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Situazioni che richiedono ulteriori valutazioni

 

Questa lista, al momento non ancora esaustiva, riporta un elenco di macchinari e di situazioni per le quali non è possibile avere la certezza che le esposizioni siano nulle o trascurabili, in questi casi qundi il datore di lavoro deve valutare e, quando necessario (in caso di superamento dei valori di azione), misurare o calcolare i livelli di campo elettromagnetico al quale sono esposti i lavoratori.Tali misurazioni dovranno essere effettuate da personale competente ed in conformità alle norme europee standardizzate del CENELEC.

 

Esempi di luogo di lavoro o mansioni per i quali, comunemente, si devono effettuare approfondimenti nella valutazione del rischio sono:

 

  • Centrali e sottostazioni elettriche;

 

  • Installazione e manutenzoine di sistemi fissi di telecomunicazione;

 

  • Manutenzione di linee elettriche;

 

  •  Saldatura ad arco o a induzione o a scarica capacitiva;

 

  • Installazione e manutenzione di sistemi radar;

 

  •  Forni per metalli preziosi;

 

  •  Settore tessile con utilizzo di macchine dielettriche;

 

  •  Lavorazione di legno e plastica;

 

  •  Treni ad alta velocità;

 

  • Tomografi per MRI;

 

  •  Elettrobisturi;

 

  •  Manutenzione, utilizzo e riparazione di apparecchiature medicali emittenti CEM;

 


Impianti  che richiedono ulteriori valutazioni


  •  Elettrolisi industriale

 

  •  Saldatura e fusione elettriche

 

  •  Riscaldamento a induzione

 

  •  Riscaldamento dielettrico

 

  •  Saldatura dielettrica

 

  •  Magnetizzatori/smagnetizzatori industriali, incluso grossi cancellatori di nastri, attivatori e disattivatori magnetici di sistemi antitaccheggio non certificati ai sensi della EN 53064

 

  •  Specifiche lampade attivate a RF

 

  •  Dispositivi a RF per plasma

 

  • Tutti gli apparecchi elettromedicali per applicazioni con radiazioni elettromagnetiche o di corrente:

 

    • Stimolatori magnetici transcranici
    • Apparati per magnetoterapia
    • Tomografi MRI
    •  Diatermia ad onde corte o cortissime
    • Tutti gli apparecchi elettromedicali che utilizzano sorgenti RF con potenza media emessa elevata (> 100 mW)

 

  •  Sistemi elettrici per la ricerca di difetti

 

  •  Radar

 

  •  Trasporti azionati elettricamente: treni e tram

 

  •  Essicatoi e forni industriali a microonde

 

  •  Antenne di stazioni radiobase (lavoratori addetti all'installazione e manutenzione)

 

  • Reti di distribuzione dell'energia elettrica nei luoghi di lavoro

Elenco categorie sensibili

 

La pagine riporta un elenco non esaustivo di soggetti e situazioni fisiologiche e patologiche che possono comportare condizioni di maggiore suscettibilità ai campi elettromagnetici e per i quali l'eventuale esposizione dovrebbe essere valutata con estrema attenzione in concerto con il medico curante del soggetto e con il medico competente.

 

 Fonte: Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni

 

  • Soggetti portatori di schegge o frammenti metallici

 

  • Soggetti portatori di clips su aneurismi (vasi sanguigni), aorta, cervello

 

  • Soggetti portatori di  valvole cardiache artificiali

 

  • Soggetti portatori di stents

 

  • Soggetti portatori di defibrillatori impiantati

 

  • Soggetti portatori di distrattori della colonna vertebrale

 

  • Soggetti portatori di pompe di infusione di insulina o altri farmaci

 

  • Soggetti portatori di pace maker cardiaci

 

  • Soggetti portatori di corpi metallici nel condotto uditivo o impianti per udito

 

  • Soggetti portatori di neurostimolatori o elettrodi inpiantati nel cervello o subdurali

 

  • Soggetti con stimolatori impiantati

 

  • Donne portatrici di corpi intrauterini (spirale o diaframma)

 

  • Soggetti portatori di  derivazione spinale o ventricolare

 

  • Soggetti portatori di cateteri cardiaci

 

  • Soggetti portatori di protesi metalliche per pregresse fratture o interventi correttivi articolari

 

  • Soggetti con chiodi e viti impiantati

 

  • Soggetti portatori di espansori mammari o protesi peniene

 

  • Donne in stato di gravidanza

 

  • Soggetti affetti da patologie del Sistema Nervoso Centrale (con particolare riferimento all'epilessia)

 

  • Soggetti affetti da patologie del Sistema Cardiovascolare (in particolare soggetti che hanno subito di recente infarto del miocardio)

Elenco attrezzature giustificabili

 

Questa lista, al momento non ancora esaustiva, rappresenta una sorta di "white list", un elenco di situazioni e installazioni non problematiche, per le quali non serve fare la valutazione del rischio indipendentemente dal numero di attrezzature di lavoro in uso.

