Raccolta aggiornata di Regolamenti nazionali per le installazioni di stazioni radiobase per telefonia mobile ed impianti radiotelevisivi
I riferimenti normativi per quanto riguarda le installazioni di stazioni radiobase e apparati radioemittenti sono riportate nell'articolo XIV del Decreto Legge 18/12/2012 n. 179 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese- Decreto Sviluppo
Il regolamento generale riportato nel Decreto sviluppo è strutturato nel modo seguente:
Impianti di telefonia mobile con potenza non inferiore a 20 W
- L’autorizzazione alla installazione viene rilasciata dal Comune previo accertamento da parte dell’Organismo competente ai controlli (ARPA) della compatibilità dell’installazione con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità riportati nel testo della legge 22 f ebbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
- Al momento dell’inoltro della domanda viene nominato un responsabile del procedimento
- La domanda deve essere corredata di documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità attraverso la valutazione tramite modelli predittivi conformi alle prescrizioni CEI
- Copia della richiesta viene inviata alle ARPA che devono pronunciarsi entro 30 giorni
- Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.
- Nel caso il Comune esprima motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi
- .La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione
- Le istanze si intendono accolte se entro 90 giorni dalla presentazione del progetto non sia stato comunicato un provvedimento di diniego
- Le installazioni autorizzate devono essere realizzate entro 12 mesi dalla formazione del silenzio-assenso, pena decadenza dell’autorizzazione stessa
Impianti di telefonia mobile con potenza inferiore a 20 W
- Nel caso di installazioni con potenza di singola antenna inferiore ai 20W, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36 è sufficiente inoltrare al Comune la denuncia di inizio attività
Impianti di telefonia mobile con potenza inferiore a 10 W
- Per quanto riguarda gli impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per l’accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati relative, le relative procedure amministrative sono semplificate in una singola autocertificazione di attivazione dell’apparato da inviare all’ente locale e agli organismi competenti (ARPA)
- Gli organismi competenti potranno effettuare controlli contestualmente alla attivazione dell’impianto
Normative Nazionali di Riferimento
- Legge 16 gennaio 2004, n.5 - Testo del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 18 novembre 2003), coordinato con la legge di conversione 16 gennaio 2004, n. 5, recante: "Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica."
- Decreto 22 luglio 2003 e allegati 1 e 2 - Modalità per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica.