Ferrara

Raccolta regolamenti comunali per installazione stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi

Comune di Ferrara

 

Il Comune di Ferrara si è dotato di un proprio regolamento per l'installazione di stazioni radiobase oltre ad una serie di norme specifiche per quanto riguarda l'esposizione della popolazione e l'impatto ambientale.

 

Impianti fissi

 

 

Impianti mobili

 

 


 

Ufficio di riferimento: Segreteria Antenne, mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Sportello Unico per le Attività Produttive, tel 0532419950.

 

Norme relative ad impianti di telefonia mobile

 

Gli impianti fissi di telefonia mobile devono essere autorizzati dal Comune. Il Comune, acquisito il parere dell'A.R.P.A. e dell'A.U.S.L., con le modalità previste all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995, autorizza l'installazione degli impianti previsti nel Programma o parte di essi nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e delle disposizioni di  cui all'art. 9 e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio.

 

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Regolamento Comunale per l’Installazione e l’Esercizio degli Impianti di Telecomunicazione per Telefonia Mobile

 

L’installazione dei singoli nuovi impianti è soggetta al rilascio dell’autorizzazione unica secondo le procedure previste dal DPR 20 ottobre 1998, n. 447, della quale l’autorizzazione ex art. 8 della L.R. 30 è atto istruttorio.

La domanda di autorizzazione ex L.R. 30 è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive nell’ambito dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica all’installazione del un nuovo impianto. La domanda deve essere corredata dalla richiesta di rilascio del titolo edilizio, con relativa documentazione ovvero da altri atti istruttori, ove occorrano. In particolare, per gli impianti di tipo SRB da insediare e/o da modificare nelle aree di cui alle lettere a), b) e c) dell’Articolo 5, comma 1, dovrà essere prodotta la valutazione di previsione di impatto acustico redatta con le modalità e i criteri previsti dalla Delibera della Giunta Regionale 14/4/04, n. 673. 7 Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica la regolarità e la completezza formale della domanda presentata e attiva le procedure di pubblicazione secondo quanto previsto all’Articolo 19.

 

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