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Portale sicurezza sul lavoro

 

Alla luce del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro che include nell'elenco degli egenti fisici per cui occorre effettuare la valutazione del rischio anche i campi elettromagnetici, il Consorzio Elettra 2000 si è posto l'obiettivo di mettere a disposizione la propria esperienza nel campo della formazione e le proprie elevate competenze scientifiche nell'ambito dell'elettromagnetismo e presentarsi come riferimento per i soggetti interessati alla formazione, informazione, misura e analisi elettromagnetica.

 

Il portale "Protezione dei lavoratori dai cem" è dedicato a tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di sicurezza sul lavoro ed ha come obiettivo il fornire in tempo reale aggiornamenti operativi e istituzionali, segnalare iniziative di rilievo e proporre approfondimenti scientifici sul tema della esposizione professionale.

 


 

Sorveglianza sanitaria

Il nuovo testo dell’articolo 211 modifica le disposizioni vigenti in materia di sorveglianza sanitaria.

 

Rispetto al vecchio testo rimane invariata la sorveglianza sanitaria ordinaria per i lavoratori prevista di norma una volta all’anno.

 

Viene però disposto l’obbligo da parte del datore di lavoro di fornire un controllo medico (e se necessario una sorveglianza sanitaria) ai lavoratori che abbiano segnalato effetti indesiderati sulla salute (compresi gli effetti sensoriali).

 

Il controllo è garantito anche nel caso in cui sia stata rilevata una esposizione superiore ai valori limite per effetti sensoriali o per effetti sanitari.

 

Tali controlli medici sono effettuati a cura del datore di lavoro che ne copre anche le spese ed in orario scelto dal lavoratore.

 

 

Attività di formazione & informazione

L’obbligo per il datore di lavoro di svolgere attività di formazione ed informazione è dettato dal nuovo articolo 210-bis che integra l’articolo 184 (generico sulla necessità di formazione/informazione).

 

L’articolo prevede che i lavoratori e i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione alla valutazione dei rischi con particolare riguardo a:

 

-  eventuali effetti indiretti della esposizione

-  possibile verificarsi di eventuali sensazioni e sintomi transitori

-  possibilità di rischi specifici per i lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili

 

Oltre a questo, sulla base dell’art. 184 devono essere fornite informazioni anche su:

 

-   entità e significato dei valori limite di esposizione

-   risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione

-   modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione

-   circostanze per le quali si ha diritto alla sorveglianza sanitaria

-   procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dalla esposizione

-   uso corretto dei dispositivi di protezione

Normativa internazionale


Dal momento che la Direttiva 2004/40/CE permette agli stati membri di proporre limiti più restrittivi di quelli indicati nel documento ed il limite per il recepimento della Direttiva è stato spostato ad aprile 2012, i limiti per l'esposizione professionale subiscono ancora variazioni da Paese a Paese. La Direttiva 2004/40/CE è già stata recepita in Italia, Lituania, Repubblica Ceca, Romania e Slovacchia.


Per quanto concerne l'esposizione professionale a  campi a 50 Hz ancora non esiste un quadro normativo in Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Malta, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Ungheria.


Alcuni stati applicano raccomandazioni e standard specifici. In alcuni Stati membri, la normativa nazionale è ancora in vigore, con limiti più severi o più indulgenti rispetto a quelli indicati nella Direttiva.

 

I limiti stabiliti dalle associazioni professionali in Germania sono 2 o 3 volte superiori rispetto ai valori di azione riportati nella Direttiva, ma applicabili unicamente in condizioni di sicurezza rigorose.

 

In Lussemburgo e Bulgaria, il limite di campo elettrico, per esposizioni di breve durata (pochi minuti) è pari a 2 volte e mezzo il valore di azione riportato nella Direttiva. Per esposizioni più lunghe il limite è il medesimo della Direttiva.

 

In Polonia, il limite per il campo magnetico è pari alla metà del valore di azione riportato nella Direttiva e sono previsti anche valori limite di esposizione integrati nel tempo. In Svezia il principio di precauzione, già applicato in altri ambiti, dovrebbe essere applicato anche alla esposizione professionale a campi a 50 Hz.

 

Anche per i campi a radiofrequenza il quadro è ancora piuttosto vario in attesa del 2012.

