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Il nuovo testo dell’art. 208 del D.Lgs 81/2016 richiama i valori limite di esposizione ed i livelli di azione a cui occorre far riferimento ai fini della valutazione del rischio.
L’indicazione delle grandezze fisiche ed i limiti a cui fare riferimento sono contenute nella nuova versione dell’Allegato XXXVI che è stato completamente revisionato alla luce delle novità introdotte dalla Direttiva Europea.
Il documento consta di tre parti, la parte I riporta semplicemente l’indicazione delle grandezze fisiche in gioco, la parte II è dedicata ai campi a frequenza compresa tra 0 Hz e 10 MHz, per i quali riporta i valori limite di esposizione e i valori di azione. La terza parte invece è dedicata ai campi ad alta frequenza compresi nel range 10 MHz – 300 GHz.
Lo scenario per quanto riduarda limiti e valori di azione si complica notevolmente con il recepimento della Direttiva 2013/35/UE all’interno del Testo Unico, in quanto si passa da un quadro normativo in cui venivano indicati unicamente i valori limite ed i valori di azione, ad un quadro normativo in cui sono definiti dei valori limite di esposizione (VLE) distinti tra VLE relativi agli effetti sanitari e VLE relativi agli effetti sensoriali, e dei valori di azione (VA) consistenti in livelli operativi, , definiti in termini di grandezze radiometriche e stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità dell’ambiente di lavoro o per indicare la necessità di ulteriori misure di protezione.
Nell’articolo 207, comma 1 del Testo Unico modificato dal D.Lgs 159/2016 i limiti sono definiti nel modo seguente:
- Valori limite di esposizione (VLE) – valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche ed in particolare sulla base degli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, al disopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti ad effetti nocivi per la salute o per le capacità di compiere la propria mansione lavorativa. Sono espressi in termini di grandezze dosimetriche.
- VLE relativi agli effetti sanitari – VLE al disopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali riscaldamento termico o stimolazione del tessuto nervoso o muscolare.
- VLE relativi agli effetti sensoriali – VLE al disopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi transitori delle percezioni sensoriali e a modifiche minori nelle funzioni cerebrali.
- Valori di Azione (VA) - livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE e, ove necessario per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione. Sono espressi in termini di grandezze radiometriche.
- VA inferiori e superiori per i campi elettrici – livelli connessi a misure di prevenzione e protezione specifiche per i campi elettrici
- VA inferiori per i campi magnetici – livelli connessi ai VLE relativi agli effetti sensoriali dei campi magnetici
- VA superiori per i campi magnetici – livelli connessi ai VLE relativi agli effetti sanitari dei campi magnetici