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Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi

Il nuovo testo dell’Art. 210 pone una serie di obblighi per il datore di lavoro connessi al superamento dei valori limite indicati nell’Allegato XXXVI.

 

Qualora sussista un superamento dei valori di azione il datore di lavoro, se non è in grado di dimostrare che i pertinenti valori limite di esposizione non sono superati, ha l’obbligo di elaborare ed applicare un programma d’azione che comprenda misure tecniche ed organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limiti (sia relativi agli effetti sensoriali che sanitari).

 

Nella elaborazione del programma di azione occorre considerare con particolare attenzione le seguenti possibilità:

-  esistenza di altri metodi di lavoro che minimizzano l’esposizione

-  scelta di attrezzature che emettano campi di intensità inferiore

-  implementazione di misure tecniche atte a ridurre l’emissione, inclusi, ove possibile, dispositivi di sicurezza e schermature

-  programmare appropriate attività di manutenzione delle attrezzature e delle postazioni

-  variare la struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro

-  limitare la durata e l’intensità della esposizione

-  individuare adeguati dispositivi di protezione individuale

-  implementare misure appropriate (segnali, etichette, segnaletica al suolo e barriere) atte a limitare l’accesso alle zone caratterizzate da campi elevati

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