Parma

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Parma

 

Il Comune di Parma si è dotato di un complesso Regolamento Comunale che prevede la collaborazione di svariati settori amministrativi oltre che di ARPA ed ASL

 

Impianti fissi

 

 

Impianti mobili

 

 


 

Ufficio di riferimento: Sportello Unico delle Imprese

 

Legge Regionale n. 30/2000 e smi, "Regolamento Comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti per telecomunicazioni per telefonia mobile e televisione mobile" e delibera di Giunta Comunale n. 467/2010 - Approvazione delle installazioni fisse di telefonia mobile presentate dai gestori - Piano 2010_2. I.E.

Dispone che la realizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile debba essere autorizzata dai comuni, di norma, a seguito della presentazione da parte dei gestori di reti per telefonia mobile del programma annuale delle installazioni fisse da realizzare (comma 2); che i comuni, acquisito il parere di ARPA e AUSL, autorizzino l’installazione degli impianti previsti nel programma, o di parte di essi, nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati dagli articoli 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998, nonché del successivo D.P.C.M. dell’8 luglio 2003, delle disposizioni dettate dall’art. 9 della legge medesima e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio di telefonia mobile sul territorio comunale (comma 4).

 

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Regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti per telecomunicazioni

 

Tutti i nuovi impianti fissi di telefonia mobile e di televisione mobile devono essere autorizzati in forma espressa, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 30/2000 nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione, degli obiettivi di qualità ai campi elettromagnetici di cui alla legge 22 febbraio 2001 n.36 e suoi decreti attuativi e nel perseguimento, quanto ai valori di emissioni di campo elettromagnetico prodotte dagli stessi, delle finalità e degli obiettivi di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) e b).

L'autorizzazione concernente l'installazione e la messa in esercizio degli impianti può intervenire: a) di norma, in seguito all'approvazione da parte della Giunta Comunale del “Piano annuale complessivo delle installazioni fisse di telefonia mobile e di televisione mobile” di cui all'art. 11;

b) al di fuori del procedimento di approvazione del “Piano annuale complessivo delle installazioni fisse di telefonia mobile e di televisione mobile”, nelle ipotesi indicate nel seguente art. 12.

In ogni caso l'autorizzazione di ogni impianto fisso viene rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico delle Imprese.

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