 

Esempi di luoghi di lavoro per i quali, in situazioni standard, si può effettuare la giustificazione del rischio sulla base dell'elenco sotto riportato sono:

 

  •  Uffici

 

  •  Centri di calcolo

 

  •  Negozi

 

  •  Alberghi

 

  •  Parrucchieri

 

Attrezzature e situazioni giustificabili

 

  •  Tutte le attività che si svolgono unicamente in ambienti privi di impianti e apparecchiature elettriche e di magneti permanenti

 

  •  Luoghi di lavoro interessati dalle emissioni di sorgenti di campo elettromagnetico autorizzate ai sensi della normativa nazionale per la protezione della popolazione

 

  •  Utilizzo di apparecchiature a bassa potenza (definite nella norma EN 50371: con emissione in frequenza 10 MHz-300 GHz e potenza media trasmessa fino a 20 mW e 20 W di picco), anche se non marcate CE

 

  • Uso di attrezzature marcate CE, valutate secondo lo standard armonizzati per la protezione dai CEM in particolare:

 

    • EN 50360 - telefoni cellulari
    •  EN 50364 - sistemi di allarme e anti taccheggio
    •  EN 50366 - elettrodomestici
    •  EN 50371 - norma generica per gli apparecchi elettrici ed elettronici a bassa potenza
    •  EN 50385 - stazioni radiobase e stazioni terminali fisse per sistemi di telecomunicazione senza fili
    •  EN 50401 - apparecchiature fisse per trasmissioni radio (110 MHz - 40 GHz) destinati a rete di telecomunicazione senza fili
    •  EN 60335-2-25 - forni a microonde e forni combinati per uso domestico e similare
    •  EN 60335-2-90 - forni a microonde per uso collettivo

 

  •  Attrezzature presenti sul mercato europeo conformi alla raccomandazione 199/159/EC che non richiedono marcature CE essendo parte di un impianti

 

  • Apparati luminosi (lampade), escluso specifiche lampade attivate a radiofrequenza

 

  •  Computer e attrezzature informatiche

 

  •  Attrezzature da ufficio

 

  •  Cellulari e cordless

 

  • Radio rice-trasmittenti con potenze inferiori a 20 mW

 

  •  Basi per telefoni DECT e reti Wlan (limitatamente ad apparecchiature ad uso del pubblico)

 

  •  Apparati di comunicazione non wireless e reti

 

  • Utensili elettrici manuali e portatili conformi alle EN 60745-1 ed EN 61029-1 inerenti la sicurezza degli utensili a motore trasportabili

 

  • Attrezzature manuali per riscaldamento (escluso riscaldatori a induzione elettrica)

 

  •  Carica batterie, inclusi quelli ad uso domestico e destinati a garage, piccole industrie e aziende agricole (EN 60355-2-29)

 

  •  Attrezzature elettriche per giardinaggio

 

  •  Apparecchiature audio e video

 

  •  Apparecchiature portatili a batteria (esclusi i trasmettitori a radiofrequenza)

 

  •  Stufe elettriche (esclusi i riscaldatori a microonde)

 

  •  Rete di distribuzione dell'energia elettrica a 50 Hz nei luoghi di lavoro: campo elettrico e magnetico devono essere considerati separatamente. Per esposizione al campo magnetico sono conformi:

 

    • Ogni installazione elettrica con intensità di corrente di fase < 100A
    • Ogni singolo circuito all'interno di una installazione con una intensità di corrente di fase < 100 A
    • Tutti i singoli componenti delle reti che soddisfano i criteri di cui sopra sono conformi (inclusi conduttori, interruttori, trasformatori
    • Qualsiasi conduttore nudo aereo di qualsiasi voltaggio

 

Per esposizioni al campo elettrico sono conformi:

    • Qualsiasi circuito in cavo sotterraneo o isolato indipendentemente dal voltaggio
    • Qualsiasi circuito nudo aereo tarato ad un voltaggio fino a 100 kV, o linea aerea fino a 125 kV, sovrastante il luogo di lavoro, o a qualsiasi voltaggio nel caso di luogo di lavoro interno

 

  •  Strumentazione e apparecchi di misura e controllo

 

  •  Elettrodomestici. Sono incluse anche le apparecchiature professionali per la cottura, lavaggio (lavatrici), forni a microonde, usate in ristoranti e negozi.

