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Lombardia

Lombardi

Riferimenti Normativi Regionali in materia di sorgenti fisse di campo elettromagnetico

 

 

Legge Regionale 6 marzo 2002, n. 4 - "Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative" (B.U.R. Lombardia del 8 marzo 2002 n. 10, 1º suppl. ord.)

 

 • Legge Regionale 11 maggio 2001, n.11 - "Norme sulla protezione ambientale dall' esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione" (B.U.R. Lombardia 15 maggio 2001, n. 20 1° suppl. ord.)

 

Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/7351 del 11/12/2001 - "Definizione dei criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l'installazione dei medesimi, ai sensi dell' art.4 comma 2, della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 " Norme sulla protezione ambientale dall' esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione" a seguito del parere espresso dalle competenti Commissioni consiliari.

 

Circolare regionale n.63/2001 - Qualità dell'ambiente "Legge regionale 11/01 "Norme sulla protezione ambientale dall' esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione". Indicazioni sull'applicazione della legge relativamente alla presentazione della documentazione per le comunicazioni o per le richieste di autorizzazioni"

 

Circolare regionale n.58/2001 - Qualità dell'ambiente "Legge regionale 11/01 "Norme sulla protezione ambientale dall' esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione". Chiarimenti sulle procedure e sugli adempimenti previsti dalla legge medesima, con particolare riferimento alla prima fase di applicazione della stessa"

Regione Lombardia

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

 

 

 

 

                        • Altri Comuni

 

 

 

Milano

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Milano

 

Antenne con potenza superiore ai 20 W ed impianti radiotelevisivi

 

  • La richiesta di autorizzazione alla installazione di impianti radioelettrici deve essere inviata al Servizio Orientamento Fare Impresa – SUAP
  • Il SUAP trasmetterà l’istanza ad ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano
  • Tale richiesta, da effettuarsi su apposito modulo, deve contenere i dati degli impianti, la disponibilità dell’area nella quale si è pianificata l’installazione, il progetto architettonico completo
  • La richiesta deve essere corredata anche di analisi di impatto elettromagnetico con indicazione di non superamento dei limiti, dei valori di azione e degli obiettivi di qualità riportati nella legge 36/2001
  • Il SUAP entro 90 giorni dall’avvio del procedimento rilascia un provvedimento autorizzativo, in questi casi vale anche il silenzio-assenso
  • Le opere devono essere realizzate entro 12 mesi dal provvedimento autorizzativo, ovvero dal silenzio-assenso
  • Entro 10 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto l’esercente deve inviare apposita comunicazione al SUAP, dichiarando la conformità dell’impianto al progetto presentato

 

Antenne con potenza inferiore ai 20 W

 

  • Per l’installazione di impianti di potenza inferiore a 20W i gestori dovranno inoltrare al SUAP una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
  • Il SUAP trasmetterà l’istanza ad ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano
  • Tale richiesta, da effettuarsi su apposito modulo, deve contenere i dati degli impianti, la disponibilità dell’area nella quale si è pianificata l’installazione, il progetto architettonico completo
  • Tale richiesta si intende accolta se entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato diniego

 

Impianti con potenza al collettore di antenna non superiore a 7W

 

  • Per l’installazione di impianti di potenza inferiore a 20W i gestori dovranno inoltrare al SUAP una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
  • Il SUAP trasmetterà l’istanza ad ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano
  • Tale richiesta, da effettuarsi su apposito modulo, deve contenere i dati degli impianti, la disponibilità dell’area nella quale si è pianificata l’installazione, il progetto architettonico completo
  • Tale richiesta si intende accolta se entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato diniego

 


 

L’attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è assoggettata ad una autorizzazione generale ai sensi degli articoli 25-26 del D.Lgs 1 agosto 2003, n. 259   e s.m.i. (c.d. “Codice delle comunicazioni elettroniche”).

L’impresa interessata a svolgere tale attività presenta al Ministero una dichiarazione contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica ed è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione, che costituisce denuncia di inizio attività.

Il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività. Le imprese così autorizzate hanno il diritto di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico e di richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture.

L’installazione di infrastrutture con potenza superiore ai 20 watt presuppone l’inoltro di una istanza ed il rilascio da parte del SUAP di un provvedimento autorizzativo entro 90 giorni dall’avvio del procedimento. L’installazione di impianti con potenza inferiore o uguale ai 20 watt presuppone l’inoltro di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), che si intende accolta se entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato diniego.

  L'esercizio di impianti di potenza al collettore di antenna non superiore a 7 watt e di reti microcellulari di telecomunicazione sono soggetti all'obbligo di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine di dodici mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo unico, ovvero dalla formazione del silenzio assenso.

 

Le informazioni circa le modalità di presentazione istanza e scia sono presenti all'interno dei moduli di richiesta presenti nella sezione modulistica.

 Servizio Sistema Orientamento Fare Impresa OFI-SUAP si occupa di rilascio delle autorizzazioni amministrative per le installazioni/l’esercizio degli impianti radioelettrici destinati alla telefonia mobile.

