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Campobasso

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Campobasso

 

 Competente in tema è l’Area 4 – Lavori e manutenzione – Protezione civile e Sicurezza Ambiente - Urbanistica

 

 

Antenne fisse per Telefonia mobile

 

  • I Gestori devono presentare entro il 30 novembre di ogni anno il piano di localizzazione articolato per zone territoriali
  • Tale piano dovrà descrivere lo sviluppo o la modificazione dei sistemi con l’indicazione delle aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni oltre che l’eventuale necessaria ottimizzazione dei sistemi esistenti, ai fini del contenimento delle esposizioni
  • Sulla base delle informazioni contenute nei piani di localizzazione, saranno promosse iniziative di coordinamento e di razionalizzazione finalizzate alla minimizzazione della esposizione, alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, compatibilmente con la qualità del servizio
  • Il piano generale delle localizzazioni sarà reso pubblico per 30 giorni. Nei successivi trenta giorni cittadini, associazioni o comitati che ne abbiano interesse possono presentare eventuali osservazioni.
  • La richiesta di installazione di antenne per telefonia mobile è soggetta al rilascio di titolo abilitativo (permesso di costruire) da parte dei preposti uffici comunali
  • La richiesta è soggetta anche al parere dell’ARPA per quanto concerne la compatibilità con i livelli di esposizione
  • Le istanze di Permesso di Costruire e le D.I.A. di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un motivato provvedimento di diniego.
  • Copia dell’istanza o della D.I.A viene inoltrata all’ARPA che ha 30 giorni per esprimere un parere
  • Il Comune ha tempo 15 giorni dalla richiesta di installazione per richiedere documentazione integrativa
  • L’approvazione avviene, tramite silenzio-assenso, entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza
  • L’installazione deve essere realizzata entro 12 mesi dal silenzio-assenso

 

Antenne provvisorie per Telefonia mobile

 

  • Un impianto provvisorio non può operare per più di 180 giorni
  • Gli impianti temporanei che abbiano potenza totale al connettore d’antenna non superiore a 7 W EIRP sono soggetti agli obblighi di comunicazione e non necessitano dei provvedimenti autorizzativi
  • L’impianto non può rimanere operativo trascorsi i termini di 180 giorni

 


 

 

Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile, radiotelevisivi e di radiodiffusione  

 

I gestori di reti di telecomunicazioni o quanti agiscono in loro nome devono presentare entro il 30 novembre di ogni anno, il piano di localizzazione articolato per zone territoriali.

Il piano dovrà descrivere lo sviluppo o la modificazione dei sistemi, da loro gestiti, con l’indicazione delle aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni oltre che l’eventuale necessaria ottimizzazione dei sistemi esistenti al fine del massimo contenimento delle esposizioni. Sulla base delle informazioni contenute nei piani di localizzazione proposti, saranno promosse iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione degli impianti al fine di conseguire l’obiettivo di minimizzare l’esposizione della popolazione alle radiazioni, di garantire la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del paesaggio, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi.  

Il piano generale delle localizzazioni sarà reso pubblico per 30 giorni. Nei successivi trenta giorni cittadini, associazioni o comitati che ne abbiano interesse possono presentare eventuali osservazioni.

L’installazione di infrastrutture per impianti oggetto del presente regolamento è soggetta al rilascio di titolo abilitativo (permesso di costruire) da parte dei preposti uffici comunali previo inoltro di idonea istanza da parte dei soggetti a tal fine abilitati e previo accertamento da parte dell’organismo competente (A.R.P.A.) della compatibilità del progetto ai limiti di esposizione.

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