lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Alla luce del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro che include nell'elenco degli egenti fisici per cui occorre effettuare la valutazione del rischio anche i campi elettromagnetici, il Consorzio Elettra 2000 si è posto l'obiettivo di mettere a disposizione la propria esperienza nel campo della formazione e le proprie elevate competenze scientifiche nell'ambito dell'elettromagnetismo e presentarsi come riferimento per i soggetti interessati alla formazione, informazione, misura e analisi elettromagnetica.
Il portale "Protezione dei lavoratori dai cem" è dedicato a tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di sicurezza sul lavoro ed ha come obiettivo il fornire in tempo reale aggiornamenti operativi e istituzionali, segnalare iniziative di rilievo e proporre approfondimenti scientifici sul tema della esposizione professionale.
Restrizioni di base
Gamma di frequenza
|
Densità di flusso magnetico (mT)
|
Densità di corrente (mA/m2) (rms)
|
SAR mediato sul corpo intero (W/kg)
|
SAR localizzato (capo e tronco) (W/kg)
|
SAR localizzato (arti) (W/kg))
|
Densità di potenza S (W/m2)
|
0 Hz (campo statico) |
40
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
> 0 - 1 Hz |
/
|
40
|
/
|
/
|
/
|
/
|
1 Hz < f < 4 Hz |
/
|
40/f
|
/
|
/
|
/
|
/
|
4 Hz < f < 1000 Hz |
/
|
10
|
/
|
/
|
/
|
/
|
1000 Hz < f < 100 KHz |
/
|
f/100
|
/
|
/
|
/
|
/
|
Livelli di riferimento
Gamma di frequenza
|
Intensità campo E (V/m)
|
Intensità campo H (A/m)
|
Campo B (μT)
|
Densità di potenza ad onda piana equivalente S (W/m2)
|
0 < f < 1 Hz |
/
|
1,63 x 105
|
2 x 105
|
/
|
1 < f < 8 Hz |
20.000
|
1,63 x 105/f2
|
2 x 105/f2
|
/
|
8 < f < 25 Hz |
20.000
|
2 x 104/f
|
2,5 x 104/f
|
/
|
0,025 < f < 0,82 kHz |
500/f
|
20/f
|
20/f
|
/
|
0,82 < f < 65 kHz |
610
|
24,4
|
30,7
|
/
|
65 < f < 150 kHz |
610
|
1,6/f
|
2,0/f
|
/
|
Campi a frequenza intermedia ed alta
Restrizioni di base
Gamma di frequenza
|
Densità di corrente (mA/m2) (rms)
|
SAR mediato sul corpo intero (W/kg)
|
SAR localizzato (capo e tronco) (W/kg)
|
SAR localizzato (arti) (W/kg))
|
Densità di potenza S (W/m2)
|
100 kHz < f < 10 MHz |
f/100
|
0,4
|
10
|
20
|
/
|
10 MHz < f < 10 GHz |
/
|
0,4
|
10
|
20
|
/
|
10 GHz < f < 300 GHz |
/
|
/
|
/
|
/
|
50
|
Livelli di riferimento
Gamma di frequenza
|
Intensità campo E (V/m)
|
Intensità campo H (A/m)
|
Campo B (μT)
|
Densità di potenza ad onda piana equivalente S (W/m2)
|
0,065 MHz < f < 1 MHz |
610
|
1,6/f
|
2,0/f
|
/
|
1 MHz < f < 10 MHz |
610/f
|
1,6/f
|
2,0/f
|
/
|
10 MHz < f < 400 MHz |
61
|
0,16
|
0,2
|
10
|
400 MHZ < f > 2000 MHz |
3f1/2
|
0,08/f1/2
|
0,01f1/2
|
f/40
|
2 GHz < f < 300 GHz |
137
|
0,36
|
0,36
|
50
|
Dal momento che la Direttiva 2004/40/CE permette agli stati membri di proporre limiti più restrittivi di quelli indicati nel documento ed il limite per il recepimento della Direttiva è stato spostato ad aprile 2012, i limiti per l'esposizione professionale subiscono ancora variazioni da Paese a Paese. La Direttiva 2004/40/CE è già stata recepita in Italia, Lituania, Repubblica Ceca, Romania e Slovacchia.
