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Modena

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Modena

 

Impianti fissi

 

  • Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune di norma nell’ambito del procedimento relativo all’autorizzazione del Programma annuale
  • La realizzazione di nuovi impianti fissi per la telefonia mobile può intervenire solo quando la relativa previsione sia stata operata in sede di Pianificazione Annuale
  • I parametri radioelettrici degli impianti devono garantire il rispetto dei limiti, dei valori di attenzione e degli obiettivi qualità del campo elettromagnetico, limiti e valori fissati dalle vigenti leggi
  • Deve essere minimizzato l’impatto visivo
  • Per quanto riguarda il rispetto di obiettivi di qualità, valori di attenzione e limiti, il Comune esercita opera di vigilanza coadiuvato dall’ARPA locale
  • Ogni singola istanza deve contenere:
      • Caratteristiche del sito e dell' impianto compresa indicazione delle aree nelle quali, in base a calcoli previsionali, risulta possano essere superati di 20 V/m ed i 6 V/m in condizioni di esercizio e di massima potenza
      • Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in prossimità degli edifici interessati
      • valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.
      • Dichiarazione di asseverazione del progettista abilitato
      • Titolo di disponibilità dell’immobile e legittimazione ad intervenire sull'immobile
      • Descrizione dell’intervento e dei luoghi interessati

 

  • L’Amministrazione ha sempre facoltà di procedere a verifiche e controlli, anche a campione, attraverso l’esame diretto e dettagliato degli atti che dovranno essere prontamente esibiti dall’interessato sotto pena di decadenza

 


 

Ufficio di riferimento: Sportello Unico per l’Edilizia - Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia.

Esiste un  Regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile che prevede che tutti i nuovi impianti fissi per la telefonia mobile devono essere singolarmente autorizzati in forma espressa, ai sensi dell’ art. 8 della L.R. 30/2000.

 

Tale autorizzazione, concernente l’installazione e la messa in esercizio degli apparati e impianti per la telefonia mobile può intervenire:

 

a. di norma, nell’ambito del procedimento relativo all’autorizzazione del Programma annuale di cui all’art. 3 c.1 lett. g) del presente Regolamento, con le modalità di cui all’art. 26;

b. per particolari fattispecie, anche indipendentemente dal procedimento relativo al Programma annuale, nei termini e nei limiti indicati al successivo art. 27.

 

Nell’ambito dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo vengono acquisiti a cura dello Sportello Unico per l’Edilizia e le Imprese i pareri e gli assensi degli Uffici e organi competenti, secondo quanto specificato al successivo art. 26, nonché i provvedimenti autorizzatori di natura edilizia direttamente funzionali all’installazione e all’esercizio degli apparati e impianti fissi per la telefonia mobile, secondo quanto specificato al successivo art. 28.

 

Ai sensi del Dlgs 259/2003, ogni impianto autorizzato deve essere realizzato, ed ogni riconfigurazione autorizzata deve essere posta in esercizio, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio assenso, pena decadenza della autorizzazione.

 

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