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Treviso

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Treviso

 

Impianti fissi

 

  • Gli impianti possono essere installati e, ove già installati, possono essere mantenuti in esercizio solo a condizione che il valore del campo elettromagnetico da essi prodotto, valutato secondo la normativa vigente, non superi i valori di cautela di cui all’art. 4 del D.M. 381/98.
  • Sono consentiti valori di campo elettromagnetico superiori al limite indicato al punto precedente solo in una zona prossima all’antenna e per inevitabili e dimostrate ragioni tecniche.
  • E’ posto a carico del gestore l’onere e la responsabilità di mantenere assolutamente interdetta l’accessibilità a tale zona da parte della popolazione.
    A tal fine il gestore deve adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari; in difetto, la concessione comunale rilasciata si intende automaticamente decaduta.
  • Sono soggette a misure di ulteriore cautela, tendenti a limitare l’esposizione alle radiazioni elettromagnetiche a livello tanto più basso quanto ragionevolmente possibile, le cosiddette strutture sensibili, così come indicate dalla Giunta della Regione Veneto (29.12.1998, n. 5268) e cioè gli asili, le scuole, le strutture socio-sanitarie, ecc.
  • L’Azienda titolare dell’impianto ed il gestore hanno l’onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie, di fornire gli elementi sulla effettiva e concreta attitudine degli impianti a limitare l’esposizione della popolazione, alle radiazioni elettromagnetiche, di fornire elementi sulla tempestività ed adeguatezza degli aggiornamenti.
  • L’Amministrazione si riserva il diritto di fare controlli, senza preavviso ai gestori, da parte di tecnici di propria fiducia sugli impianti installati per verificarne la regolarità.
  • Al fine di contemperare al meglio le concorrenti esigenze di ottimizzazione del servizio, di minimizzazione del rischio della popolazione e di ordinato uso del territorio, i gestori, entro il 31 ottobre di ogni anno, presentano la loro proposta di piano di rete contenente l’indicazione delle installazioni di nuovi impianti e di quelli oggetto di aggiornamento, manutenzione, riduzione, ristrutturazione, rinnovo e modifica degli esistenti, che si prevedono di attuare nel biennio successivo.
  • Il Settore Ambiente con l’ausilio del Settore Urbanistica, valuterà le proposte pervenute dai gestori entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, indicando entro 40 giorni ai gestori le integrazioni documentali eventualmente necessarie, che dovranno essere prodotte entro 30 giorni dalla richiesta; il termine di 90 giorni riprenderà a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta ai gestori. La responsabilità del procedimento è attribuita al Settore Ambiente.
  • La Giunta, su parere formulato dal Settore Ambiente con l’ausilio del Settore Urbanistica, approverà il programma generale di rete di telefonia mobile che recepirà l’esito della concertazione avvenuta, con le previsioni dei singoli piani di rete ritenute ammissibili all’esito della precedente istruttoria. In tal caso, potranno successivamente essere rilasciate solo le concessioni edilizie o i permessi di costruire per i progetti conformi al programma generale di rete. Il Settore ambiente attesterà tale conformità per ogni istanza di concessione edilizia o permesso di costruire inoltrata dai gestori.

 

Documentazione richiesta:

  • La denuncia dell’impianto deve essere corredata dai seguenti documenti ed atti:


1. scheda, contenente i dati anagrafici e i dati tecnici, conforme all’allegato 1 del “Protocollo di valutazione preventiva delle stazioni radio-base  per telefonia cellulare, predisposto dall’ARPAV;
2. progetto esecutivo completo dell’impianto e dell’installazione;
3. relazione illustrativa in cui:
- si evincano i motivi delle scelte effettuate;
- si dimostra che i valori di campo elettromagnetico sono i minimi compatibili con il servizio da espletare;
- sia indicata l’area da illuminare;
- si indicano i valori massimi previsti di campo elettromagnetico ed i livelli esistenti prima della messa in funzione dell’impianto.
4. tavole grafiche rappresentative;
5. dichiarazione del progettista attestante:
- il rispetto della legge 46/90 e sue modifiche ed integrazioni, per gli impianti previsti;
- che la progettazione e la realizzazione dell’impianto è avvenuta impiegando la migliore tecnologia disponibile in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile;
6. dichiarazione del gestore attestante che:
- “l’esercizio dell’impianto avverrà in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile” e che, in ogni caso, vengono rispettati i limiti indicati dal presente regolamento;
- le zone in cui viene superato il limite di cautela, sono rese inaccessibili alla popolazione a propria cura e responsabilità,
7. titolo di proprietà o altro titolo idoneo, in relazione al suolo o all’immobile sul quale si intende effettuare l’installazione dell’impianto;
8. per le installazioni su proprietà comunali atto unilaterale di obbligo:
- alla conservazione in buono stato dell’impianto e di tutte le sue pertinenze;
- alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro tre mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata o l’impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante. Tale obbligo è esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l’impianto;
9. impegno da parte del proprietario dell’impianto, reso con atto unilaterale d’obbligo, registrato e trascritto, a modificare o trasferire l’impianto a propria cura e spese, qualora la realizzazione di una nuova struttura sensibile, prevedibile in base al piano regolatore generale, renda l’impianto incompatibile con le disposizioni di verifica previste;
10. nominativo del responsabile dell’impianto per eventuali comunicazioni.

 

Antenne mobili 

  • La documentazione richiesta per l’installazione delle antenne mobili è identica a quella richiesta per gli impianti fissi, esclusa la concessione edilizia.
  • I tempi di permanenza sul suolo pubblico o privato sono limitati a sei mesi, trascorsi i quali l’impianto mobile dovrà essere rimosso, e collocato eventualmente in altra zona.
  • Il canone per l’occupazione del suolo pubblico è pari al doppio dell’importo pagato per la collocazione di impianti fissi nelle aree di proprietà comununale

 


 

 

Ufficio di riferimento: Settore Ambiente – Servizio tutela campi elettromagnetici e pianificazione reti di telecomunicazione, tel. 0422658401.

Regolamento impianti e apparecchi per tele radiocomunicazioni

La richiesta di concessione edilizia per i nuovi impianti e/o per le modifiche degli esistenti, che necessitano di tale concessione, deve essere presentata all’Amministrazione comunale corredata dai documenti previsti dal presente regolamento e dal regolamento edilizio comunale e dalle vigenti norme regionali e statali.

 

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