Le indicazioni su come procedere in caso di superamento dei VLE per effetti sensoriali e dei VA inferiori consentiti in deroga, sono riportate all’Art. 208, comma 6.
In caso di superamento dei VLE per effetti sensoriali e dei VA inferiori consentiti in deroga (Art. 208, comma 4 e 5) il datore di lavoro deve comunicare all’organo di vigilanza territorialmente competente il superamento dei suddetti valori mediante una relazione tecnico-protezionistica contenente le seguenti informazioni:
- motivazioni legate al processo produttivo o alla pratica lavorativa che richiedono il superamento
- livello di esposizione dei lavoratori
- entità del superamento
- numero di lavoratori interessati
- tecniche di valutazione utilizzate
- specifiche misure di protezione adottate
- azioni intraprese in caso di sintomi transitori.