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L’articolo 208 del D.Lgs. 81/2008 riporta i valori limite di esposizione ed i valori di azione cui occorre fare riferimento ai fini della valutazione del rischio. Di tutti gli articoli del Capo IV, Titolo VIII del Testo Unico, è quello che ha subito le maggiori modifiche rispetto alla versione originale.
L’articolo prevede l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare che l’esposizione ai campi elettromagnetici non superi i VLE (Valori Limite di Esposizione) relativi agli effetti sanitari riportati nell’Allegato XXXVI, parte II e parte III. In dettaglio non devono essere superati i valori indicati nelle seguenti tabelle:
- Tabella A1, parte II – per i campi statici
- Tabella A2, parte II – per i campi a frequenza compresa tra 1 Hz e 10 MHz
- Tabella A1, parte III – per i campi a frequenza compresa tra 100 kHz e 6 GHz
- Tabella A3, parte III – per i campi a frequenza superiore a 6 GHz
Il medesimo articolo istituisce anche per il datore di lavoro l’obbligo di assicurare che l’esposizione non superi i VLE relativi agli effetti sensoriali riportati nell’Allegato XXXVI, parte II e parte III. In dettaglio non devono essere superati i valori riportati nelle seguenti tabelle:
- Tabella A3, parte II – per i campi a frequenza compresa tra 1 e 400 Hz
- Tabella A2, parte III – per i campi a frequenza compresa tra 0.3 e 6 GHz
I Valori Limite di Esposizione non devono mai essere superati. In caso di superamento per il datore di lavoro scatta l’obbligo di adozione immediata delle misure descritte nell’Articolo X, comma 7.
I VLE vengono considerati rispettati se il datore di lavoro dimostra, il non superamento dei VA (Valori di Azione) riportati nell’Allegato XXXVI, in particolare:
- VA per i campi Elettrici a frequenza compresa tra 1 Hz e 10 MHz – Tabella B1, parte II
- VA per i campi Magnetici a frequenza compresa tra 1 Hz e 10 MHz – Tabella B2, parte II
- VA per le correnti di contatto – Tabella B3, parte II
- VA per induzione magnetica di campi magnetici statici – Tabella B4, parte II
- VA per i campi elettromagnetici a frequenza compresa tra 100 kHz e 3 GHz – Tabella B1, parte III
- VA per le correnti di contatto e le correnti indotte attraverso gli arti – Tabella B2, parte III.
Nel caso in cui l’esposizione superi i VA il datore di lavoro è chiamato ad adottare le misure descritte nell’Articolo X, comma 1.