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Veneto

Veneto

Riferimenti Normativi Regionali in materia di sorgenti fisse di campo elettromagnetico

 

 

• Delibera della Giunta Regionale 3617/2003 - "Protocollo di misura dei campi elettrico e magnetico a50 Hz ai fini dell'applicazione della DGRV 31/05/2002, n. 1432"

 

Delibera della Giunta Regionale n. 1432 del 31/05/2002 - "Legge regionale 30/6/1993 n.27 "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti":integrazioni alla D.G.R. n. 1526 dell' 11/04/2000""

 

• Delibera della Giunta Regionale n. 1526 del 11/04/2000 - "L.R. 03.06.1993, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni: "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Direttive."

 

Legge Regionale 9 luglio 1993 n. 29 - "Tutela igenico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni" (B.U.R. Veneto n. 58/1993)

 

Legge Regionale 30 giugno 1993 n.27 - "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti"

Venezia

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Venezia

 

  • L’installazione, la modifica e l’adeguamento degli impianti per la telefonia mobile e/o per le trasmissioni in standard DVB-H, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione deimedesimi, è subordinata al rilascio del provvedimentoautorizzatorio, comprensivo delpermesso di costruire, da parte del responsabile dello Sportello Unico Attività Produttivenelle forme e nei tempi previsti nella normativa nazionale
  • Nello svolgimento dell’istruttoria lo Sportello Unico verifica la conformità dell’intervento con il Regolamento edilizio comunale, con le Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore comunale
  • Lo Sportello Unico delle Attività Produttive provvede alla tempestiva pubblicizzazione dell’istanza di autorizzazione mediante avviso all’albo pretorio e nelle sedi delle Municipalità e sul sito internet del Comune con l’espressa indicazione che ogni cittadino possa prendere visione ed ottenere il rilascio di copia della e, nel termine di trenta giorni dalla suddetta pubblicazione, presentare memorie e documenti che debbono essere valutati dall’amministrazione prima di adottare il provvedimento autorizzatorio.
  • Il gestore è tenuto a presentare allo Sportello Unico Attività Produttive, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell’impianto rispetto al progetto autorizzato.
  • L’attivazione dell’impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico esperto nel settore, attestante che l’impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio, rispetta i limiti prescritti dalla normativa vigente,precisando tutti i parametri tecnici e di potenza, di campi elettromagnetici, minimi emassimi, raggiungibili dall’impianto in condizione di massimo utilizzo.
  • L’Amministrazione effettua le attività di monitoraggio servendosi della collaborazione di ARPAV

 

Impianti provvisori

 

  • Può essere autorizzata, previo parere favorevole dell’ARPAV, l’installazione di impiantiprovvisori anche al di fuori dei siti e delle aree individuati dal Piano comunale delle installazioni
  • Tali installazioni devono essere autorizzate della Giunta Comunale
  • Possono rimanere in loco per 6 mesi non rinnovabili e non prorogabili

 


 

 

Il Comune di Venezia ha un  proprio Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H.

L’installazione, la modifica e l’adeguamento degli impianti per la telefonia mobile e/o per le trasmissioni in standard DVB-H, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio, comprensivo del permesso di costruire, da parte del responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive nelle forme e nei tempi previsti dalla normativa nazionale vigente. In assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la disattivazione degli impianti con contestuale apposizione dei sigilli da parte della Polizia municipale.

 

Per leggere tutto il testo:

 

 http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8428

Regione Veneto

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

 

 

 

 

                        • Altri Comuni

 

 

 

Regione Veneto - Capoluoghi di Provincia

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi - Capoluoghi di Provincia

 

 

 

 

Venezia (2)

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Venezia

 

  • L’installazione, la modifica e l’adeguamento degli impianti per la telefonia mobile e/o per le trasmissioni in standard DVB-H, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione deimedesimi, è subordinata al rilascio del provvedimentoautorizzatorio, comprensivo delpermesso di costruire, da parte del responsabile dello Sportello Unico Attività Produttivenelle forme e nei tempi previsti nella normativa nazionale
  • Nello svolgimento dell’istruttoria lo Sportello Unico verifica la conformità dell’intervento con il Regolamento edilizio comunale, con le Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore comunale
  • Lo Sportello Unico delle Attività Produttive provvede alla tempestiva pubblicizzazione dell’istanza di autorizzazione mediante avviso all’albo pretorio e nelle sedi delle Municipalità e sul sito internet del Comune con l’espressa indicazione che ogni cittadino possa prendere visione ed ottenere il rilascio di copia della e, nel termine di trenta giorni dalla suddetta pubblicazione, presentare memorie e documenti che debbono essere valutati dall’amministrazione prima di adottare il provvedimento autorizzatorio.
  • Il gestore è tenuto a presentare allo Sportello Unico Attività Produttive, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell’impianto rispetto al progetto autorizzato.
  • L’attivazione dell’impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico esperto nel settore, attestante che l’impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio, rispetta i limiti prescritti dalla normativa vigente,precisando tutti i parametri tecnici e di potenza, di campi elettromagnetici, minimi emassimi, raggiungibili dall’impianto in condizione di massimo utilizzo.
  • L’Amministrazione effettua le attività di monitoraggio servendosi della collaborazione di ARPAV