 

 Per maggiori informazioni

 


 

 

Sondrio

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Sondrio

 

Non c’è un regolamento comunale, si fa riferimento alla normativa nazionale.

 

 


 

 

Ufficio di riferimento: Edilizia, Pianificazione e Mobilità, tel. 0342/526.248.

 

Bergamo

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Bergamo

 

Il Comune di Bergamo si è dotato di un proprio Regolamento comunale per la disciplina delle stazioni radio base per telefonia cellulare

 

  • Le istanze relative agli impianti di radiotelevisione e telecomunicazione da presentarsi in Comune, vanno indirizzate o depositate al settore Attività Economiche – Servizio – Sportello Unico delle Attività Produttive. 
  • Dovranno essere oggetto di controllo i livelli di emissione di campo elettrico, magnetico e di densità di potenza. A tal scopo il Comune potrà avvalersi di ARPA

  


 

Ufficio di riferimento: Sportello Unico delle Attività Produttive, tel. 035.399.442 / 639.

 

 

Regolamento comunale per la disciplina delle stazioni radio base per telefonia cellulare

 

Le istanze relative agli impianti di radiotelevisione e telecomunicazione da presentarsi in Comune, vanno indirizzate o depositate al settore Attività Economiche – Servizio – Sportello Unico delle Attività Produttive.

 

Per leggere tutto il testo

 

 

 

Brescia

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Brescia

 

 Il Comune di Brescia si è dotato di un proprio Regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti per la telefonia mobile

 

  • Entro il 30 settembre di ogni anno, i gestori delle reti di telefonia mobile interessati presentano al Responsabile dell’Area Gestione del Territorio il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell’anno solare successivo.
  • Entro trenta giorni dalla presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio di concerto con i Responsabili dei Settori Urbanistica, Ambiente ed Ecologia e Sportelli dell’Edilizia e delle Imprese ed eventualmente avvalendosi di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiede ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valuta la compatibilità ambientale e urbanistica dei programmi di sviluppo delle reti e, anche alla luce di eventuali osservazioni presentate, formula alla Giunta comunale una proposta di Piano comunale di localizzazione degli impianti di telefonia mobile.
  • L’installazione, la modifica e l’adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte del responsabile del Settore Sportelli dell’Edilizia e delle Imprese nelle forme e nei tempi previsti dall’art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
  • Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, devono essere corredate dal parere dell’ARPA – Dipartimento di Brescia.
  • Per gli impianti con potenza in antenna fino a 7 watt il provvedimento autorizzatorio di cui sopra è sostituito da comunicazione come previsto dalla L.R 11.5.2001 n. 11.
  • Per gli impianti con potenza in antenna superiore a 7 watt sino a 20 watt il provvedimento autorizzatorio di cui sopra è sostituito dalla denuncia di inizio attività

 


 

Ufficio di riferimento: Sportello per l’Edilizia, tel. 030 2978500.

 

 

Regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti per la telefonia mobile

 

Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 30 settembre di ogni anno, i gestori delle reti di telefonia mobile interessati presentano al Responsabiledell’Area Gestione del Territorio il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell’anno solare successivo. Entro trenta giorni dalla presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio di concerto con i Responsabili dei Settori Urbanistica, Ambiente ed Ecologia e Sportelli dell’Edilizia e delle Imprese ed eventualmente avvalendosi di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiede ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valuta la compatibilità ambientale e urbanistica dei programmi di sviluppo delle reti e, anche alla luce di eventuali osservazioni presentate, formula alla Giunta comunale una proposta di Piano comunale di localizzazione degli

impianti di telefonia mobile.

L’installazione, la modifica e l’adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte del responsabile del Settore Sportelli dell’Edilizia e delle Imprese nelle forme e nei tempi previsti dall’art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, devono essere corredate dal parere dell’ARPA – Dipartimento di Brescia.

 

Per leggere tutto il testo

 

Modulistica

 

 

Lecco

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Lecco

 

Non c’è un regolamento comunale, si fa riferimento alla normativa nazionale.

 

 


 

 

 Modulistica 

 

Como

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Como

 

Non c’è un regolamento comunale, si fa riferimento alla normativa nazionale.

 

 


 

Ufficio di riferimento: Settore Edilizia

 

Varese

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Varese

 

 Il Comune di Varese nel proprio regolamento recepisce la normativa nazionale con piccole variazioni.

 

  • Le istanze possono essere di tre tipi:
    - Denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 87 del D.lgs 259/03
    - Autorizzazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs 259/03
    - Comunicazione ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/01
  • Le comunicazioni vengono fatte solo per impianti con potenza al connettore di antenna inferiore o uguale a 7 Watt.
  • Per impianti con potenza compresa tra i 7 e i 20 Watt è possibile presentare una denuncia di inizio attività

 

Per impianti superiori a 20 Watt è necessaria la richiesta di autorizzazione. All'istanza devono essere allegati i documenti previsti dal comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 11/01 e implementato dal Regolamento comunale per le strutture di comunicazione elettronica.

