Sicurezza sul lavoro

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Novità rispetto al preesistente quadro normativo

Le modifiche apportate al Testo Unico dal D.Lgs. 159/2016 introducono una serie di novità nell’ambito della gestione della sicurezza sul lavoro per quanto riguarda nello specifico l’agente fisico campi elettromagnetici.

 

Gli articoli oggetto di modifica sono il 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 che sono stati variati con l’obiettivo di recepire, all’interno del sistema di protezione già esistente, le indicazioni derivanti dalla Direttiva 2013/35/UE.

 

Il nuovo testo dell’articolo 206 precisa che le disposizioni in oggetto riguardano la protezione dai rischi dovuti agli effetti biofisici diretti ed agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici. Allo stesso tempo di specifica che i valori limite di esposizione riguardano solamente le relazioni scientificamente accertate.

 

L’articolo 207 fornisce una descrizione precisa e puntuale dei termini tecnici utilizzati all’interno del documento di legge. In particolare vengono definiti ex novo i concetti di VLE (Valori Limite di Esposizione) per effetti sanitari e sensoriali e di VA (Valori di Azione) inferiori e superiori che non erano presenti nella precedente edizione del quadro normativo.

 

Il nuovo testo dell’articolo 208 riporta i valori limite di esposizione ed i valori di azione a cui fare riferimento ai fini della valutazione del rischio. Questo articolo è stato modificato in maniera sostanziale alla luce delle disposizioni contenute nella Direttiva 2013/35/UE. Tra le novità più rilevanti vanno segnalate:

 

-  L’introduzione di nuovi valori limite e valori di azione riportati nella parte II e III dell’Allegato XXXVI

- l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare che l’esposizione dei lavoratori non superi i valori indicati nel nuovo Allegato XXXVI e di adottare misure specifiche per normalizzare la situazione in caso di superamenti

-  le specifiche deroghe per il superamento dei limiti in casi giustificati dalla pratica o dal processo produttivo

- l’obbligo per il datore di lavoro, in caso di superamento dei valori limite e dei valori di azione, di comunicare all’organo di vigilanza competente territorialmente il citato superamento mediante una relazione tecnico-protezionistica.

 

La revisione dell’articolo 209 stabilisce una serie di obblighi a carico del datore di lavoro nella procedura di valutazione dei rischi, le maggiori novità riguardano i seguenti aspetti:

 

 viene confermato l’obbligo, da parte del datore di lavoro, in caso di necessità di misurare e calcolare i livelli di campo elettromagnetico. Per la valutazione (compresa la parte unicamente documentale), il calcolo e la misurazione occorre tenere conto di quanto riportato nelle Linee Guida pratiche della Commissione Europea, delle norme tecniche europee, delle indicazioni del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), delle buone prassi ed in genere delle informazioni emanate da specifici enti del settore, nonché dai fabbricanti o dai distributori e produttori.

- viene ribadito che qualora non sia possibile stabilire con certezza il rispetto dei VLE sulla base di informazioni facilmente accessibili, la valutazione della esposizione deve essere fatta sulla base di misurazioni o calcoli. Il nuovo testo dell’art. 209 riporta che nel momento in cui si effettuano calcoli di esposizione occorre tenere conto di incertezze quali, errori numerici, modellizzazione delle sorgenti, geometria del modello anatomico e proprietà dielettriche dei tessuti.

-  viene disposta la non obbligatorietà della valutazione, misura e calcolo dei livelli di campo elettromagnetico nel caso in cui si utilizzino solamente attrezzature destinate al pubblico generico che, se conformi alle norme comunitarie, presentano livelli di sicurezza più elevati rispetto a quanto disposto dal quadro normativo per i professionalmente esposti.

