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Intervista al Dott. Paolo Rossi - Direzione Generale Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute

 

Quali sono le principali novità introdotte con l’approvazione della Direttiva 2013/35/UE sulla protezione dei lavoratori dall’esposizione ai campi elettromagnetici approvata nel giugno del 2013?

 

Le principali novità sono duplici: di merito sostanziale e di carattere gestionale.

La novità sostanziale riguarda l’adeguamento dei criteri generali di protezione per l’esposizione ai campi a bassa frequenza alle più recenti linee guida ICNIRP del 2010. In particolare viene introdotta la completa separazione della gestione degli effetti di carattere sensoriale, come magnetofosfeni, nausea, vertigini che si manifestano prevalentemente per campi al di sotto dei 400 Hz, rispetto agli effetti più direttamente rilevanti nei confronti della salute di stimolazione elettrica dei nervi o dei muscoli, che possono portare anche a stimolazione dolorosa o a contrazione muscolare involontaria. Questa separazione si realizza non soltanto da un punto di vista di definizione dei valori limite di esposizione e dei livelli di azione, ma anche in termini di governance dei rischi per la salute.

Nelle precedenti Linee Guida ICNIRP, e nella precedente Direttiva del 2004, la gestione di questi due tipi di effetti, era ibrida con conseguenti ambiguità e difficoltà di applicazione. Al contrario, in questa nuova Direttiva, gli effetti di stimolazione elettrica vengono definiti “effetti per la salute” e ad essi corrispondono valori limite di esposizione che in nessuna condizione possono essere superati, mentre per gli “effetti di tipo sensoriale”, che si manifestano a livelli di esposizione più bassi, vengono definiti valori limite di esposizione e valori di azione diversi e più restrittivi. La Direttiva introduce un principio di flessibilità, che – fermo restando il rispetto dei limiti per gli effetti di stimolazione elettrica – consente il temporaneo superamento dei limiti e dei valori di azione per gli effetti sensoriali, a condizione che il datore di lavoro dimostri che tale superamento non comporti rischi indiretti per la sicurezza del lavoratore e di chi gli sta intorno. Questa flessibilità si realizza attraverso l’adozione di opportune misure di prevenzione a cominciare dalla corretta formazione degli operatori e dall’identificazione di procedure operative di gestione a fronte dell’eventuale manifestarsi di questi effetti.

Oltre a questa novità di tipo protezionistico, da un punto di vista più generale è introdotta la possibilità di deroga per alcune attività, in particolare per quelle cliniche di risonanza magnetica. Anche in questo caso si tratta di una deroga al rispetto dei valori limite di esposizione, condizionata a una valutazione dell’esposizione e del rischio da parte del datore di lavoro. La deroga è attuabile da parte del datore di lavoro soltanto dopo aver evidenziato che allo stato dell’arte non è possibile garantire per determinate pratiche cliniche il rispetto dei valori limite di esposizione, fermo restando, la dimostrazione dell’assenza di rischi indiretti per la sicurezza del lavoratore e rispettando in ogni caso le norme generali sui dispositivi medici. Esiste in particolare una norma IEC che riguarda anche la protezione dei lavoratori operanti con apparecchiature di risonanza magnetica che deve sempre essere rispettata.

La Direttiva introduce quindi un approccio equilibrato che potrà essere direttamente applicato dal datore di lavoro, a patto di comprovare nel documento di valutazione del rischio l’assenza di problematiche per il lavoratore.

Vi è infine la possibilità di deroga anche per le attività militari, per le quali ci si può rifare ad alcuni specifici standard. È importante però sottolineare che in questo caso la deroga viene autorizzata dallo Stato membro, e si distingue quindi dalla tipologia precedente di deroga per la risonanza magnetica, che può essere adottata dal datore di lavoro, dal responsabile dell’impianto o dall’esercente dell’apparato. Lo Stato membro può, in via teorica, autorizzare una deroga di carattere temporaneo per qualsiasi tipo di attività per cui si possa dimostrare l’impossibilità di conformità ai valori dei limiti di esposizione della Direttiva, fermo restando la condizione di assenza di rischi documentabili per i lavoratori, in particolare in termini di sicurezza.

 

 

Qual è lo stato di recepimento della Direttiva in Italia?

Ad oggi non è stato fatto nessun passo di tipo formale per il recepimento della Direttiva 2013/35/UE.

L’iter per il recepimento prevede l’inserimento della Direttiva in una delle leggi di delegazione europea che, circa una volta l’anno, vengono approvate dal Parlamento. L’ultima legge di delegazione approvata per il 2013 non conteneva la Direttiva 2013/35/UE e anche l’attuale disegno di legge di delegazione europea, intitolato “Secondo semestre 2013”, presentato dal Governo al Parlamento a novembre dello scorso anno non menziona la Direttiva. È quindi presumibile che la Direttiva venga inserita in una legge di delegazione entro quest’anno, così da iniziare l’iter di recepimento al più tardi all’inizio dell’anno prossimo.

 

Esistono indicazioni operative o linee guida per l’applicazione della Direttiva? Quali sono le possibili criticità?

Sicuramente sì. La Direttiva prevede che la Commissione Europea pubblichi una guida pratica per la sua attuazione, attualmente in fase di predisposizione e che dovrebbe essere completata entro il 2014. La guida non sarà comunque vincolante. A livello nazionale, ci sono le Indicazioni operative del Coordinamento Interregionale per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Queste Indicazioni, alla cui redazione collaborano anche l’INAIL e l’Istituto Superiore di Sanità, oltre alle Regioni, riguardano tutti gli agenti fisici e sono state recentemente aggiornate. Le Indicazioni operative sono consultabili a questo link  http://www.portaleagentifisici.it/DOCUMENTI/FAQ_AFisici_web.pdf?lg=IT.

