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Il decreto legislativo 159/2016 modifica anche l’articolo 219 del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro riguardante l’apparato sanzionatorio a carico del datore di lavoro e dei dirigenti per le violazioni alle disposizioni riportate nel D.Lgs 81/2008.
Le sanzioni consistenti nell’arresto o in una multa vengono applicate in caso di mancanze nella stesura del documento di valutazione del rischio, con particolare riferimento al non svolgimento di attività di misura ove necessario o alla mancata implementazione di procedure di risanamento dell’ambiente in caso di superamenti.
Sanzioni pecuniarie e non sono previste anche per datore di lavoro e dirigenti in caso di violazione degli obblighi di adozione di misure specifiche per i portatori di dispositivi medici, mancata apposizione di segnaletica ove necessario, mancata formazione ed informazione dei lavoratori .
La formula sanzionatoria varia a seconda della violazione specifica commessa; in particolare è previsto:
- Arresto da 3 a 6 mesi ( o ammenda variabile da 2.740 a 7.014 euro) per il datore di lavoro che violi l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio
- Arresto da 3 a 6 mesi ( o ammenda variabile da 2.192 a 4.384 euro) per il datore di lavoro che in caso di superamento dei valori di azione non provveda ad effettuare una valutazione atta a verificare che non ci sia stato superamento dei limiti di esposizione
- Arresto da 3 a 6 mesi ( o ammenda variabile da 2.192 a 4.384 euro) per il datore di lavoro che nell’ambito della valutazione del rischio non presta attenzione a tutti gli elementi indicati all’art. 209, comma 5 (frequenza del segnale, effetti diretti ed indiretti, esistenza di attrezzature o pratiche alternative che diminuiscono l’esposizione, presenza di sorgenti multiple di esposizione o esposizione multifrequenza)
- Arresto da 3 a 6 mesi ( o ammenda variabile da 2.192 a 4.384 euro) per il datore di lavoro che in caso di superamento dei valori di azione non dimostra il non superamento dei limiti e non applica un programma di misure tecniche e organizzative intese a prevenire il superamento dei valori limite per effetti sensoriali e sanitari.
Queste sanzioni si applicano anche in caso di mancanza nei confronti dei lavoratori a rischio
- Arresto da 2 a 4 mesi (o ammenda variabile tra 822 e 4.384 euro) per il datore di lavoro ed il dirigente violi i seguenti obblighi:
- adozione di misure specifiche per i portatori di dispositivi medici
- apposizione di idonea segnaletica nelle zone a rischio
- formazione ed informazione del lavoratori
- utilizzo di eventuali dispositivi di protezione individuale
- adozione di misure immediate nel caso di superamento dei valori di soglia
- aggiornamento della valutazione dei rischi
- aggiornamento delle misure di prevenzione in caso di manifestazione di sintomi transitori