Sanzioni

Il Decreto 159/2016 apporta anche delle modifiche all’Art. 219 del Testo Unico, relativo alle sanzioni.

 

Le sanzioni previste a carico di datore di lavoro ed in alcuni casi anche dei dirigenti sono le seguenti:

 

-   Arresto da 3 a 6 mesi ( o ammenda variabile da 2.740 a 7.014 euro) per il datore di lavoro che violi l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio

-   Arresto da 3 a 6 mesi ( o ammenda variabile da 2.192 a 4.384 euro) per il datore di lavoro che in caso di superamento dei valori di azione non provveda ad effettuare una valutazione atta a verificare che non ci sia stato superamento dei limiti di esposizione

-   Arresto da 3 a 6 mesi ( o ammenda variabile da 2.192 a 4.384 euro) per il datore di lavoro che nell’ambito della valutazione del rischio non presta attenzione a tutti gli elementi indicati all’art. 209, comma 5 (frequenza del segnale, effetti diretti ed indiretti, esistenza di attrezzature o pratiche alternative che diminuiscono l’esposizione, presenza di sorgenti multiple di esposizione o esposizione multifrequenza)

-  Arresto da 3 a 6 mesi ( o ammenda variabile da 2.192 a 4.384 euro) per il datore di lavoro che in caso di superamento dei valori di azione non dimostra il non superamento dei limiti e non applica un programma di misure tecniche e organizzative intese a prevenire il superamento dei valori limite per effetti sensoriali e sanitari. Queste sanzioni si applicano anche in caso di mancanza nei confronti dei lavoratori a rischio

-  Arresto da 2 a 4 mesi (o ammenda variabile tra 822 e 4.384 euro) per il datore di lavoro ed il dirigente violi i seguenti obblighi:

-         adozione di misure specifiche per i portatori di dispositivi medici

-         apposizione di idonea segnaletica nelle zone a rischio

-         formazione ed informazione del lavoratori

-         utilizzo di eventuali dispositivi di protezione individuale

-         adozione di misure immediate nel caso di superamento dei valori di soglia

-         aggiornamento della valutazione dei rischi

-         aggiornamento delle misure di prevenzione in caso di manifestazione di sintomi transitori