 

Impianti provvisori

 

  • Può essere autorizzata, previo parere favorevole dell’ARPAV, l’installazione di impiantiprovvisori anche al di fuori dei siti e delle aree individuati dal Piano comunale delle installazioni
  • Tali installazioni devono essere autorizzate della Giunta Comunale
  • Possono rimanere in loco per 6 mesi non rinnovabili e non prorogabili

 


 

 

Il Comune di Venezia ha un  proprio Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H.

L’installazione, la modifica e l’adeguamento degli impianti per la telefonia mobile e/o per le trasmissioni in standard DVB-H, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio, comprensivo del permesso di costruire, da parte del responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive nelle forme e nei tempi previsti dalla normativa nazionale vigente. In assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la disattivazione degli impianti con contestuale apposizione dei sigilli da parte della Polizia municipale.

 

Per leggere tutto il testo:

 

 http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8428

Rovigo

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Rovigo

 

Il Comune di Rovigo non si è dotato di un proprio regolamento comunale per quanto riguarda l'installazione di antenne per telefonia mobile ed impianti televisivi. Fa pertanto riferimento alla normativa nazionale.

 

Ufficio di riferimento: Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata

 

 

Padova

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Padova

 

Installazione antenne per l'attivazione di impianti di telefonia mobile o radiotelevisivi

 

  • L’attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è assoggettata ad una autorizzazione generale ai sensi degli articoli 25-26 del D. Lgs 1 agosto 2003, n. 259 (c.d. “Codice delle comunicazioni elettroniche”). L’impresa interessata a svolgere tale attività presenta al Ministero una dichiarazione contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica ed è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione, che costituisce denuncia di inizio attività. Il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività
  • Le imprese così autorizzate hanno il diritto di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico e di richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni, per installare infrastrutture
  • La disciplina per l'installazione degli impianti di telefonia mobile è oggi regolata dagli articoli 86 e seguenti del Decreto Legislativo n. 259 del 2003, che prevedono la presentazione di un'istanza all'amministrazione comunale competente, domanda corredata da parere dell'ARPAV, che accerta il rispetto dei limiti di emissione fissati dai D.P.C.M. dell'8 luglio 2003.

 

Impianti con potenza superiore ai 20 W

 

  • Fino a 150 W, occorre ottenere il rilascio di un'autorizzazione dell'amministrazione comunale (oltre i 150 W dell'Amministrazione Provinciale). Se tale autorizzazione non interviene, dopo 90 giorni si forma il silenzio-assenso sulla richiesta.

 

Impianti con potenza inferiore ai 20 W

 

  • È sufficiente la proposizione di una Denuncia Inizio Attività (D.I.A.), se invece la potenza è superiore ai 20 Watt,
  • Dopo l'installazione delle infrastrutture, per gli impianti di potenza compresa tra i 7 e i 150 Watt è necessario presentare la comunicazione di detenzione impianto

 


 

 

Ufficio di riferimento: Sportello Unico Attività Produttive

 

Per la realizzazione dell’impianto: Sportello Edilizia Produttiva

 

 Per la messa in esercizio dell’impianto: Settore Ambiente

 

  Installazione antenne per l’attivazione di impianti di telefonia mobile o radiotelevisivi 

 
 Se gli impianti sono di potenza inferiore ai 20 Watt, è sufficiente la proposizione di una Denuncia Inizio Attività (D.I.A.), se invece la potenza è superiore ai 20 Watt, fino a 150 W, occorre ottenere il rilascio di un'autorizzazione dell'amministrazione comunale (oltre i 150 W dell'Amministrazione Provinciale). Se tale autorizzazione non interviene, dopo 90 giorni si forma il silenzio-assenso sulla richiesta.

 

Dopo l'installazione delle infrastrutture, per gli impianti di potenza compresa tra i 7 e i 150 Watt è necessario presentare la comunicazione di detenzione impianto.

