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Torino

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Torino

 

La materia delle installazioni di antenne per telefonia mobile è regolata dalla Legge Regionale 19 del 3 agosto 2004.

 

 Impianti con potenza di singola antenna maggiore di 20 W

 

  • I gestori presentano al comune e contestualmente all’ARPA, domanda per l’autorizzazione all’installazione o alla modifica dell’impianto
  • Al momento della presentazione della domanda l'ufficio comunale abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all’ARPA tale indicazione
  • Il richiedente allega alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa.
  • Il comune pubblicizza l'istanza e l’esito dell’autorizzazione anche tramite l’albo pretorio
  • Il comune procede all’istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all’articolo 87 del d.lgs. 259/2003
  • L’ARPA esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36
  • Il comune rilascia l’autorizzazione con provvedimento unico
  • Il comune trasmette all’ARPA e al Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati, vale anche la formazione del silenzio-assenso
  • Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza dell’autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio – assenso.
  • Prima dell’attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione
  • Il comune provvede a trasmettere all’ARPA comunicazione degli estremi dell’avvenuta attivazione degli impianti

 

 

Impianti con potenza di singola antenna minore di 20 W

 

  • In questi casi è sufficiente una dichiarazione di inizio attività fermo restando il rispetto dei livelli di campo elettromagnetico
  • Tale dichiarazione va inviata al Comune e contestualmente all’ARPA

 


 

Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attivita’ istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico.

 

Le persone fisiche titolari dell’autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al comune e contestualmente all’ARPA, oppure allo sportello unico delle attività produttive, qualora espressamente previsto dalla regolamentazione locale, domanda per l’autorizzazione all’installazione o alla modifica dell’impianto, allegando l’attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.

 

Al momento della presentazione della domanda l'ufficio comunale abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all’ARPA tale indicazione o l’eventuale delega allo sportello unico delle attività produttive.

 

Per leggere tutto il testo:

 

 http://www.regione.piemonte.it/ambiente/elettromagnetismo/dwd/normativa/regionale/dgr_05_09_05.pdf (Cap. 5 Procedure per la richiesta e il rilascio dell’autorizzazione all’installazione e alla modifica degli impianti.)

 

 

 

 

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