Sicurezza sul lavoro

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La valutazione del rischio

Le indicazioni relative all’obbligo di effettuare la valutazione del rischio e le periodicità da seguire sono riportate nell’Art. 181 del D.Lgs. 81/2008. Il nuovo testo dell’Art. 209 stabilisce invece una serie di obblighi a carico del datore di lavoro nella procedura di valutazione del rischio.

 

L’Art. 181 istituisce l’obbligo del datore di lavoro di procedere alla valutazione dei rischi in modo da verificare l’eventuale presenza di superamenti di valori limite di esposizione (VLE) e valori di azione (VA) e nel caso adottare le opportune misure.

 

Vengono inoltre fornite le seguenti indicazioni:

-   La valutazione dei rischi deve essere effettuata con cadenza almeno quadriennale

-   Deve essere effettuata da personale qualificato, con conoscenze in materia, nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione

-   Deve essere aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che la rendono obsoleta (installazione di nuovi macchinari, variazione di locali, spostamento macchinari), o in seguito ad esiti particolari della sorveglianza sanitaria.

 

L’art. 209 nella versione aggiornata dal D.Lgs. 159/2016 conferma per il datore di lavoro l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio, fornendo una serie di indicazioni procedurali.

 

Per prima cosa fornisce indicazioni su documentazione da tenere in considerazione per la parte documentale della valutazione del rischio, in particolare:

-   Linee Guida pratiche redatte dalla UE

-   Norme tecniche valide a livello europeo

-   Linee Guida emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI)

-   Specifiche di buona prassi indicate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (la cui composizione e modus operandi sono specificati all’Art. 6 del D.Lgs. 81/2008)

-   Banche dati dell’INAIL e delle Regioni

-   Informazioni fornite dai produttori e distributori delle singole attrezzature

-   Livelli di emissione individuati nei certificati di macchina in conformità alla legislazione europea

 

In molti casi la valutazione del rischio può fermarsi alla parte documentale. Qualora non fosse sufficiente la parte documentale, per dimostrare il non superamento dei VLE, il datore di lavoro dovrà procedere alla misurazione e/o al calcolo dei livelli di campo elettromagnetico.

 

Eccezioni:

 

La valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di campo non sono obbligatori nei luoghi di lavoro aperti al pubblico nelle quali sono rispettate le limitazioni previste per il pubblico dalla Raccomandazione 1999/519/CE

 

La valutazione, misura e calcolo non deve essere fatta nelle aree in cui si utilizzano solamente attrezzature destinate al pubblico e conformi alle norme comunitarie.

 

Nell’effettuare la valutazione del rischio il datore di lavoro deve porre attenzione ad una serie di elementi specifici quali:

-  Frequenza del campo elettromagnetico

-  Livello di campo elettromagnetico

-  Durata e tipo di esposizione

-  Valori limite di esposizione e valori di azione

-  Effetti biofisici diretti

-  Potenziali effetti sulla salute di lavoratori appartenenti alle categorie sensibili al rischio (soggetti portatori di dispositivi medici impiantati, lavoratrici in gravidanza)

-  Effetti indiretti eventuali

-  Esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione

-  Disponibilità di azioni di risanamento

-   Informazioni raccolte durante la sorveglianza sanitaria

-   Informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature

-   Presenza di sorgenti multiple di esposizione

-   Possibilità di esposizione simultanea a campi a diversa frequenza

 

In caso si rendano necessarie misure specifiche per migliorare il livello di sicurezza, queste devono essere precisate nel documento di valutazione del rischio.

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