 

  •  Computer e attrezzature informatiche con trasmissione wireless - Wlan - WiFi -Bluetooth e tecnologie simili

 

  • Trasmettitori a batteria

 

  •  Antenne di stazioni radiobase. Esclusi i casi in cui i lavoratori si trovino più vicini all'antenna rispetto alle distanze di sicurezza stabilite per l'esposizione al pubblico

 

  •  Apparecchiature elettromedicali non per impiego con campi elettromagnetici o di corrente

 

In caso di attrezzature inserite nella lista della strumentazione giustificabile in base alla marcatura CE, i datori di lavoro, sono obbligati ad esibire il libretto in cui viene dichiarato che la macchina è progettata e costruita in modo da rispettare lo standard CE armonizzato per la protezione dai campi elettromagnetici.

 

Dettagli operativi

 

In questa sezione vengono riportati una serie di dettagli operativi, dalle modalità di redazione del Documento di Valutazione del rischio, fino al significato della segnaletica, che possono essere di aiuto ai datori di lavoro nella ottemperanza di tutti gli adempimenti riguardanti la sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla esposizione ai campi elettromagnetici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilità

 

Il Testo Unico include la valutazione del rischio tra le misure generali di tutela, la cui adozione è riservata al Datore di Lavoro.

Il documento di valutazione del rischio deve considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi i lavoratori esposti a rischi particolari.

Nella stesura di tale documento il Datore di Lavoro deve:

 

1) avvalersi della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico Competente

 

2) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

 

La redazione del documento in collaborazione con i soggetti sopra indicati non implica la delega dalla redazione stessa. Il Datore di Lavoro è l'unico soggetto esposto alle sanzioni penali previste dal Testo Unico e resta in ogni caso il principale responsabile civile.

Identificazione della esposizione

 

Per l'identificazione della esposizione occorre tenere conto di due fattori distinti: la tipologia della sorgente ed il tempo di esposizione.

Per quanto concerne l'identificazione e le caratteristiche dell'esposizione le specifiche sono riportate nell'Articolo 209 - "Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi" - del Testo Unico

Nell'ambito della valutazione del rischio il datore di lavoro deve prestare attenzione ai seguenti elementi:

 

1) caratteristiche della sorgente, in dettaglio:

  • livello
  • spettro di frequenza
  • durata della esposizione

 

2) valori limite e valori di esposizione

 

3) effetti scientificamente noti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio

 

4) eventuali potenziali effetti indiretti, quali:

  • interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati)
  • rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT
  • innesco di dispositivi elettro-esplosivi
  • incendi ed esplosioni dovuti alla accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche

 

5) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici

 

6) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici

 

7) informazioni raccolte dal medico competente nel corso della sorveglianza sanitaria

 

8) informazioni sugli effetti della esposizione all'agente in oggetto riportate in letteratura scientifica

 

9) presenza di sorgenti multiple di esposizione

 

10) esposizione simultanea a frequenze diverse

Descrittori del rischio

 

I descrittoro dei rischio relativi ai campi elettromagnetici sono indicati nel Titolo VIII, Capo IV del Testo Unico e sono:

 

  • Campo Elettrico (E): per campo elettrico si intende una regione dello spazio in cui una carica elettrica (o corpo carico elettricamente) è sottoposta ad una forza proporzionale alla carica stessa. Per descrivere il campo si utilizza il vettore campo elettrico, che si indica con E e che rappresenta la forza elettrica che agisce sull'unità di carica. Nel Sistema Internazionale l'unità di misura del campo elettrico è il newton/coulomb (N/C) o il volt/m (V/m) è generato da cariche elettriche o anche da un campo magnetico variabile nel tempo.