 

La normativa italiana relativa ai limiti ed ai valori di azione entrerà in vigore il 30 aprile 2012. In Finlandia è ancora in vigore, una decisione del Ministero degli affari sociali e della salute del 1991che fissa valori limite di esposizione e valori di azione identici a quelli della Direttiva.

 

Non esiste ancora alcuna legislazione nazionale che fissa limiti per esposizione professionale a campi a radiofrequenza in Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Regno Unito.


Alcuni Stati membri hanno standard o raccomandazioni emanate dai governi, da associazioni professionali o compagnie assicurative che possono essere utilizzati come misura di controllo per le esposizioni professionali ai campi a radiofrequenza (Austria, Danimarca, Francia, Germania, Ungheria, Malta, Regno Unito).

 

La Bulgaria ha fissato un limite di esposizione per la densità di potenza per i campi a frequenza superiore ai 300 MHz più basso rispetto ai valori di azione riportati nella Direttiva (per campi a 900 MHz il valore è inferiore del 44% rispetto a quello della Direttiva). In Estonia il limite riferito al campo elettrico per frequenze superiori ai 30 MHz è pari al 50% del valore di azione riportato nella Direttiva.


 

I limiti di esposizione in condizioni controllate sono paragonabili a o superiori ai valori di azione della Direttiva. Il Lussemburgo applica norme per la sicurezza per i trasmettitori che prevedono limiti di esposizione uguali ai livelli di riferimento presenti nella raccomandazione. La Polonia applica limiti per intensità di campo elettrico e magnetico inferiori rispetto ai valori di azione della Direttiva (22% inferiori per campi a 900 MHz). Sono previsti anche limiti in funzione della durata di esposizione, come precauzione contro i possibili effetti a lungo termine.

 

 

Limiti ICNIRP per professionalmente esposti

Campi a bassa frequenza


Restrizioni di base

 

Gamma di frequenza
Densità di flusso magnetico (mT)
Densità di corrente (mA/m2) (rms)
SAR mediato sul corpo intero (W/kg)
SAR localizzato (capo e tronco) (W/kg)
SAR localizzato (arti) (W/kg))
Densità di potenza S (W/m2)
0 Hz (campo statico)
40
/
/
/
/
/
> 0 - 1 Hz
/
40
/
/
/
/
1 Hz < f < 4 Hz
/
40/f
/
/
/
/
4 Hz < f < 1000 Hz
/
10
/
/
/
/
1000 Hz < f < 100 KHz
/
f/100
/
/
/
/

 

Livelli di riferimento

 

Gamma di frequenza
Intensità campo E (V/m)
Intensità campo H (A/m)
Campo B (μT)
Densità di potenza ad onda piana equivalente S (W/m2)
0 < f < 1 Hz
/
1,63 x 105
2 x 105
/
1 < f < 8 Hz
20.000
1,63 x 105/f2
2 x 105/f2
/
8 < f < 25 Hz
20.000
2 x 104/f
2,5 x 104/f
/
0,025 < f < 0,82 kHz
500/f
20/f
20/f
/
0,82 < f < 65 kHz
610
24,4
30,7
/
65 < f < 150 kHz
610
1,6/f
2,0/f
 /

 

 


 


Campi a frequenza intermedia ed alta


Restrizioni di base


Gamma di frequenza
Densità di corrente (mA/m2) (rms)
SAR mediato sul corpo intero (W/kg)
SAR localizzato (capo e tronco) (W/kg)
SAR localizzato (arti) (W/kg))
Densità di potenza S (W/m2)
100 kHz < f < 10 MHz
f/100
0,4
10
20
/
10 MHz < f < 10 GHz
/
0,4
10
20
/
10 GHz < f < 300 GHz
/
/
/
/
50









Livelli di riferimento


Gamma di frequenza
Intensità campo E (V/m)
Intensità campo H (A/m)
Campo B (μT)
Densità di potenza ad onda piana equivalente S (W/m2)
0,065 MHz < f < 1 MHz
610
1,6/f
2,0/f
/
1 MHz < f < 10 MHz
610/f
1,6/f
2,0/f
/
10 MHz < f < 400 MHz
61
0,16
0,2
10
400 MHZ < f > 2000 MHz
3f1/2
0,08/f1/2
0,01f1/2
f/40
2 GHz < f < 300 GHz
137
0,36
0,36
50

 

 

 

 

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