Sorveglianza sanitaria

Il nuovo testo dell’articolo 211 modifica le disposizioni vigenti in materia di sorveglianza sanitaria.

 

Rispetto al vecchio testo rimane invariata la sorveglianza sanitaria ordinaria per i lavoratori prevista di norma una volta all’anno.

 

Viene però disposto l’obbligo da parte del datore di lavoro di fornire un controllo medico (e se necessario una sorveglianza sanitaria) ai lavoratori che abbiano segnalato effetti indesiderati sulla salute (compresi gli effetti sensoriali).

 

Il controllo è garantito anche nel caso in cui sia stata rilevata una esposizione superiore ai valori limite per effetti sensoriali o per effetti sanitari.

 

Tali controlli medici sono effettuati a cura del datore di lavoro che ne copre anche le spese ed in orario scelto dal lavoratore.