-  vengono introdotti nuovi fattori ai quali il datore di lavoro deve prestare attenzione nell’ambito della valutazione del rischio con particolare riferimento a distribuzione della esposizione sul corpo del lavoratore e sull’ambiente di lavoro in generale, effetti biofisici diretti, effetti su particolari categorie di lavoratori particolarmente a rischio (portatori di protesi, portatori di dispositivi medici attivi o passivi, donne in gravidanza). Grande importanza viene data anche alle informazioni raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria ed alle informazioni fornite dai fabbricanti delle attrezzature.

-  viene confermato l’obbligo da parte del datore di lavoro di precisare nel documento di valutazione del rischio le eventuali misure adottate per eliminare o ridurre i rischi

- viene data, in talune condizioni specifiche, la facoltà per il datore di lavoro di consentire l’accesso alla valutazione del rischio. Il datore di lavoro può negare l’accesso al documento qualora questo pregiudichi la tutela degli interessi commerciali, compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale.

 

L’articolo 210 tratta le disposizioni da applicare per eliminare o ridurre i rischi. Il nuovo testo prevede una serie di obblighi a carico del datore di lavoro connessi al superamento dei limiti relativi sia agli effetti sensoriali che a quelli sanitari.

In dettaglio le variazioni rispetto al precedente testo riguardano i seguenti punti:

 

- obbligo di effettuare uno specifico programma di azioni comprendenti misure tecniche ed organizzative con lo scopo di prevenire il superamento. Tale programma deve essere elaborato anche in modo specifico per le categorie sensibili

-  obbligo di adottare misure specifiche per i lavoratori sensibili

-  disposizione di apposita segnaletica nei luoghi di lavoro potenzialmente soggetti a superamenti dei valori di azione

-  uso di dispositivi di protezione individuale e ricorso a procedure lavorative che minimizzano l’esposizione

-   adozione da parte del datore di lavoro di misure immediate per riportate l’esposizione sotto le soglie prescritte in caso di superamento dei valori limite per effetti sensoriali e sanitari

-  obbligo per il datore di lavoro di individuare le eventuali cause del superamento e di adottare misure di protezione

- obbligo per il datore di lavoro di aggiornare la valutazione dei rischi e, ove necessario, le misure di prevenzione nel caso in cui uno o più lavoratori riferiscano la comparsa di sintomi transitori.

 

Viene inoltre introdotto l’articolo 210 bis che stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di informare e formare i lavoratori esposti ai rischi, in relazione ai risultati della valutazione. Si tratta in questo caso di fornire informazioni focalizzate sui rischi propri della esposizione ai campi elettromagnetici, sugli eventuali sintomi transitori e sulla possibile esistenza di rischi specifici per particolari categorie di lavoratori.

 

Il nuovo testo dell’articolo 211 modifica le disposizioni vigenti in materia di sorveglianza sanitaria, aggiungendo al regime ordinario altri adempimenti a carico del datore di lavoro, in particolare:

-   viene disposto l’obbligo da parte del datore di lavoro, di fornire un controllo medico (e se necessario una sorveglianza sanitaria) ai lavoratori che abbiano segnalato effetti indesiderati sulla salute (anche a livello sensoriale). Tale controllo è garantito anche nei casi in cui sia stata rilevata una esposizione superiore ai VLE (per effetti sanitari e sensoriali) in assenza di sintomi. I controlli verranno effettuati a cura e carico del datore di lavoro, in orario scelto dal lavoratore.

 

Il nuovo testo dell’articolo 212 enuncia una serie di deroghe da applicarsi sotto condizioni specifiche.

 

Le deroghe, che sono indicate in dettaglio nell’art. 208, devono essere autorizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su richiesta del datore di lavoro.

Tali deroghe sono comunque subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:

 

-  tutte le misure tecnico organizzative atte a prevenire il superamento sono state applicate

- il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza

- per quanto riguarda i tomografi a risonanza magnetico nucleare, il datore di lavoro deve dimostrare che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza attraverso la applicazione del set di istruzioni per l'uso in condizioni di sicurezza fornito dai costruttori e l'utilizzo di pratiche lavorative atte a minimizzare l'esposizione.

 

 

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