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Valle d'Aosta

Valle d'Aosta

Riferimenti Normativi Regionali in materia di sorgenti fisse di campo elettromagnetico

 

 

 

Legge Regionale 15 dicembre 2006, n. 32 - "Disposizioni in materia di elettrodotti." (B.U. R. Valle d' Aosta n. 54 del 28/12/2006)

 

Legge Regionale 4 Novembre 2005, n. 25 - "Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31"

 

Legge Regionale 21 Agosto 2000, n.31 - "Disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni." (B. U. R. Valle d' Aosta n. 39 del 5 settembre 2000)

Aosta

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Aosta

 

 

Impianti con potenza superiore ai 20 W

 

  • Occorre essere in possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 11della Legge Regionale. 25/2005
  • Occorre presentare allo Sportello per le Attività Produttive territorialmente competente la domanda di approvazione compilando i moduli specifici mediante la procedura ono in alternativa in formato cartaceo direttamente allo Sportello per le Attività Produttive
  • La richiesta deve contenere anche il parere tecnico dell’ARPA regionale che ha durata di un anno
  •  La stazione radioelettrica dovrà essere attivata entro dodici mesi dalla data di rilascio del parere ARPA, in caso contrario il parere dovrà essere rinnovato
  • La durata dell’autorizzazione è di 6 anni, con possibilità di rinnovo
  • Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione deve concludersi in ogni caso entro novanta giorni dalla data di protocollo fatti salvi i casi di sospensione. Decorso tale termine senza che sia stato comunicato un provvedimento motivato di diniego, la richiesta di autorizzazione si intende accolta.
  • Prima dell’inizio dei lavori il titolare dell’autorizzazione deve: 1. presentare allo Sportello per le Attività Produttive territorialmente competente la comunicazione di inizio lavori su apposito modulo
  • A lavori ultimati il titolare dell’autorizzazione deve presentare allo Sportello per le Attività Produttive territorialmente competente la comunicazione di fine lavori e la dichiarazione di agibilità
  • L’avvenuta accensione della stazione dovrà essere notificata allo Sportello per le Attività Produttive

 

 

Impianti con potenza inferiore ai 20 W

 

  • Occorre presentare la denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 13 della L.r. 25/2005 comtenente la seguente documentazione:
    • Assenso alla installazione del proprietario dell’immobile
    • Dichiarazione di conformità degli interventi alle prescrizioni cogenti, ai piani di settore e ai regolamenti edilizi
    • Dichiarazione di conformità degli interventi alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;
    • Parere favorevole dell’ARPA

 

  • I moduli vanno inviati tutti allo Sportello Unico in modalità elettronica, o in formato cartaceo
  • La durata dell’autorizzazione è di 6 anni
  • La denuncia di inizio attività è immediatamente esecutiva fin dal giorno stesso di presentazione.
  • Ad ultimazione lavori il titolare dell’autorizzazione deve presentare la comunicazione di fine lavori e la comunicazione di agibilità.
  • Ad avvenuta accensione della stazione radioelettrica deve presentare la comunicazione di attivazione della stazione radioelettrica.

 

 

Impianti temporanei

 

  • Occorre presentare allo Sportello unico la comunicazione attivazione impianti provvisori, ai sensi dell’art. 11, comma 12 della Legge regionale 25/2005.
  • La comunicazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell’attivazione dell’impianto
  • La durata massima dell’attivazione non può essere superiore ai sei mesi
  • L’esercizio delle stazioni è subordinato al rispetto delle prescrizioni recate dagli strumenti urbanistici e dei limiti fissati in materia di tutela dagli effetti dell’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

 


 

 

 

Ufficio di riferimento: Sportello per le Attività Produttive.

 

Vedi link: http://www.sportellounico.vda.it/datapages.asp?id=199&l=1

 

La legge regionale n.25/2005 si applica alle stazioni radioelettriche, alle postazioni e ogni manufatto che impegni il territorio e che sia funzionale all'esercizio delle radiotelecomunicazioni, quali ricevitori passivi, tralicci, pali, recinzioni, locali di ricovero, cavidotti, cabine elettriche, operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300 GHz, ad eccezione delle stazioni radioelettriche per uso amatoriale. (art.3 L.r. 25/2005)

 

Normativa di riferimento         

 

Legge regionale n. 25/2005

 

Legge regionale n. 11/1998

 

Legge n. 36/2001

 

Norme e disposizioni comunali

 

Delibera di Giunta Regionale n. 4070 del 22 dicembre 2006

 

Regione Valle d'Aosta

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

 

 

 

                        • Capoluoghi di Provincia

 

                        • Altri Comuni

 

 

 

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