 

Per leggere tutto il testo

  

Modulistica

 

 

 

Treviso

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Treviso

 

Impianti fissi

 

  • Gli impianti possono essere installati e, ove già installati, possono essere mantenuti in esercizio solo a condizione che il valore del campo elettromagnetico da essi prodotto, valutato secondo la normativa vigente, non superi i valori di cautela di cui all’art. 4 del D.M. 381/98.
  • Sono consentiti valori di campo elettromagnetico superiori al limite indicato al punto precedente solo in una zona prossima all’antenna e per inevitabili e dimostrate ragioni tecniche.
  • E’ posto a carico del gestore l’onere e la responsabilità di mantenere assolutamente interdetta l’accessibilità a tale zona da parte della popolazione.
    A tal fine il gestore deve adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari; in difetto, la concessione comunale rilasciata si intende automaticamente decaduta.
  • Sono soggette a misure di ulteriore cautela, tendenti a limitare l’esposizione alle radiazioni elettromagnetiche a livello tanto più basso quanto ragionevolmente possibile, le cosiddette strutture sensibili, così come indicate dalla Giunta della Regione Veneto (29.12.1998, n. 5268) e cioè gli asili, le scuole, le strutture socio-sanitarie, ecc.
  • L’Azienda titolare dell’impianto ed il gestore hanno l’onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie, di fornire gli elementi sulla effettiva e concreta attitudine degli impianti a limitare l’esposizione della popolazione, alle radiazioni elettromagnetiche, di fornire elementi sulla tempestività ed adeguatezza degli aggiornamenti.
  • L’Amministrazione si riserva il diritto di fare controlli, senza preavviso ai gestori, da parte di tecnici di propria fiducia sugli impianti installati per verificarne la regolarità.
  • Al fine di contemperare al meglio le concorrenti esigenze di ottimizzazione del servizio, di minimizzazione del rischio della popolazione e di ordinato uso del territorio, i gestori, entro il 31 ottobre di ogni anno, presentano la loro proposta di piano di rete contenente l’indicazione delle installazioni di nuovi impianti e di quelli oggetto di aggiornamento, manutenzione, riduzione, ristrutturazione, rinnovo e modifica degli esistenti, che si prevedono di attuare nel biennio successivo.
  • Il Settore Ambiente con l’ausilio del Settore Urbanistica, valuterà le proposte pervenute dai gestori entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, indicando entro 40 giorni ai gestori le integrazioni documentali eventualmente necessarie, che dovranno essere prodotte entro 30 giorni dalla richiesta; il termine di 90 giorni riprenderà a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta ai gestori. La responsabilità del procedimento è attribuita al Settore Ambiente.
  • La Giunta, su parere formulato dal Settore Ambiente con l’ausilio del Settore Urbanistica, approverà il programma generale di rete di telefonia mobile che recepirà l’esito della concertazione avvenuta, con le previsioni dei singoli piani di rete ritenute ammissibili all’esito della precedente istruttoria. In tal caso, potranno successivamente essere rilasciate solo le concessioni edilizie o i permessi di costruire per i progetti conformi al programma generale di rete. Il Settore ambiente attesterà tale conformità per ogni istanza di concessione edilizia o permesso di costruire inoltrata dai gestori.

 

Documentazione richiesta:

  • La denuncia dell’impianto deve essere corredata dai seguenti documenti ed atti:


1. scheda, contenente i dati anagrafici e i dati tecnici, conforme all’allegato 1 del “Protocollo di valutazione preventiva delle stazioni radio-base  per telefonia cellulare, predisposto dall’ARPAV;
2. progetto esecutivo completo dell’impianto e dell’installazione;
3. relazione illustrativa in cui:
- si evincano i motivi delle scelte effettuate;
- si dimostra che i valori di campo elettromagnetico sono i minimi compatibili con il servizio da espletare;
- sia indicata l’area da illuminare;
- si indicano i valori massimi previsti di campo elettromagnetico ed i livelli esistenti prima della messa in funzione dell’impianto.
4. tavole grafiche rappresentative;
5. dichiarazione del progettista attestante:
- il rispetto della legge 46/90 e sue modifiche ed integrazioni, per gli impianti previsti;
- che la progettazione e la realizzazione dell’impianto è avvenuta impiegando la migliore tecnologia disponibile in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile;
6. dichiarazione del gestore attestante che:
- “l’esercizio dell’impianto avverrà in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile” e che, in ogni caso, vengono rispettati i limiti indicati dal presente regolamento;
- le zone in cui viene superato il limite di cautela, sono rese inaccessibili alla popolazione a propria cura e responsabilità,
7. titolo di proprietà o altro titolo idoneo, in relazione al suolo o all’immobile sul quale si intende effettuare l’installazione dell’impianto;
8. per le installazioni su proprietà comunali atto unilaterale di obbligo:
- alla conservazione in buono stato dell’impianto e di tutte le sue pertinenze;
- alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro tre mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata o l’impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante. Tale obbligo è esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l’impianto;
9. impegno da parte del proprietario dell’impianto, reso con atto unilaterale d’obbligo, registrato e trascritto, a modificare o trasferire l’impianto a propria cura e spese, qualora la realizzazione di una nuova struttura sensibile, prevedibile in base al piano regolatore generale, renda l’impianto incompatibile con le disposizioni di verifica previste;
10. nominativo del responsabile dell’impianto per eventuali comunicazioni.