Per quanto concerne l'esposizione professionale a campi a 50 Hz ancora non esiste un quadro normativo in Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Malta, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Ungheria.
Alcuni stati applicano raccomandazioni e standard specifici. In alcuni Stati membri, la normativa nazionale è ancora in vigore, con limiti più severi o più indulgenti rispetto a quelli indicati nella Direttiva.
I limiti stabiliti dalle associazioni professionali in Germania sono 2 o 3 volte superiori rispetto ai valori di azione riportati nella Direttiva, ma applicabili unicamente in condizioni di sicurezza rigorose.
In Lussemburgo e Bulgaria, il limite di campo elettrico, per esposizioni di breve durata (pochi minuti) è pari a 2 volte e mezzo il valore di azione riportato nella Direttiva. Per esposizioni più lunghe il limite è il medesimo della Direttiva.
In Polonia, il limite per il campo magnetico è pari alla metà del valore di azione riportato nella Direttiva e sono previsti anche valori limite di esposizione integrati nel tempo. In Svezia il principio di precauzione, già applicato in altri ambiti, dovrebbe essere applicato anche alla esposizione professionale a campi a 50 Hz.
Anche per i campi a radiofrequenza il quadro è ancora piuttosto vario in attesa del 2012.
La normativa italiana relativa ai limiti ed ai valori di azione entrerà in vigore il 30 aprile 2012. In Finlandia è ancora in vigore, una decisione del Ministero degli affari sociali e della salute del 1991che fissa valori limite di esposizione e valori di azione identici a quelli della Direttiva.
Non esiste ancora alcuna legislazione nazionale che fissa limiti per esposizione professionale a campi a radiofrequenza in Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Regno Unito.
Alcuni Stati membri hanno standard o raccomandazioni emanate dai governi, da associazioni professionali o compagnie assicurative che possono essere utilizzati come misura di controllo per le esposizioni professionali ai campi a radiofrequenza (Austria, Danimarca, Francia, Germania, Ungheria, Malta, Regno Unito).
La Bulgaria ha fissato un limite di esposizione per la densità di potenza per i campi a frequenza superiore ai 300 MHz più basso rispetto ai valori di azione riportati nella Direttiva (per campi a 900 MHz il valore è inferiore del 44% rispetto a quello della Direttiva). In Estonia il limite riferito al campo elettrico per frequenze superiori ai 30 MHz è pari al 50% del valore di azione riportato nella Direttiva.
I limiti di esposizione in condizioni controllate sono paragonabili a o superiori ai valori di azione della Direttiva. Il Lussemburgo applica norme per la sicurezza per i trasmettitori che prevedono limiti di esposizione uguali ai livelli di riferimento presenti nella raccomandazione. La Polonia applica limiti per intensità di campo elettrico e magnetico inferiori rispetto ai valori di azione della Direttiva (22% inferiori per campi a 900 MHz). Sono previsti anche limiti in funzione della durata di esposizione, come precauzione contro i possibili effetti a lungo termine.
L’obbligo per il datore di lavoro di svolgere attività di formazione ed informazione è dettato dal nuovo articolo 210-bis che integra l’articolo 184 (generico sulla necessità di formazione/informazione).
L’articolo prevede che i lavoratori e i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione alla valutazione dei rischi con particolare riguardo a:
- eventuali effetti indiretti della esposizione
- possibile verificarsi di eventuali sensazioni e sintomi transitori
- possibilità di rischi specifici per i lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili
Oltre a questo, sulla base dell’art. 184 devono essere fornite informazioni anche su:
- entità e significato dei valori limite di esposizione
- risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione
- modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione
- circostanze per le quali si ha diritto alla sorveglianza sanitaria
- procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dalla esposizione
- uso corretto dei dispositivi di protezione
Rifetimenti normativi per sicurezza lavoro
valori limite e valori di azione
decreti erstrto
campi applicazione
prime indicazioni applicative decreto
date da ricordare
obblighi
formazione/informazionie
valutazione del rischio
liste
whte list
black list