I recenti aggiornamenti delle Indicazioni operative non riguardano la vera e propria applicazione della nuova Direttiva, poiché si è scelto di mantenere come riferimento principale, comunque non vincolante, il contenuto del Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008. Come noto, il recepimento della vecchia Direttiva non è mai entrato in vigore e quindi ad oggi non abbiamo un riferimento normativo cogente, che si avrà, a questo punto, solo con il prossimo recepimento della Direttiva 2013/35/UE. Nelle Indicazioni operative sono stati inseriti chiarimenti e precisazioni che spiegano, laddove necessario e opportuno, cosa sia cambiato in termini generali e sostanziali - protezionistici - nella nuova Direttiva rispetto alla precedente.

Le possibili criticità, a mio parere, riguardano la gestione dei criteri di flessibilità e di deroga, perché occorrerà individuare il giusto equilibrio nella definizione di criteri di applicazione, al fine di non incorrere in un sistema troppo ingessato e restrittivo, o troppo permissivo. Infatti, i principi di deroga e flessibilità sono stati introdotti nella Direttiva anche per dar seguito alle richieste delle imprese di contenimento dei costi non necessari, derivanti da misure non strettamente indispensabili per la protezione dei lavoratori. Dall’altro lato non si dovranno fornire neppure criteri troppo laschi, per evitare che la deroga e la flessibilità condizionate si trasformino in una deroga dal processo di valutazione del rischio.

 

 

Quali sono i compiti che la normativa pone in capo ai datori di lavoro?

I compiti del datore di lavoro restano invariati rispetto a quelli generali previsti dalla Direttiva Quadro 391 del 1989 sulla sicurezza e salute dei lavoratori, ripresi dal D.lgs. 81/2008, in termini di valutazione del rischio e adozione delle conseguenti misure di protezione previste in generale per qualsiasi ambito di rischio.

 

 

Quali competenze sono richieste ai soggetti che si occupano di valutazioni del rischio?

Ad oggi non vi sono disposizioni specifiche per i campi elettromagnetici, ma vale la disciplina generale di cui all’art. 32 del Decreto 81 che specifica le competenze richieste agli addetti ai servizi di prevenzione e protezione; tale normativa si rifà anche a un accordo del 2006 stilato in Conferenza Stato-Regioni. I criteri validi in termini generali per il sistema previsto dal Decreto 81/2008 si applicano, nella loro generalità, senza che vi sia nessuna particolarità o disposizione specifica per questo settore.

 

 

Qual è il ruolo degli organi istituzionali in riferimento, ad esempio, alla vigilanza e agli aspetti sanzionatori?

Il ruolo degli organi istituzionali resta quello definito dalle norme di carattere generale che riguardano la sicurezza sul lavoro, quindi la vigilanza e gli aspetti di tipo sanzionatorio competono sostanzialmente alle strutture regionali delle ASL e dei Dipartimenti di Prevenzione, ed alle Direzioni territoriali del lavoro del Ministero del Lavoro.

Per quello che riguarda le attività di risonanza magnetica, nulla viene modificato e vale la medesima regola generale.  

Certamente, si viene a creare uno spazio di facilitazione per i datori di lavoro in termini di possibilità di utilizzo di procedure standardizzate, non tanto dal punto di vista della vigilanza e degli aspetti sanzionatori, quindi gli aspetti “repressivi” del sistema istituzionale, ma per gli aspetti “propositivi” e d’ausilio da parte del sistema istituzionale. La Direttiva contiene, infatti, una menzione specifica sulla possibilità di utilizzare dati reperibili e rintracciabili in data base accreditati. Ciò significa che se un datore di lavoro dispone di un’attrezzatura rintracciabile in un database accreditato, potrà far riferimento alla valutazione per quella specifica attrezzatura, purché sia stata condotta in condizioni standard e riproducibili e nel rispetto dei dovuti criteri di qualità per le misure. In Italia esiste una banca dati disponibile attraverso il Portale Agenti Fisici (www.portaleagentifisici.it), sviluppata prima dall’ISPSEL poi dall’INAIL in collaborazione con la Regione Toscana, e l’Emilia-Romagna e con il contributo finanziario iniziale del Ministero della Salute. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici, il numero delle attrezzature a disposizione è ancora piccolo, ma il Portale è in fase di sviluppo contiene un numero crescente di attrezzature già valutate.

Al fianco delle banche dati, gli organi istituzionali possono definire procedure standardizzate e rendere disponibili, anche via web, informazioni sulle attrezzature utili ai fini della valutazione del rischio.

Questo specifico aspetto dovrà essere considerato in sede di recepimento e sarà necessario trovare la giusta formula, analogamente a quanto già accaduto per le vibrazioni per le quali vi è un’esplicita possibilità da parte dei datori di lavoro di utilizzare le banche dati nel processo di valutazione. Questo percorso per i campi elettromagnetici è oggi all’avvio e sicuramente potrà e dovrà essere sviluppato anche per evitare di imporre oneri di valutazione del rischio eccessivamente complessi e non necessari alle imprese e ai datori di lavoro. Le attività da svolgere sono ancora numerose, ma quanto sinora realizzato fornisce solide basi.

 

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