Riferimenti Normativi Regionali in materia di sorgenti fisse di campo elettromagnetico
• Legge Regionale 15 dicembre 2006, n. 32 - "Disposizioni in materia di elettrodotti." (B.U. R. Valle d' Aosta n. 54 del 28/12/2006)
• Legge Regionale 4 Novembre 2005, n. 25 - "Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31"
• Legge Regionale 21 Agosto 2000, n.31 - "Disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni." (B. U. R. Valle d' Aosta n. 39 del 5 settembre 2000)
Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi
Comune di Aosta
Impianti con potenza superiore ai 20 W
- Occorre essere in possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 11della Legge Regionale. 25/2005
- Occorre presentare allo Sportello per le Attività Produttive territorialmente competente la domanda di approvazione compilando i moduli specifici mediante la procedura ono in alternativa in formato cartaceo direttamente allo Sportello per le Attività Produttive
- La richiesta deve contenere anche il parere tecnico dell’ARPA regionale che ha durata di un anno
- La stazione radioelettrica dovrà essere attivata entro dodici mesi dalla data di rilascio del parere ARPA, in caso contrario il parere dovrà essere rinnovato
- La durata dell’autorizzazione è di 6 anni, con possibilità di rinnovo
- Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione deve concludersi in ogni caso entro novanta giorni dalla data di protocollo fatti salvi i casi di sospensione. Decorso tale termine senza che sia stato comunicato un provvedimento motivato di diniego, la richiesta di autorizzazione si intende accolta.
- Prima dell’inizio dei lavori il titolare dell’autorizzazione deve: 1. presentare allo Sportello per le Attività Produttive territorialmente competente la comunicazione di inizio lavori su apposito modulo
- A lavori ultimati il titolare dell’autorizzazione deve presentare allo Sportello per le Attività Produttive territorialmente competente la comunicazione di fine lavori e la dichiarazione di agibilità
- L’avvenuta accensione della stazione dovrà essere notificata allo Sportello per le Attività Produttive
Impianti con potenza inferiore ai 20 W
- Occorre presentare la denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 13 della L.r. 25/2005 comtenente la seguente documentazione:
- Assenso alla installazione del proprietario dell’immobile
- Dichiarazione di conformità degli interventi alle prescrizioni cogenti, ai piani di settore e ai regolamenti edilizi
- Dichiarazione di conformità degli interventi alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;
- Parere favorevole dell’ARPA
- I moduli vanno inviati tutti allo Sportello Unico in modalità elettronica, o in formato cartaceo
- La durata dell’autorizzazione è di 6 anni
- La denuncia di inizio attività è immediatamente esecutiva fin dal giorno stesso di presentazione.
- Ad ultimazione lavori il titolare dell’autorizzazione deve presentare la comunicazione di fine lavori e la comunicazione di agibilità.
- Ad avvenuta accensione della stazione radioelettrica deve presentare la comunicazione di attivazione della stazione radioelettrica.
Impianti temporanei
- Occorre presentare allo Sportello unico la comunicazione attivazione impianti provvisori, ai sensi dell’art. 11, comma 12 della Legge regionale 25/2005.
- La comunicazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell’attivazione dell’impianto
- La durata massima dell’attivazione non può essere superiore ai sei mesi
- L’esercizio delle stazioni è subordinato al rispetto delle prescrizioni recate dagli strumenti urbanistici e dei limiti fissati in materia di tutela dagli effetti dell’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
Ufficio di riferimento: Sportello per le Attività Produttive.
Vedi link: http://www.sportellounico.vda.it/datapages.asp?id=199&l=1
La legge regionale n.25/2005 si applica alle stazioni radioelettriche, alle postazioni e ogni manufatto che impegni il territorio e che sia funzionale all'esercizio delle radiotelecomunicazioni, quali ricevitori passivi, tralicci, pali, recinzioni, locali di ricovero, cavidotti, cabine elettriche, operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300 GHz, ad eccezione delle stazioni radioelettriche per uso amatoriale. (art.3 L.r. 25/2005)
Normativa di riferimento
Legge regionale n. 25/2005
Legge regionale n. 11/1998
Legge n. 36/2001
Norme e disposizioni comunali
Delibera di Giunta Regionale n. 4070 del 22 dicembre 2006