di linee elettriche attive e in generale associati al funzionamento dei grandi motori elettrici.

Ogni linea elettrica aerea o interrata, ogni cablaggio, ed in generale qualsiasi cavo elettrico percorso da corrente costituisce una sorgente di campo elettromagnetico per l'ambiente circostante.

Sotto una line a 380 kV il campo elettrico può raggiungere e superare i 5 kV/m e l'induzione magnetica qualche decina di micro Tesla. L'esposizione degli addetti alle centrali elettriche è stata stimata attorno ai 40 micro Tesla in media, con picchi sensibilmente più elevati per gli addetti alla manutenzione delle linee elettriche.

Molte sono le attrezzature utilizzate in ambiente industriale dotate di sottostazione autonoma per l'alimentazione elettrica. La presenza di questi cablaggi sotterranei comporta spesso elevati valori di campo magnetico nelle postazioni lavorative che si trovano al di sopra di suddetti cablaggi.

I lavoratori impiegati presso forni elettrici e nelle fonderie dove viene fatto il trattamento dell'acciaio e di altri metalli tramite fusione, possono essere esposti con continuità a campi magnetici tra 100 micro Tesla e 10 mT, con picchi di 100 mT nel caso dei saldatori. Altri lavoratori esposti in modo significativo a campi magnetici sono gli addetti al processo di smerigliatura (con esposizione fino a 300 micro Tesla) e gli addetti alla produzione di magneti permanenti (esposizione intorno ai 500 micro Tesla).

I macchinisti delle Ferrovie sono esposti a campi magnetici in media dell'ordine del micro Tesla, in un intervallo di frequenza tra 5 e 500 Hz dovuto alla presenza di alternatori e gruppi statici a bordo delle motrici dei treni.

 

Basse frequenze (30 - 300 kHz)

 

Questi campi sono poco usati nell'industria, fatta eccezione per particolari sonde che vengono utilizzate nei forni ad induzione. Nelle vicinanze di questi strumenti si generano correnti indotte molto intense e le esposizioni possono essere significative.

 

 

 

Chi può effettuare la valutazione del rischio

 

I riferimenti legislativi riguardanti il personale autorizzato alla stesura del documento di valutazione del rischio vanno ricercati nella Sezione 3 - Capo III - articolo 32- "Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni" e nel Titolo VIII - Capo IV - articolo 181 - "Valutazione dei rischi " del Testo Unico.

 

Nel testo di legge viene riportato che la valutazione dei rischi deve essere effettuata da personale qualificato all'interno del servizio di prevenzione e protezione.

 

Per personale qualificato si intende:

 

  • Un operatore che abbia sostenuto un corso di qualificazione inerente all'agente fisico da valutare e conclusosi con valutazione positiva

oppure

 

  • Una persona che abbia un curriculum specifico nel settore e conosca le norme di buona tecnica e di buona prassi

Lavoro d'ufficio e videoterminali

 

Molte apparecchiature presenti negli uffici sono sorgenti di campo elettromagnetico a bassa frequenza (ELF), come accade per qualsiasi apparato che utilizza la corrente elettrica di rete per funzionare. Gli apparati presenti negli uffici in genere sono:

 

  •  Macchine fotocopiartici

 

  •  Stampanti

 

  •  Computer

 

  •  Periferiche varie

 

  •  Lettori a banda magnetica

 

I campi associati a questo tipo di attrezzature, per intensità e configurazione spaziale non risultano significativi ai fini protezionistici

 

Videoterminali

 

I videoterminali emettono campi elettrici e magnetici su un ampio spettro che va dalle frequenze estremamente basse (ELF), fino alle radiofrequenze. Le principali emissioni sono generate dai circuiti di scansione verticale ed orizzontale del fascio di elettroni del tubo catodico.

I circuiti di scansione verticale dei VDT emettono campi elettrici e magnetici nella banda delle ELF e generalmente la componente principale è a 60 Hz. I circuiti di scansione orizzontale emettono campi nella banda LF ad una frequenza in genere compresa tra 15 kHz e 70 kHz a seconda del modello di videoterminale.

