Azioni da intraprendere in caso di superamento dei VLE e dei VA in deroga

Le indicazioni su come procedere in caso di superamento dei VLE per effetti sensoriali e dei VA inferiori consentiti in deroga, sono riportate all’Art. 208, comma 6.

 

In caso di superamento dei VLE per effetti sensoriali e dei VA inferiori consentiti in deroga (Art. 208, comma 4 e 5) il datore di lavoro deve comunicare all’organo di vigilanza territorialmente competente il superamento dei suddetti valori mediante una relazione tecnico-protezionistica contenente le seguenti informazioni:

 

-  motivazioni legate al processo produttivo o alla pratica lavorativa che richiedono il superamento

-  livello di esposizione dei lavoratori

-  entità del superamento

-  numero di lavoratori interessati

-  tecniche di valutazione utilizzate

-  specifiche misure di protezione adottate

-  azioni intraprese in caso di sintomi transitori.