 

 

  • Campo Magnetico (H): Il campo magnetico viene generato da cariche in movimento, cioè da correnti elettriche, e a sua volta agisce su correnti, ovvero cariche in movimento. Il campo magnetico può essere creato anche da un campo elettrico variabile nel tempo L'unità di misura del campo magnetico nel sistema S.I. è l'ampére/metro (A/m)

 

  • Induzione magnetica (B): In ogni punto dello spazio in cui è presente un campo magnetico si definisce induzione magnetica un vettore B, la cui ampiezza è data dal valore massimo della forza che si esercita sull'elemento di corrente esploratore diviso per il prodotto della corrente stessa e per la lunghezza dell'elemento. Questo vettore caratterizza in modo completo tutte le proprietà del campo magnetico e viene misurato, nel Sistema Internazionale, in tesla ( T)

 

  • Densità di potenza (S): É l'energia trasportata dall'onda in un secondo attraverso l'unità di superficie disposta perpendicolarmente alla sua direzione di propagazione ed è una misura dell'intensità dell'onda stessa. La densità di potenza ha come dimensioni joule/(metro2×secondo) oppure watt/ metro2.

 

  • Corrente di contatto: É la corrente che fluisce al contatto tra un individuo ed un oggetto caricato dal campo elettromagnetico. Essendo una corrente si misura in Ampere (A) o, nel caso specifico, in sottomultipli dell'Ampere

Tutti questi parametri sono misurabili in maniera diretta con opportuni strumenti di misura.

 

Altri descrittori del rischio non misurabili in maniera diretta sono:

 

  • Densità di corrente (J): La densità di corrente in un punto viene definita dal rapporto fra l'intensità di corrente attraverso un elemento di superficie (perpendicolare alla direzione della corrente) e la superficie dell'elemento stesso. La densità di corrente è un vettore e si indica con J. Si dimostra che l'intensità di corrente può essere rappresentata come il flusso del vettore J attraverso la sezione del conduttore. La densità di corrente, nel Sistema Internazionale, si misura in ampère/metro2 (A/m2). Si utilizzano spesso i sottomultipli: milliampère/metro2 (mA/m2), microampère/metro2 (mA/m2) o microampère/centimetro2 (mA/cm2); talvolta si usa anche il nanoampère/metro2 (nA/m2).

 

  • Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR): Esprime la potenza assorbita per unità di massa (W/Kg). Serve per quantificare la potenza assorbita da un organismo biologico quando interferisce con un campo elettromagnetico o un'onda. É importante distinguere tra SAR locale, per esempio la SAR in un determinato punto, e la SAR mediata su di un certo volume (per esempio la SAR dell'intero corpo); inoltre può essere calcolata come SAR istantanea o come SAR mediata su di un certo periodo. Il tasso di assorbimento specifico dipende dalle caratteristiche del corpo esposto, come le dimensioni, le proprietà dielettriche dei differenti strati del tessuto, poi anche dagli effetti di terra e da quelli di riflessione causati dalla presenza di altri oggetti nel campo come superfici metalliche vicine al corpo esposto, ecc.. La SAR è data da: σE2/2ρ dove σ è la conduttanza del tessuto biologico,ρ è la densità del corpo (Kg/m3) e E il campo elettrico interno.

La valutazione del rischio

 

Il Decreto Legislativo 81/2008 include la Valutazione del Rischio tra le misure generali di tutela, la cui adozione è riservata al datore di lavoro.

 

 Il documento di valutazione del rischio deve considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tenendo anche conto delle situazioni in cui si ha la presenza di lavoratori esposti a rischi particolari.

Nella stesura del documento di valutazione del rischio il datore di lavoro si deve avvalere della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del medico competente e consultare, a titolo preventivo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrotecnica (CENELEC) il quale ha il compito di redigere e pubblicare le norme applicative, con particolare riferimento ad uno standard che riporti tutte le situazioni nelle quali è sufficiente una valutazione semplificata (in sostanza solo documentale) sulle caratteristiche delle sorgenti presenti nel luogo di lavoro.

Le tecniche e procedure di misura in particolari ambienti o per specifiche attrezzature, così come le metodiche di valutazione del rischio di effetti di interferenza elettromagnetica su dispositivi medici impiantati fanno riferimento a documentazione specifica.

 

Il Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni, in collaborazione con l'ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), ha curato una una guida applicativa con l'intento di fornire una prima serie di indicazioni operative a chi, in azienda, si occupa di sicurezza sul lavoro.