  


 

Ufficio di riferimento: Sportello Unico per l’Edilizia Gestione del territorio

 

 

 


 

Mantova

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Mantova

 

 Il Comune di Mantova ha regolamenti propri per quanto riguarda l'installazione di antenne per telefonia mobile

 

  • Con le sentenze della Corte Costituzionale n.307 e , nel caso della regione Lombardia, la sentenza n.331, viene confermata l'autonoma capacità delle regioni e degli enti locali di regolare l'uso del proprio territorio.
  • L'aspetto della pianificazione nella legge regionale è trattato dall'articolo 4 "Livelli di pianificazione" , che assegna ai comuni il compito di individuare le aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione. Tali criteri sono indicati nella Delibera della Giunta Regionale n.VII/7351 del 11.12.2001. in base alla quale i comuni devono suddividere il territorio comunale in:
  • Area 1: l'insieme delle parti di territorio comunale che, una per ciascun centro o nucleo abitato, sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato; non possono essere compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione. In area1, al di fuori delle "aree di particolare tutela" è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione con potenza totale ai connettori di antenna fino a 1000 W.
  • Area 2: la parte di territorio comunale non rientrante in Area 1; in area 2, fuori da aree di particolare tutela è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W.
  • Area di particolare tutela: è compresa nel raggio di 100 metri dal perimetro esterno di proprietà di edifici e strutture "sensibili". All'interno di tali aree é permessa l'installazione di impianti di radiotelevisione e telecomunicazione fino a 300 W di potenza, con la sola esclusione in corrispondenza delle strutture sensibili di cui all'art. 4, comma 8 L.R. n.11/01.
  • La L.R. n.11/01, art. 4 comma 7, stabilisce che gli impianti radiobase per telefonia mobile con potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W non richiedono una specifica regolamentazione urbanistica, salvo il divieto di installazione in corrispondenza delle strutture sensibili elencate nel comma 8 dello stesso articolo 4.

 


 

 Regolamento per l’arredo e il decoro dell’ambiente urbano 

 

Art. 5.5 Antenne radiotelevisive, antenne paraboliche, impianti di telefonia cellulare.

 

 

Per leggere tutto il testo 

 

I criteri indicati nel Regolamento sono quelli vigenti sul territorio della Regione Lombardia, non sono state apportate varizioni specifiche.

 

Criteri di localizzazione di impianti di telecomunicazione e radiotelevisione


Cremona

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Cremona

 

Il Comune di Cremona si è dotato di un Regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telefonia mobile

  • Regolamento Comunale per l’Installazione e l’Esercizio degli Impianti di telecomunicazioni per Telefonia Mobile, Radiotelevisivi e di Radiodiffusione.
  • Sono stati individuati sul territorio comunale due ambiti:

-         all’interno del centro abitato, dove sono consentiti impianti con potenza superiore a 1000 W

-         all’esterno di tale individuazione, dove non si pongono particolari limiti

-         Sono state inoltre individuate aree di particolare tutela compresa entro i limiti di 100 metri dal perimetro di asili, scuole, residenze per anziani, ospedali, case di cura, cliniche, nelle quali è consentita l’installazione, con certe modalità e caratteristiche, di impianti con potenza non superiore a 300 W.

 


 

 

Ufficio di riferimento: Servizio Pianificazione Urbanistica, tel. 0372/407564.

 

 

 

Regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telefonia mobile

 

La necessità di giungere ad una regolamentazione in questo campo si è fatta più stringente dopo la sentenza di incostituzionalità del Decreto Legislativo n. 198/2002, meglio noto come Decreto Gasparri, che sottraeva, di fatto, potestà legislativa e regolamentare alle Regioni. In questo modo si è avuta una rilegittimazione dell'assetto normativo della regione Lombardia che, già nel maggio 2001, aveva provveduto ad approvare una specifica legge in materia.

 

 

Per leggere tutto il testo

 

Regolamento edilizio

 

Lodi

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Lodi

 

Il Comune di Lodi per quanto riguarda i processi autorizzativi per l'installazione di apparati radioemittenti recepisce la Legge Regionale n. 23 del 23/06/1997 confermato nell'articolo 25 della Legge Regionale n.12 dell'11/03/2005, applicando unicamente una variante per quanto riguarda l'insediamento e le eventuali rilocalizzazioni delle strutture

 


 

Ufficio di riferimento: Ambiente – Ecologia, tel. 0371 409.230/263/392, mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Variante di recepimento delle norme atte a regolamentare l’insediamento e la rilocalizzazione degli impianti e delle srb per la telefonia mobile e cellulare

 

 Per leggere tutto il testo

 

Pavia

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Pavia

 

Non c’è un regolamento comunale, si fa riferimento alla normativa nazionale.

 

 


 

Ufficio di riferimento: Sportello unico per l’Edilizia.

 

Regolamento edilizio

 

Art. 30 Impianti per la ricezione delle telecomunicazioni

 

 Per leggere tutto il testo

 

Modulistica

 

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