Deroghe

Nell’articolo 208, comma 4 vengono indicate le specifiche deroghe per il superamento dei limiti, che è possibile, sia per i campi magnetici che per quelli elettrici, a determinate condizioni se di durata limitata e giustificato dalle necessità del processo produttivo.

In particolare:

 

1) per i campi elettrici a frequenza compresa tra 1 Hz e 10 MHz possono essere superati i VA inferiori (Allegato XXXVI, parte II, tabella B1) se:

-   non siano superati i VLE per effetti sanitari (All. XXXVI, parte II, tabella A2)

-   non siano superati i VA per le correnti di contatto (All. XXXVI, parte II, tabella B3)

-   ai lavoratori ed ai loro rappresentanti per la sicurezza siano state fornite informazioni sulle situazioni di rischio

-   il superamento sia giustificato dalla pratica o dal processo produttivo

 

2) per i campi magnetici a frequenza compresa tra 1 Hz e 10 MHz possono essere superati i VA inferiori (Allegato XXXVI, parte II, tabella B2) se:

-   il superamento dei VA inferiori e dei VLE per effetti sensoriali (All. XXXVI, parte II, tabella A3) sia solo temporaneo e legato al processo produttivo

-   non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari (All. XXXVI, parte II, tabella A2)

-   in caso di sintomi transitori siano adottate le opportune misure

-   i lavoratori siano informati sul rischio

 

3) i VLE per effetti sensoriali in generale possono essere superati se:

-    il loro superamento sia solo temporaneo in relazione al processo produttivo

-   non siano superati i corrispondenti VLE relativi agli effetti sanitari

-   nel caso di superamento dei VLE relativi agli effetti sensoriali per i campi statici (All. XXXVI, parte II, tabella A1) siano prese misure specifiche atte a ridurre l’esposizione (tali misure sono descritte nell’Art. 210, comma 6)

-   in caso di sintomi transitori siano adottate le opportune misure

-   i lavoratori siano informati sul rischio

 

Le deroghe devono essere autorizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su richiesta del datore di lavoro.

Tali deroghe sono comunque subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:

          -  tutte le misure tecnico organizzative atte a prevenire il superamento sono state applicate

          -  il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza

          -  per quanto riguarda i tomografi a risonanza magnetico nucleare, il datore di lavoro deve dimostrare che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza attraverso la applicazione del set di istruzioni per l'uso in condizioni di sicurezza fornito dai costruttori e l'utilizzo di pratiche lavorative atte a minimizzare l'esposizione.