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Regolamenti comunali per installazione di impianti radio emittenti

Raccolta aggiornata di Regolamenti comunali per le installazioni di stazioni radiobase per telefonia mobile ed impianti radiotelevisivi

 

 

Abruzzo Basilicata Calabria  Campania
Emilia-Romagna Friuli Venezia Giulia  Lazio Liguria
Lombardia  Marche  Molise Piemonte
Puglia Sardegna  Sicilia Toscana
Trentino Alto Adige Umbria Valle d'Aosta Veneto

 

 Normative Nazionali di Riferimento

 

  •  Legge 16 gennaio 2004, n.5 - Testo del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 18 novembre 2003), coordinato con la legge di conversione 16 gennaio 2004, n. 5, recante: "Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica."

 

 

 

  • Decreto 22 luglio 2003 e allegati 1 e 2 - Modalità per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica.

 

 

 

 

 


  

Regolamenti nazionali per installazione di impianti radio emittenti

Raccolta aggiornata di Regolamenti nazionali per le installazioni di stazioni radiobase per telefonia mobile ed impianti radiotelevisivi

 I riferimenti normativi per quanto riguarda le installazioni di stazioni radiobase e apparati radioemittenti sono riportate nell'articolo XIV del Decreto Legge 18/12/2012 n. 179 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese- Decreto Sviluppo

 Il regolamento generale riportato nel Decreto sviluppo è strutturato nel modo seguente:

Impianti di telefonia mobile con potenza non inferiore a 20 W

  • L’autorizzazione alla installazione viene rilasciata dal Comune previo accertamento da parte dell’Organismo competente ai controlli (ARPA) della compatibilità dell’installazione con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità riportati nel testo della legge 22 f ebbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
  • Al momento dell’inoltro della domanda viene nominato un responsabile del procedimento
  • La domanda deve essere corredata di documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità attraverso la valutazione tramite modelli predittivi conformi alle prescrizioni CEI
  • Copia della richiesta viene inviata alle ARPA che devono pronunciarsi entro 30 giorni
  • Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.
  • Nel caso il Comune esprima motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi
  • .La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione
  • Le istanze si intendono accolte se entro 90 giorni dalla presentazione del progetto non sia stato comunicato un provvedimento di diniego
  • Le installazioni autorizzate devono essere realizzate entro 12 mesi dalla formazione del silenzio-assenso, pena decadenza dell’autorizzazione stessa

 

Impianti di telefonia mobile con potenza inferiore a 20 W

  • Nel caso di installazioni con potenza di singola antenna inferiore ai 20W, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36 è sufficiente inoltrare al Comune la denuncia di inizio attività

 

Impianti di telefonia mobile con potenza inferiore a 10 W

  • Per quanto riguarda gli impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per l’accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati relative, le relative procedure amministrative sono semplificate in una singola autocertificazione di attivazione dell’apparato da inviare all’ente locale e agli organismi competenti (ARPA)
  • Gli organismi competenti potranno effettuare controlli contestualmente alla attivazione dell’impianto

 


 

 

 Normative Nazionali di Riferimento

 

  •  Legge 16 gennaio 2004, n.5 - Testo del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 18 novembre 2003), coordinato con la legge di conversione 16 gennaio 2004, n. 5, recante: "Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica."

 

 

 

  • Decreto 22 luglio 2003 e allegati 1 e 2 - Modalità per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica.

 

 

 

 

 


  

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