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L’obbligo per il datore di lavoro di svolgere attività di formazione ed informazione è dettato dal nuovo articolo 210-bis che integra l’articolo 184 (generico sulla necessità di formazione/informazione).
L’articolo prevede che i lavoratori e i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione alla valutazione dei rischi con particolare riguardo a:
- eventuali effetti indiretti della esposizione
- possibile verificarsi di eventuali sensazioni e sintomi transitori
- possibilità di rischi specifici per i lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili
Oltre a questo, sulla base dell’art. 184 devono essere fornite informazioni anche su:
- entità e significato dei valori limite di esposizione
- risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione
- modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione
- circostanze per le quali si ha diritto alla sorveglianza sanitaria
- procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dalla esposizione
- uso corretto dei dispositivi di protezione