 

Antenne mobili 

  • La documentazione richiesta per l’installazione delle antenne mobili è identica a quella richiesta per gli impianti fissi, esclusa la concessione edilizia.
  • I tempi di permanenza sul suolo pubblico o privato sono limitati a sei mesi, trascorsi i quali l’impianto mobile dovrà essere rimosso, e collocato eventualmente in altra zona.
  • Il canone per l’occupazione del suolo pubblico è pari al doppio dell’importo pagato per la collocazione di impianti fissi nelle aree di proprietà comununale

 


 

 

Ufficio di riferimento: Settore Ambiente – Servizio tutela campi elettromagnetici e pianificazione reti di telecomunicazione, tel. 0422658401.

Regolamento impianti e apparecchi per tele radiocomunicazioni

La richiesta di concessione edilizia per i nuovi impianti e/o per le modifiche degli esistenti, che necessitano di tale concessione, deve essere presentata all’Amministrazione comunale corredata dai documenti previsti dal presente regolamento e dal regolamento edilizio comunale e dalle vigenti norme regionali e statali.

 

Per leggere tutto il testo

 

 

 

 

Vicenza

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Vicenza

 

Non c’è un regolamento comunale, si fa riferimento alla normativa nazionale.

 

Ufficio di riferimento: Sportello Unico Attività produttive, tel. 0444221971


 

 

 

Vicenza (2)

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Vicenza

 

Non c’è un regolamento comunale, si fa riferimento alla normativa nazionale.

 

Ufficio di riferimento: Sportello Unico Attività produttive, tel. 0444221971


 

 

 

Belluno

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Belluno

 

Il Comune di Belluno, in sintonia anche con i Comitati di cittadini impegnati in questo campo, ha messo in atto una serie di azioni:

 

  • ha adottato una variante urbanistica con la quale sono stati definiti i siti sensibili, quelli cioè interdetti alle antenne, e quelli in cui l’installazione era possibile;
  • ha approvato un Piano territoriale di localizzazione degli impianti di telefonia mobile individuando siti di proprietà comunale da dare in uso ai gestori con il duplice obiettivo di giungere alla dislocazione di una rete diffusa di antenne per ridurre la potenza di ogni singolo impianto e di poter effettuare un maggiore controllo post-installazione;
  • ha siglato con i gestori un Protocollo d'intesa per superare, col metodo della concertazione le problematiche esistenti;
  • ha avviato, in collaborazione con l’ARPAV, un monitoraggio costante delle emissioni elettromagnetiche per controllare che il loro valore si mantenga sotto i limiti (6 v/m) previsti dalla normativa in vigore, grazie anche all’acquisto che l’Amministrazione Comunale ha fatto di due centraline mobili.
  • Nel 2005 è stato stipulato un Protocollo di intesa tra il Comune di Belluno e i Soggetti Gestori del servizio di telefonia cellulare Tim Italia s.p.a., Vodafone Omnitel N.V. , H3G s.p.a., Wind Telecomunicazioni s.p.a. per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile cellulare.

 


 

 

Ufficio di riferimento: Servizio Ambiente, tel. 0437 913547 - Edilizia e Urbanistica

 

Piano territoriale per l'installazione di,stazioni radio base per la telefonia mobile nel comune di Belluno

 

Protocollo di intesa tra il Comune di Belluno e i Soggetti Gestori del servizio di telefonia cellulare Tim Italia s.p.a.,Vodafone Omnitel N.V. , H3G s.p.a., Wind Telecomunicazioni s.p.a. per la localizzazione degliimpianti per la telefonia mobile cellulare.

 

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