I valori tipici del campo magnetico sono dell'ordine dei micro Tesla quasi a contatto con lo scherno o con le parti laterali di squest'ultimo (zona in cui si trovavo le bobine di deflessione) e di 0,1 - 0,2  μTesla nella posizione in cui si trova l'operatore. I livelli di campo elettrico variano da meno di 1 V/m a 10 V/m.

 

In ogni caso i campi prodotti dai videoterminali decadono molto rapidamente con la distanza dell'operatore dal videoterminale stesso

Periodicità per la valutazione del rischio

 

Le tempistiche relative alla stesura del documento di valutazione del rischio sono indicate nel Titolo VIII - Capo IV - articolo 181 - "Valutazione dei rischi " del Testo Unico.

 

  •   La valutazione dei rischi derivanti dalla esposizione all'agente fisico campi elettromagnetici deve essere programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale

 

  •   Deve essere aggiornata ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta

 

  •  Deve essere aggiornata anche nel caso i risultati della sorveglianza sanitaria sui lavoratori lo rendano necessario

Fonti utilizzabili per la stesura del Documento di Valutazione del Rischio

 

Le modalità attraverso le quali procedere per la stesura del documento di valutazione del rischio sono descritte nel Capo IV - Titolo VIII - articolo 209 - "Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi" del Testo Unico.

 

Secondo questo articolo la valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrotecnica (CENELEC).

Al momento le norme CENELC non contemplano tutto il quadro delle situazioni che si possono presentare negli ambienti lavorativi, pertanto il datore di lavoro è indirizzato ad adottare le specifiche linee guida emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro o in alternativa alle norme emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).

 

In pratica la legislazione prevede che la valutazione possa essere effettuata a partire da un ampio range di fonti informative, inclusi i dati di costruzione delle apparecchiature forniti dai produttori, a cui vanno aggiunte indicazioni bibliografiche o banche dati a patto che queste ultime siano riferibili in modo chiaro alle situazioni oggetto di indagini.

 

La Commissione Europea ha affidato ad un gruppo di esperti la redazione di una non binding guide sulla valutazione del rischio occupazionale dovuto alla esposizione ai campi elettromagnetici; tale documento dovrebbe essere disponibile nel giro di pochi mesi.

 

Riguardo alle fonti documentali a cui fare riferimento per la stesura del documento di valutazione del rischio possiamo citare i seguenti testi:


  • EN 50100 - Measurement procedures of magnetic fields level generated by electronic and electrical apparatus in the railway environment with respect to human exposure

 

A cui vanno aggiunte alcune norme che però non sono specifiche, dal momento che riguardano la protezione della popolazione e non dei lavoratori; in particolare:

 

  • CEI EN 50392 - Norma generica per la dimostrazione della conformità degli apparecchi elettronici ed elettrici ai limiti di base relativi all'esposizione umana ai campi elettromagnetici (0 Hz - 300 GHz).

 

  • CEI EN 50364 - Limitazione dell'esposizioneumana ai campi elettromagnetici prodotti da dispositivi operanti nella gamma di frequenza 0Hz -10 GHz, utilizzati nei sistemi elettronici antitaccheggio(EAS), nei sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID) e in applicazioni similari

 

  • CEI EN 50371 - Esposizione umana ai campi elettromagnetici (10 MHz - 300 GHz)- Norma generica per dimostrare la conformità di apparecchi elettronici ed elettrici di bassa potenza ai limiti di base fissati per la popolazione

 

  •  CEI EN 62311 - Valutazione degli apparecchi elettronici ed elettrici in relazione ai limiti di base per l'esposizione umana ai campi elettromagnetici (0 Hz - 300 GHz)

 

Nel caso in cui sia necessario procedere alla misurazione dei livelli di esposizione ed al calcolo dei parametri dosimetrici, i riferimenti per la valutazione e la misura sono dettati dalle due norme CEI 211-6 e 211-7

 

  •  Norma CEI 211- 6 - "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana" - per quello che riguarda l'esposizione a campi elettromagnetici a bassa frequenza ed ELF

 

  •  Norma CEI 211- 7 - "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 Ghz, con riferimento all'esposizione umana" - per quello che riguarda l'esposizione a campi elettromagnetici ad alta frequenza

Vademecum per l'acquisto di nuovi macchinari

 

L'acquisto di macchinari dotati di marcatura CE consente al datore di lavoro di valutare preventivamente il livello di emissione prodotto da un determinato macchinario ed orientare la scelta verso attrezzature o configurazioni di montaggio all'interno dell'azienda atte a minimizzare le emissioni.

