Verbania

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Verbania

 

Il Comune di Verbania ha adottato un proprio Regolamento comunale per la disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici

 

- Nel caso di impianti punto – punto ( ponti - radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 Watt i gestori o i proprietari inviano al Comune e all’A.R.P.A. esclusivamente comunicazione della tipologia dell’impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell’impianto. La comunicazione costituisce titolo autorizzativo all’installazione dell’impianto e all’esercizio dell’attività.

- Per tutti gli impianti fissi con potenza di apparato inferiore o uguale a 5 Watt compresi nei programmi localizzativi presentati dai gestori, il silenzio assenso di cui all’art. 87, comma 9 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 si intende formato entro 45 gg. dalla presentazione della documentazione.

- Per tutti gli impianti con potenza di apparato superiore a 5 Watt e fino a 20 Watt il silenzio assenso di cui all’art 87, comma 9, del D.Lgs. 259/2003 si intende formato entro 60 gg. dalla presentazione della D.I.A.

- Per tutti gli impianti con potenza di apparato superiore a 20 Watt il silenzio assenso di cui all’art. 87, comma 9,del D.Lgs 259/2003 si intende formato entro 75 gg. dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione.

 


 

 

Regolamento comunale per la disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici

 

Le persone fisiche titolari dell’autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica , o soggetti da loro delegati, presentano al Comune e contestualmente all’A.R.P.A. domanda per l’autorizzazione all’installazione o alla modifica dell’impianto.

La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione per gli impianti con potenza in singola antenna maggior di 20 Watt o con dichiarazione di inizio di attività (D.I.A.) per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 Watt ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 259/2003 secondo le modalità della D.G.R. 14 giugno 2004 n. 15-12731 come modificata dalla D.G.R. 12 agosto 2004 n. 112 –13293 ad eccezione delle procedure semplificate di cui al successivo articolo 9).

 

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