 

Alle aziende è raccomandata l'attivazione immediata per la valutazione dei rischi, in riferimento ai principi del Capo IV, fermo restando che l'Organo di vigilanza potrà sanzionare l'omessa valutazione del rischio (e quel che ne consegue), ma non le violazioni direttamente riconducibili agli articoli del Capo IV medesimo, quali ad esempio il superamento dei limiti e dei valori di azione.

 

 

 

Formazione/Informazione in Azienda

É compito del datore di lavoro assicurarsi che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici ai quali risulta essere esposto per ragioni professionali. In questa sua attività il datore di lavoro deve avvalersi della collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) aziendale tra i cui compiti rientra il proporre programmi di formazione e informazione dei lavoratori.

Raccomandazioni su come effettuare la formazione/informazione dei lavoratori relativamente all'agente fisico campi elettromagnetici, si trovano all'interno delle linee guida del Coordinamento Tecnico Interregionale.

Riguardo all'agente fisico campi elettromagnetici viene raccomandato di attivare la formazione/informazione per quei lavoratori che possono risultare esposti a livelli di campo (elettrico o magnetico) superiori a quelli raccomandati per il pubblico

I lavoratori professionalmente esposti dovranno essere informati genericamente:

 

  • sugli esiti della valutazione del rischio CEM in azienda;

 

  • sul significato dei limiti di esposizione;

 

  •  sul significato dei valori d'azione;

 

  •  sui potenziali rischi per la salute associati alla specifica esposizione;

 

L'informazione specifica dovrà invece fare particolare riferimento a:

 

  • livelli di esposizione che caratterizzano le diverse mansioni ed attività all'interno della Azienda;

 

  •  classificazione delle aree, con chiara identificazione di quelle in cui il lavoratore potrebbe essere esposto a livelli superiori a quelli raccomandati per la popolazione, di quelle in cui i valori di azione sono superati ed infine di quelle non adatte ai lavoratori particolarmente sensibili;

 

  •  controindicazioni specifiche alla esposizione;

 

  • indicazioni delle modalità per l'accesso alla sorveglianza sanitaria su richiesta del lavoratore;

 

Dal punto di vista della formazione è compito del datore di lavoro fare si che i lavoratori professionalmente esposti siano opportunamente formati sulle misure di sicurezza da adottare al fine di prevenire i rischi specifici associati alla esposizione.

In particolare i lavoratori che si trovino ad operare presso aree classificate a rischio di esposizione dovranno ricevere adeguata formazione su:

 

  •  opportuni accorgimenti e modalità operative da adottare al fine di prevenire il superamento dei limiti di azione;

 

  •  modalità d'uso e di manutenzione dei dispositivi di protezione ove previsti;

 

  •  uso e manutenzione dei dispositivi di segnalazione e di allarme;

 

  •  procedure e norme comportamentali idonee a ridurre al minimo l'esposizione

Portale Sicurezza sul Lavoro

Alla luce del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro che include nell'elenco degli agenti fisici per cui occorre effettuare la valutazione del rischio anche i campi elettromagnetici, il Consorzio Elettra 2000 si è posto l'obiettivo di mettere a disposizione la propria esperienza nel campo della formazione e le proprie elevate competenze scientifiche nell'ambito dell'elettromagnetismo e presentarsi come riferimento per i soggetti interessati alla formazione, informazione, misura e analisi elettromagnetica.

 Il portale "Protezione dei Lavoratori dai CEM" è dedicato a tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di sicurezza sul lavoro ed ha come obiettivo il fornire in tempo reale aggiornamenti operativi ed istituzionali, segnalare iniziative di rilievo e proporre approfondimenti scientifici sul tema della esposizione professionale.

 

 

 

  •  Obblighi del Datore di Lavoro

 

 

 

 

 

Scadenziario per i datori di lavoro

 

  • 31 ottobre 2013 - estensione della applicazione della Direttiva 2004/40/CE sulla protezione dei lavoratori dalla esposizione ai campi elettromagnetici

 

  • 30 aprile 2012 - è posticipata a tale data l'entrata in vigore delle norme specifiche sui valori limite di esposizione e i valori di azione (Capo IV del Titolo VIII), in accordo alla Direttiva Europea 2008/46/CE

 

  • 1 gennaio 2009 - a partire da questa data sono sanzionabili le violazioni alle disposizioni generali contenute nel Capo I del Titolo VIII – Agenti fisici

 

  • 9 aprile 2008 -  entrata in vigore del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81, GU 30 aprile 2008)
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