La Direttiva Macchine richiede infatti che la progettazione e costruzione dei macchinari sia tale da limitare qualsiasi emissione di radiazioni al minimo necessario per il funzionamento ed in modo tale che gli effetti sui lavoratori esposti siano nulle o comunque non pericolose.

 

La norma di riferimento per la valutazione e la riduzione delle emissioni dei macchinari industriali è la UNI EN 12198-1 del gennaio 2009, che riguarda l'emissione di campi elettromagnetici in tutto lo spettro delle radiazioni non ionizzanti (inclusi quindi i campi elettromagnetici e le radiazioni ottiche).

In funzione del livello di emissione di radiazioni, il fabbricante deve assegnare alla macchina una categoria, apporre adeguata segnaletica ed indicare le pertinenti esigenze di informazione/addestramento e le dovute misure di precauzione.

 

I macchinari vengono classificati in tre categorie riportate nella tabella a seguire:

 

Categoria
Livelli emissione
Restrizioni e misure protettive
Informazione e addestramento
0 < livello di riferimento per la popolazione Nessuna Nessuna
1 > livelli di riferimento per la popolazione in base alla Raccomandazione Europea 1999/519/CE Possono rendersi necessarie limitazioni di accesso e misure di protezione Informazione su pericoli, rischi ed effetti indiretti
2 > livelli di azione posti nel D.Lgl. 81/2008 - Titolo VIII - Capo IV Restrizioni speciali e misure di protezione obbligatorie Come sopra, in aggiunta si rende necessario l'addestramento

 

Per ridurre al minimo l'esposizione del personale che opera sulle macchine e l'esposizione indebita occorre agire su tre fronti che sono:

 

  • Installazione e layout del macchinario
  •  Delimitazione delle aree
  •  Formazione e addestramento del personale

 

Installazione e layout

 

Gli apparati che emettono campi elettromagnetici devono essere installati in aree di lavoro riservate esclusivemente agli stessi e ad idonea distanza da altre aree di lavoro dove può esserci sosta di personale. Inoltre, onde prevenire effetti indiretti ed interferenze ed evitare esposizioni indebite, è di fondamentale importanza evitare che in prossimità delle sorgenti vengano posizionati, se non previa idonea valutazione tecnica, oggetti metallici di qualsiasi tipo ed altre apparecchiature elettriche. In generale la distanza di rispetto tra l'area in cui è installato l'apparato e le altre zone di lavoro ad accesso libero (definita anche come zona ad accesso controllato o zona controllata) dipende dalle caratteristiche tecniche intrinseche dell'apparecchiatura e dovrà essere valutata all'atto della stesura del documento di valutazione del rischio.

 

Delimitazione delle aree

 

Le aree di lavoro in cui possono verificarsi esposizioni superiori ai livelli di riferimento per la popolazione devono essere delimitate con cartelli di segnalazione opportuni. L'accesso a tali aree verrà consentito solo al personale autorizzato.

 

Addestramento del personale


Ai fini della prevenzione dei rischi per la salute dei soggetti esposti, è fondamentale che il personale sia formato sulle corrette norme comportamentali da adottare nelle operazioni in prossimità del macchinario sorgente di campi elettromagnetici e soprattutto sulla necessità di limitare la permanenza nelle aree a rischio (zona controllata) per il tempo strettamente funzionale ad attività ed operazioni di controllo del macchinario stesso. Inoltre, ai fini della prevenzione degli effetti indesiderati dell'esposizione il personale dovrà essere formato sulle seguenti tematiche:

  •  Controindicazioni personali alla esposizione ai campi elettromagnetici
  •  Corretti comportamenti da adottare in prossimità del macchinario, che in genere comprendono il divieto di introdurre oggetti metallici di qualsiasi tipo ed apparecchiature elettriche all'interno dell'area, se non espressamente autorizzate dall'addetto alla sicurezza.
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